Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17444 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.13/07/2017),  n. 17444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7193/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI FALEGNAMI 73,

presso lo studio dell’avvocato BENITO FUOCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato AURELIO CAPORICCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4824/38/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 16/09/2015;

vista la memoria ex art. 380-bis c.p.c., depositata da parte

ricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. a seguito di indagini finanziarie sui conti correnti intestati allo “Studio legale avvocati B. Associazione professionale”, nonchè agli associati B.L. (al 90%) e B.A. (al 10%) ed ai loro familiari, venivano emessi separati avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2007, a carico dell’associazione (Iva, Irap) e a carico degli associati, sui redditi loro imputati “per trasparenza”, ex art. 5 T.U.I.R.;

2. la C.T.R. accoglieva le censure del contribuente, applicando alle operazioni di prelevamento i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 228/14, e ritenendo che i versamenti effettuati dall’associato B.A. sul proprio conto bancario non potessero essere ex sè imputati a maggior reddito dell’associazione – e così di nuovo imputati agli associati, i quali svolgevano anche attività autonoma – considerato che, sull’enorme mole di operazioni verificate (per oltre un milione di Euro) le operazioni di accredito ingiustificate per detto associato ammontavano a soli ventidue mila euro (stante l’appurata disponibilità esclusiva dei versamenti sul conto corrente della di lui zia) e dovevano comunque “essere considerati nel più ampio contesto della situazione del contribuente”, quali l’enorme quantità delle operazioni giustificate, il reddito dichiarato, l’uso promiscuo del conto corrente accreditato – “nell’ambito del quale appare plausibile la possibilità di versamenti in contanti, anche riconducibili alla famiglia” – e la difficoltà di giustificare simili operazioni “a distanza di tanto tempo”, restando comunque necessario (ai sensi della stessa Circ. n. 32/e del 2006) “un raffronto con il tenore di vita del contribuente come si desume dal reddito dichiarato e con la misura delle operazioni non giustificate, rispetto al totale delle movimentazioni invece riscontrate e giustificate”;

3. l’amministrazione impugna la sentenza per: 1.) “nullità della motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4”, risolvendosi la decisione della C.T.R. “in un’affermazione apodittica e immotivata”, priva di “traccia alcuna dell’iter logico seguito”; 2.) “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51… quanto al capo della sentenza inerente la prova della provenienza delle movimentazioni riscontrate su conto corrente del contribuente”, stante il riferimento alla “mancanza di elementi dedotti dall’Ufficio che fondino una diversa prospettazione”;

4. il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. il primo motivo è manifestamente infondato, alla luce dell’insegnamento di questa Corte per cui, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012), il sindacato di legittimità sulla motivazione deve intendersi ridotto (alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi) al “minimo costituzionale”, nel senso che “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”, con la precisazione che “tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. SU n. 8053/14; cfr. Cass. SU n. 9032/14, che richiama Cass. n. 20112/09), caratteristiche, queste, che non si riscontrano affatto nella dettagliata motivazione della sentenza impugnata, per nulla al di sotto del “minimo costituzionale”, registrabile solo a fronte di una motivazione che, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. SU n. 22232/16);

6. il secondo motivo è invece inammissibile in quanto veicola, sotto l’apparenza di una violazione di legge, una contestazione sul merito della decisione, e segnatamente sulla valutazione degli elementi probatori da parte del giudice d’appello, la cui ratio decidendi non sembra nemmeno colta appieno dal ricorrente, non incidendo – come sembra prospettarsi – sulla ripartizione dell’onere probatorio negli accertamenti finanziari D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 2;

7. il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo;

8. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L, ord. n. 1778/16 e Cass. 6-T, ord. n. 18893/16).

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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