Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17445 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 04/05/2017, dep.13/07/2017),  n. 17445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14314-2016 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, in persona del Responsabile del

Contenzioso elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 10, presso lo studio dell’avvocato LUCIO GHIA, che la

rappresenta e difende (ricorrente principale);

TECNOMEDITERRANEA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO, 13,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e

difende (ricorrente successivo);

– ricorrente e ricorrente successivo –

contro

TECNOMEDITERRANEA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO, 13,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e

difende (controricorrente principale);

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis (controricorrente principale e successivo);

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, in persona del Responsabile del

Contenzioso elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 10, presso lo studio dell’avvocato LUCIO GHIA, che la

rappresenta e difende (controricorrente successivo);

– controricorrente successivo –

e contro

CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA, REGIONE LAZIO;

– intimate –

avverso la sentenza n. 6397/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 02/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con un primo ricorso in Cassazione cd. “principale”, nei cui confronti la società contribuente ha resistito con controricorso e l’Agenzia delle Entrate ha proposto controricorso sostanzialmente adesivo al ricorso principale, Equitalia Sud SpA (oggi Equitalia Servizi di riscossione SpA) impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa ad alcune cartelle di pagamento per crediti tributari, lamentando la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, dell’art. 145 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. b-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto illegittima la notifica di sei delle 9 cartelle del presente giudizio, perchè consegnate al portiere senza aver inviato successivamente la seconda raccomandata informativa, dopo il 4.7.2006, quando il D.L. n. 223 del 2006 aveva introdotto nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, la lett. b-bis il quale avrebbe stabilito la necessità di tale adempimento.

Con un secondo ricorso in Cassazione cd. “incidentale tempestivo” (avverso la medesima sentenza impugnata) affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, nei cui confronti sia il concessionario della riscossione – che ha prodotto memoria – che l’ente impositore hanno resistito con controricorso, la società contribuente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa all’impugnativa di altre cartelle di pagamento per crediti tributari (oggetto della medesima sentenza impugnata), lamentando la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, della L. n. 31 del 2008 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, in riferimento alla notifica delle cartelle di pagamento oggetto d’impugnazione in cassazione, erroneamente i giudici d’appello hanno ritenuto che in caso di notifica al portiere (ma anche dell’addetto alla ricezione) non fosse necessario l’invio della seconda raccomandata informativa.

Si precisa che i due distinti ricorsi sono stati inoltrati per la notifica e spediti lo stesso giorno, pertanto, l’anteriorità è determinata dall’iscrizione a ruolo che per Equitalia Servizi di riscossione SpA è avvenuta il 17 giugno 2016, mentre la società contribuente ha iscritto a ruolo il 20 giugno 2016.

In via preliminare, va disposta la riunione di tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

E’ fondato il ricorso di Equitalia Servizi di riscossione SpA che va accolto, mentre è infondato il ricorso della società contribuente che va, quindi, rigettato.

Infatti, per quanto riguarda la necessità dell’invio della seconda raccomandata informativa, per le cartelle notificate a mezzo posta ordinaria, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26 “Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 – cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario. Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interessa alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone anche del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso art.” (Cass. ord. n. 3254/16, 12083/16, 23341/15, 6959/15, 16949/14, 9111/12, 17598/10, secondo Cass. n. 6377/14, in caso di notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la disciplina applicabile è dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario, per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario, ex art. 140 c.p.c., pertanto, non è necessario l’invio della raccomandata informativa – Cass. n. 12181/13 -). Sulla specialità della notifica, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26 rispetto al D.P.R. n. 600 del 1972, art. 60 v. Cass. nn. 3254/16, 23341/15).

Tanto è sufficiente per superare gli articolati rilievi difensivi esposti, sul punto, dalla parte contribuente, sia in riferimento alle notifiche ricevute dal portiere che a quelle ricevute da un addetto alla ricezione degli atti (Cass. n. 28864/14, 27479/16), mentre, va accolto il ricorso di Equitalia Sud SpA, cassata l’impugnata sentenza in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

Infine, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale, proposta dalla società contribuente, ad avviso del Collegio tale questione risulta manifestamente infondata, in quanto rientra nella discrezionalità del Legislatore regolamentare le modalità di notifica degli atti giudiziari e amministrativi in generale, e in via di specialità quelli tributari, secondo una ratio semplificatoria dei meccanismi notificatori.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:

Dispone la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c..

Rigetta il ricorso della società contribuente ed accoglie il ricorso di Equitalia Servizi di riscossione SpA, cassa l’impugnata sentenza in parte qua e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Condanna la società contribuente a pagare le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 8.000,00 sia in favore dell’Agenzia delle Entrate, oltre spese prenotate a debito che in favore di Equitalia Servizi di riscossione SpA, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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