Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17444 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

A.L., elett.te dom.to in Roma, alla via Cola di Rienzo n.

217, presso lo studio dell’avv. Leonilda Mari, dal quale è rapp.to e

difeso, giusta procura in atti;

– controricorrente –

nonchè

A.G. e A.P.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 158/2007/27 depositata il 11/12/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 8/6/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da A.L., A.G. e ledessi Pietro contro L’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Roma n. 331/65/2005 che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso il diniego alla domanda di condono su imposta di successione.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso A.L.. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 8/6/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Entrambe le parti hanno depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2. Al mancato deposito di copia dell’appello presso la CTP non conseguirebbe la inammissibilità dello stesso.

La censura è infondata. Esente da censure è la pronuncia impugnata stante l’espressa comminatoria di inammissibilità del ricorso, prevista dal combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, commi 1 e 2, ove l’appellante non abbia depositato copia dell’appello nella segreteria della Commissione tributaria provinciale, nel caso di notifica non effettuata a mezzo dell’Ufficiale giudiziario. La “interpretazione costituzionalmente orientata” della norma, propugnata dalla ricorrente, non consente il superamento dell’espressa sanzione di inammissibilità ricollegata peraltro alla diversa qualifica dei soggetti officiati dall’appellante per la notifica.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore di A.L., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 3,600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di A.L., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 3,600,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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