Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17445 del 04/07/2018

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17445 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso 13363-2017 proposto da:
F.F.

– ricorrente contro
N.N.
M.M.

intimati

avverso la sentenza n. 3110/2016 del TRIBUNALE di MONZA,
depositata il 24/11/2016;

Data pubblicazione: 04/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/05/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
Rilevato che:
1. F.F. ha proposto ricorso per cassazione articolato

e M.M., avverso la sentenza n.3110 del 2016 del Tribunale
di Monza.
2. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi
dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla I. n. n. 197 del 2016, è stata
formulata dal relatore designato proposta di definizione del
ricorso con declaratoria di inammissibilità dello stesso. Il decreto
di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati
notificati agli avvocati delle parti.
4. La ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
1. Il Collegio, tenuto conto delle osservazioni contenute nella
memoria, condivide la soluzione contraria all’accoglimento del
ricorso proposta dal relatore, privilegiando una decisione nel senso
della manifesta infondatezza del ricorso.
2. La F.F. conveniva in giudizio il M.M. e la N.N.,
proprietario e conducente di un veicolo assicurato con Unipol,
affinchè fosse dichiarata la loro esclusiva responsabilità del sinistro
stradale occorso con la vettura di sua proprietà, condotta dalla
figlia. La domanda venne rigettata in primo grado, ove il giudice

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in cinque motivi contro Unipolsai Ass.ni s.p.a., N.N.

adito ritenne essersi verificato il sinistro per esclusiva
responsabilità della conducente del veicolo di proprietà della
ricorrente, che non si era arrestata alla linea di dare la precedenza.
3.In parziale accoglimento dell’appello della F.F., il giudice

addossando il 70% di responsabilità sulla figlia della ricorrente ed il
residuo 30% sul conducente dell’altro veicolo, e rigettava
comunque la domanda risarcitoria proposta, avendo la ricorrente
già percepito dalla assicurazione un indennizzo pari al 30% del
valore del danno; riformulava la condanna alle spese riducendola
per il primo grado e compensandole per l’appello.
4.Con il primo motivo la ricorrente denuncia che non sia stata
rispettata e correttamente applicata, nella sentenza impugnata, la
nozione di precedenza di fatto; con il secondo, denuncia che la
sentenza impugnata avrebbe errato a non considerare, in favore
della prudenza del comportamento del conducente dell’auto di sua
proprietà, la presenza di auto in sosta che impedivano la visibilità
in corrispondenza della intersezione stradale gravata dall’obbligo
di precedenza, inducendo l’auto a procedere oltre per “affacciarsi”
sull’incrocio dal punto in cui aveva visibilità; con il terzo
denuncia, anche sotto il profilo del vizio di motivazione per
omesso esame di un fatto decisivo, che la bassa velocità tenuta dal
suo veicolo nell’affacciarsi all’incrocio sia stata valutata non
positivamente, come un fattore di prudenza, ma al contrario come
la creazione di un ostacolo per il veicolo che godeva della
precedenza e veniva a trovarsi improvvisamente davanti un

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di appello accertava il concorso di colpa dei due conducenti,

ostacolo quasi fermo; con il quarto motivo, critica la sentenza
impugnata laddove non ha ritenuto esclusivamente responsabile il
veicolo antagonista; con il quinto motivo critica la motivazione
con la quale il giudice a quo ha regolato le spese, compensando le

5.11 ricorso deve considerarsi complessivamente manifestamente
infondato.
I primi quattro motivi sono inammissibili in quanto, pur
formalmente denunciando diverse ipotesi di violazione di legge,
sostanzialmente la ricorrente contesta la coerenza della
valutazione dell’apporto eziologico al sinistro recato dalla vettura
di sua proprietà, effettuata dal tribunale sulla base della propria
ricostruzione delle risultanze probatorie: non denuncia cioè
efficacemente la sussistenza di violazioni da parte del giudice a quo,
nell’applicazione delle norme che regolano la circolazione stradale,
ma la sua ricostruzione in fatto e le conclusioni che ne ha tratto
nella attribuzione delle rispettive responsabilità: la contestazione
sulla valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice si
traduce in una contestazione sulla valutazione in fatto, che non è
evidentemente in questa sede rinnovabile.
In relazione all’ultimo motivo, la ricorrente critica la condanna
alle spese del primo grado, fondata su una prognosi di inutilità
della domanda che il giudice di appello pone a suo carico, e la
compensazione in appello. La soluzione data dal giudice di appello
è comunque corretta, stante che la ricorrente, che era stata già
risarcita nella misura del 30%, agiva in giudizio per ottenere la

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spese del giudizio di appello.

differenza e che la sua domanda volta a far porre l’integrale
responsabilità del sinistro sui N.N. e M.M. è stata rigettata; per
lo stesso motivo, cioè essendo rimasta la F.F.
sostanzialmente soccombente in merito alla domanda risarcitoria

in appello, la scelta di compensare le spese di giudizio in appello
rimane corretta non essendo la stessa risultata vincitrice sulla
domanda di risarcimento danni.
6. Il ricorso è, dunque, rigettato.Nulla sulle spese, in mancanza di
attività difensiva da parte degli intimati.
Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si
deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma
del comma 1-bis del citato art. 13.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato
dalla L 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3 il
29 maggio 2018.
Il Presidente
Adelaide Amendola

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proposta, pur nella diversa ripartizione di responsabilità effettuata

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