Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17444 del 22/08/2011

Cassazione civile sez. I, 22/08/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 22/08/2011), n.17444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 15309 dell’anno 2009 proposto da:

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21, presso

l’Avvocatura Comunale; rappresentato e difeso dall’Avv. MAGNANELLI

Andrea, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.N.C. CINZIA 63 DI MARIA TERESA MERGE’ & C.,

elettivamente

domiciliata in Roma, Via dei Banchi Nuovi, n. 39, nello studio

dell’Avv. MARIANI Renato, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso proposto in via incidentale da:

S.N.C. CINZIA 63 DI MARIA TERESA MERGE’ & C., come

sopra

rappresentata;

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 2192,

depositata in data 26 maggio 2008;

sentita la relazione all’udienza del 15 marzo 2011 del Consigliere

Dott. Pietro Campanile;

Sentito per il Comune di Roma l’Avv. Magnanelli, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell’incidentale;

Sentito per la S.n.c. Cinzia 63 l’avv. Mariani, che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale e l’accoglimento dell’incidentale;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Ignazio Patrone, il quale ha concluso per l’inammissibilità di

entrambi i ricorsi, con richiesta subordinata di rigetto del

principale e accoglimento dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato in data 18 gennaio 1988 la S.a.s. Torre Cocchi conveniva davanti al Tribunale di Roma il Comune di Roma, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione di alcune aree di sua proprietà, tutte facenti parti di un compendio immobiliare sito in (OMISSIS), alla quale non aveva fatto seguito l’emissione del decreto di esproprio.

Si costituiva il Comune, sostenendo l’infondatezza della domanda ed eccependo, altresì, la prescrizione del diritto azionato dalla controparte.

Con sentenza non definitiva del 19 maggio 1994, essendo nel frattempo intervenuta la società Cinzia 63 quale incorporante dell’attrice, il Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione a un lotto di mq 625; accoglieva l’eccezione di prescrizione in merito all’occupazione di un’area pari a mq 10.020;

affermava il diritto al risarcimento in relazione a due aree, la prima di mq 2190, e la seconda di mq 5.400, irreversibilmente trasformata mediante la realizzazione di una scuola materna.

Con sentenza definitiva in data 22 maggio 2001 il Tribunale condannava il Comune al pagamento della somma complessiva di L. 1.093.813.000, oltre interessi legali dal 25 luglio 1998, data in cui era stata emessa ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., di pagamento della somma di L. 648.906.300. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, pronunciando sugli appelli proposti dal Comune di Roma e, in via incidentale, dalla s.n.c. Cinzia 63, dichiarata l’incompetenza del tribunale in merito alla liquidazione dell’indennità di occupazione legittima, condannava il Comune al pagamento delle seguenti somme:

– Euro 1.022.751,59, oltre interessi compensativi al saggio legale sull’importo, da rivalutarsi anno per anno, di Euro 80.334,97, per l’occupazione dell’area di 10.020 mq:

– Euro 153.975 oltre interessi compensativi al saggio legale sull’importo, da rivalutarsi anno per anno, di Euro 24.428,41, per l’occupazione dell’area di 2190 mq:

– Euro 270.209,34 oltre interessi compensativi al saggio legale sull’importo, da rivalutarsi anno per anno, di Euro 127.749,75, per l’occupazione dell’area di 5.400 mq.

Veniva altresì determinata l’indennità relativa all’occupazione legittima di quest’ultima area in Euro 31.954,94, con condanna dell’ente territoriale al pagamento delle spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio.

Per quanto qui maggiormente interessa si affermava, fra l’altro, che, con riferimento all’occupazione usurpativa dell’area di mq 1240 utilizzata per la realizzazione di una piazzola di manovra per gli autobus del servizio pubblico, l’autorizzazione concessa al riguardo da parte del proprietario e-scludeva che l’attività di trasformazione potesse considerarsi fatto illecito.

Quanto alle somme liquidate a favore della società Cinzia, si affermava che sull’importo originario, come via via rivalutato, erano dovuti gli interessi compensativi, come già riconosciuto dalla sentenza di primo grado.

Avverso tale decisione, con unico mezzo, propone ricorso per Cassazione il Comune di Roma. Resiste con controricorso la S.n.c. Cinzia 63 di Maria Teresa Mergè & e, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato ad un motivo, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Deve procedersi alla riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

2.a – Il rilievo di inammissibilità del ricorso principale, fondato sull’inserimento nello stesso del testo pressochè integrale della decisione impugnata (ed. “spillatura”: Cass., 27 febbraio 2009, n. 4823), non appare condivisibile, in quanto ai fini dell’esposizione sommaria dei fatti di causa deve tenersi conto anche delle argomentazioni a sostegno del motivo, tali, nella specie, da consentire un’adeguata percezione delle censure sollevate.

Con unico mezzo il Comune di Roma deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per essere stati riconosciuti alla società Cinzia 63 gli interessi legali sulle somme attribuite, ancorchè non esplicitamente richiesti nei propri scritti difensivi.

Viene, in proposito, formulato il seguente quesito di diritto: “Dica la S.C. e, in virtù della disposizione dell’art. 99 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. la Società Cinzia 63 non abbia diritto a vedersi corrisposti gli interessi compensativi, anzichè ritenere, come erroneamente fatto dalla Corte di appello di Roma, pur in assenza di espressa domanda, riconosciuta la corresponsione degli stessi interessi”.

2.1 – Il ricorso è infondato.

Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, il credito da occupazione appropriativa, trovando origine in un fatto illecito della p.a. ai sensi dell’art. 2043 c.c., costituisce un’obbligazione di valore su cui devono riconoscersi d’ufficio la rivalutazione monetaria nonchè gli interessi, legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi secondo i criteri, correttamente applicati nella decisione impugnata, enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995 (Cass. 4 febbraio 2010, n. 2602; Cass., 21 aprile 2006, N. 9410;

Cass, 6 ottobre 2005, n. 19410; Cass., 7 giugno 2001 7692).

Deve pertanto rispondersi negativamente al proposto quesito, costituendo ius reception il principio secondo cui gli interessi su somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, mirando a scongiurare il pregiudizio che deriva al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente monetario del danno, costituiscono una componente del danno stesso e nascono dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria, contemporaneamente e inscindibilmente, ragion per cui debbono essere riconosciuti anche di ufficio (Cass., 22 novembre 2010, n. 2263).

2.2 – Con il ricorso proposto il via incidentale la S.n.c. Cinzia 63 denuncia violazione dell’art. 42 Cost., dell’art. 2043 c.c., della L. n. 765 del 1971 e L. n. 2359 del 1985, nonchè vizio di motivazione, in relazione a una particella di terreno, dell’estensione di mq.

1240, acquisita irreversibilmente per la realizzazione di una piazzola di manovra. Si sostiene – formulandosi correttamente sia il quesito di diritto che la conclusione inerente all’indicazione del punto controverso – che il riferimento a una autorizzazione concessa dalla dante causa della ricorrente in via incidentale ad “usufruire” di tale spazio per il fine indicato comporta di certo il consenso all’occupazione dell’area (per la quale non viene avanzata alcuna richiesta), ma non implica rinuncia al risarcimento per la perdita dei relativi diritti dominicali, in assenza di una valida ed esplicita rinuncia al riguardo.

2.3 – Il ricorso è fondato.

Premesso che dal tenore degli scritti difensivi e della stessa sentenza scrutinata si evince chiaramente come la porzione di terreno in questione, oggetto di trasformazione irreversibile, non sia interessata, mancando – in parte qua – anche la dichiarazione di pubblica utilità, dalla procedura ablativa, appare assolutamente inadeguato il sintetico riferimento, contenuto nella decisione impugnata, all’esistenza di un “atto autorizzativo” ai fini di escludere che “l’attività di trasformazione dell’area compiuta dall’amministrazione possa essere considerata un fatto illecito fonte di obbligazione risarcitoria ex art. 2043 c.c.”.

Benvero la facoltà di “usufruire”, secondo il termine utilizzato dalla società concedente, non si riferisce, di regola, alla titolarità del diritto di proprietà, ma può genericamente intendersi come l’esplicazione di un diritto reale limitato, ovvero come l’esercizio di facoltà derivanti da un rapporto di natura obbligatoria.

Di certo la Corte territoriale non spiega adeguatamente come un atto autorizzativo del genere possa qualificarsi come atto di cessione, ma, soprattutto, come possa comportare l’abdicazione al valore del terreno, tanto più che nella stessa dichiarazione, allegata al ricorso, sottoscritta dal solo legale rappresentante della Torre Cocchi s.a.s., si specifica che sono “fatti salvi tutti i diritti sanciti dalla legge”.

L’assenza di qualsiasi procedura ablativa inerente all’area in questione esclude, dunque, che il suindicato atto possa assumere valenza giuridica come cessione volontaria intervenuta nell’ambito del procedimento di esproprio, mentre sotto il profilo del diritto comune, la carenza di qualsiasi controprestazione e, soprattutto la natura unilaterale dell’atto, inducono a escludere che possa essere intervenuto un negozio di donazione, per il quale per altro è prescritta, ad substantiam, la forma pubblica.

L’assenza di una titolo valido per l’acquisizione del terreno da parte del Comune induce, pertanto, a ricondurre la fattispecie, pur tenendo presente la peculiarità della stessa, nella figura dell’occupazione usurpativa che, secondo il paradigma concettuale tracciato da questa Corte a partire dalla nota decisione n. 1814 del 2000, si realizza, per l’appunto, allorchè il proprietario, in presenza di un’attività manipolativa del bene realizzata in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, a fronte di tale irreversibile trasformazione si limiti ad avanzare, come nel caso di specie, una pretesa di natura risarcitoria per equivalente.

2.4 – In conclusione, il ricorso incidentale, al contrario di quello principale, deve essere accolto, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che applicherà i principi sopra enunciati, provvedendo, altresì, in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Riunisce i ricorsi. Rigetta il principale, accoglie l’incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2011

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