Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17443 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. I, 20/08/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 20/08/2020), n.17443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5837/2019 proposto da:

U.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Sannoner;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno 80185690585, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 9384/2018 del TRIBUNALE di BARI,

depositato il 22/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/07/2020 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di immigrazione, con decreto n. cronol. 9384/2018 depositato il 22/12/2018, ha respinto la richiesta di U.E., cittadino della Nigeria, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed umanitaria.

In particolare, il Tribunale ha rilevato che il racconto del richiedente (essere scappato dal Paese di origine, per sfuggire ad un gruppo di mussulmani locali, che, dopo la pregressa conversione del di lui padre alla religione cristiana, lo avevano ucciso, incendiando la casa di famiglia) risultava poco credibile e comunque, ai fini della chiesta protezione sussidiaria, l’area geografica della Nigeria di provenienza del richiedente (il Sud del Paese) non risultava caratterizzata da violenza indiscriminata sui civili (come emergente da “sicure fonti internazionali consultate”); neppure sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo emerse specifiche situazioni di fragilità e di vulnerabilità soggettiva.

Avverso la suddetta pronuncia, U.E. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in merito alla valutazione del racconto del richiedente circa le ragioni del suo allontanamento dalla Nigeria.

Il ricorrente si duole della mancata applicazione, a suo dire, del principio dell’onere probatorio attenuato e della mancata valutazione della credibilità del richiedente secondo i parametri indicati dall’art. 3 cit., e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; quindi lamenta che non sarebbero state adeguatamente valorizzate le fonti internazionali concernenti le condizioni socio/politiche della Nigeria, allegate in giudizio dal richiedente, dalle quali si evinceva che violenti conflitti di carattere etnico/religioso erano diffusi su tutto il territorio nazionale

Con il secondo motivo, si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, e art. 14, lett. c), e, in merito al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, il ricorrente si duole che non siano stati valorizzati i rapporti dell’UNHCR circa la gravità della situazione esistente nella zona di provenienza del ricorrente.

Con il terzo motivo, infine, si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 6.

Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha mancato di esaminare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria, perchè si sarebbe limitato ad estendere le motivazioni espresse per le altre forme di protezione, anche a quest’ultima.

2. La prima censura è in parte inammissibile.

Il richiedente è stato ritenuto, argomentatamente, non credibile.

In materia di protezione internazionale questa Corte ha da tempo chiarito che la valutazione in ordine alla credibilità soggettiva del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve stimare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in forza della griglia valutativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c).

L’apprezzamento, di fatto, risulta censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 05/02/2019 n. 3340).

L’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene quindi al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018; Cass. 28862/2018; Cass. 33858/2019).

3.La seconda parte del primo motivo e la seconda censura sono invece fondate.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che “il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale” (Cass. ord. n. 30105 del 2018).

Al fine di ritenere adempiuto il dovere di cooperazione istruttoria, il giudice è tenuto quindi ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. ord. n. 11312 del 2019, conf. Cass. 13449/2019, Cass. 9230/2020), in quanto, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. 13897/2019).

Nella specie, non sì è fatto riferimento ad alcuna fonte specifica per descrivere da dove si è tratto il giudizio sull’assenza di conflitti interni o violenza indiscriminata nel Paese d’origine.

In ricorso, ai fini dell’autosufficienza, il ricorrente indica le fonti internazionali dallo stesso allegate in giudizio e non prese in esame senza puntuale motivazione dal Tribunale (in termini, Cass. 26728/2019: ” In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria”).

4. Il terzo motivo è assorbito.

5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento nei sensi di cui in motivazione del primo e del secondo motivo del ricorso, inammissibile nella restante parte il primo motivo ed assorbito il terzo, va cassato il decreto con rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione il primo ed il secondo motivo del ricorso, inammissibile nella restante parte il primo motivo ed assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato, con rinvio della causa, anche in punto di spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

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