Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17443 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

R.G., elett.te dom.to in Roma, alla via V. Ugo Taby,

presso Pietro Pernarella, rapp.to e difeso dall’avv. Tammetta Walter,

giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 554/2007/40 depositata il 12/12/2007:

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 8/6/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da R.G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Latina n. 1166/5/2005 che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento Irap 1999.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 8/6/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa indicazione legale rapp.te Agenzia delle Entrate, formulata dal controricorrente. In tema di contenzioso tributario, infatti, è ammissibile il ricorso per Cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate “in persona del legale rappresentante pro tempore” (o “in carica”), non essendo necessaria l’indicazione del nome della persona fisica preposta all’ufficio dell’organo rappresentante legale, in considerazione del carattere istituzionale dell’organo medesimo (Sez. 5, Sentenza n. 22761 del 03/12/2004).

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 99,100 e 112 c.p.c.. La CTR avrebbe violato tali articoli nel fare riferimento alla s.n.c. Refini Giuseppe e Figli, nonostante la cartella fosse stata notificata al solo R. in proprio ed il medesimo, in tale qualità, avesse proposto ricorso alla CTP di Latina.

La censura è infondata. La circostanza che in pari data la stessa CTR abbia statuito in ordine all’appello proposto dalla s.n.c. Refini Giuseppe e Figli avverso una cartella di pagamento Irap 1999 – il relativo giudizio per cassazione è fissato per l’odierna udienza – induce questa Corte a ritenere sussistente, nel caso in esame, un errore materiale consistito nella indicazione della “Refini e Giusepppe e Figli s.n.c.” quale originario ricorrente, anzichè di ” R.G.”, come peraltro risulta dalla intestazione della sentenza. Alla correzione di tale errore materiale non può tuttavia procedersi in sede di legittimità,dovendo alla stessa provvedere il giudice “a quo” con l’osservanza degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 490 del 20/01/1999).

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25. La CTR avrebbe erroneamente escluso la efficacia retroattiva del disposto del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter.

La censura è fondata alla luce dei principi espressi da questa Corte (da ultimo Sentenza n. 15313 del 30/06/2009 ) secondo cui in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni.

Siffatta regola è applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta legge di conversione n. 156 del 2005 che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. b), salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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