Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17444 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. III, 17/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 17/06/2021), n.17444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 38249/19 proposto da:

M.M.M.I., elettivamente domiciliato a Roma,

via Teofilo Folengo n. 49, presso l’avvocato Giovanni Maria Facilla,

che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 16.8.2019 n.

3346;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

febbraio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.M.M.I., cittadino nigeriano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il ricorso non indica quali fatti vennero dedotti a fondamento della domanda.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento M.M.M.I. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che la rigettò con ordinanza 15.6.2018.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza 16.8.2019.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da M.M.M.I. con ricorso fondato su quattro motivi.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

Dopo l’adunanza camerale, con atto depositato il 12.3.2021, il ricorrente ha dichiarato di volere rinunciare al ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 100 c.p.c., alla luce dell’atto di rinuncia depositato il 12 marzo.

Le sezioni unite di questa corte, infatti, hanno stabilito che nel giudizio di cassazione il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., fino a quando non sia cominciata la relazione all’udienza, o sino alla data dell’adunanza camerale, o finchè non gli siano state notificate le conclusioni scritte del Procuratore generale nei casi di cui all’art. 380-ter c.p.c..

In questi casi il giudizio va dichiarato estinto.

Tuttavia, nel caso di rinuncia tardiva, l’atto di rinuncia benchè invalido esprime comunque in modo univoco la sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente alla decisione, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso (Sez. U., Ordinanza n. 28182 del 10/12/2020, Rv. 659710 – 01).

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

 

 

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