Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17443 del 13/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.13/07/2017),  n. 17443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4513/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SRL, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO CORDEIRO GUERRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1311/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 15/07/2015;

vista la memoria ex art. 380-bis c.p.c., depositata da parte

ricorrente; udita la relazione della causa svolta nella Camera di

consiglio non partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la controversia ha per oggetto l’impugnazione del diniego di rimborso del credito Irpeg richiesto, ai sensi dell’art. 94 (oggi art. 80) del T.U.I.R., con la dichiarazione Unico 1999, e sollecitato con richiesta di informazioni del 7/9/2009;

2. la C.T.R., dopo aver sottolineato che “trattavasi dell’invio di dichiarazione telematica per la prima volta in Italia”, ha ritenuto “incontrovertibile dalla attestazione che l’Amministrazione ha considerato la dichiarazione come presentata, dichiarando di voler provvedere a sottoporla ai controlli di legge”, senza parlare “nè di omissione e neppure, in termini chiari, di incompletezza”, ed ha perciò riconosciuto il diritto al rimborso del credito Irpeg, quantificandolo in Euro 816.949,08 (dopo aver chiarito che nella modello Unico 1999 figuravano sia – al rigo RG29 – il suddetto credito IRPEG, esposto in Lire 1.581.834.000, sia – al rigo VL19 – il distinto credito IVA di Lire 1.033.373.000, diversamente non chiesto a rimborso ma utilizzato interamente in compensazione);

3. l’amministrazione ricorrente censura la decisione impugnata per i seguenti due motivi: 1.) “violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3 e del D.M. 31 luglio 1998, art. 9, anche in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43”, in quanto la dichiarazione Unico/99, pur non essendo stata oggetto di “scarto” dal sistema (non rientrandovi l’ipotesi di omessa trasmissione di una delle dichiarazioni ricomprese nel modello), non avrebbe consentito un controllo sulla dichiarazione dei redditi da cui origina l’invocato rimborso, poichè “la (sola) dichiarazione dei redditi era da riconoscere come omessa a tutti gli effetti”, in quanto, “contrariamente a quella Irap e Iva, non è mai pervenuta all’Agenzia delle entrate”; 2.) “violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38”, per intervenuta decadenza, rilevabile d’ufficio, dal diritto al rimborso, a fronte di una domanda di sollecito presentata solo in data 7/9/2009 con riguardo a credito Irpeg maturato nell’anno di imposta 1998.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. i motivi di ricorso non sono meritevoli di accoglimento;

5. la prima censura, sebbene veicolata come violazione di legge, sottende e richiede una ricostruzione in fatto della vicenda difforme da quella operata dai giudici dei gradi di merito; ed invero, mentre la C.T.P. ha ritenuto che il credito Irpeg risultante dal quadro RG della dichiarazione cartacea si fosse ormai “consolidato” (sia pure in misura diversa da quella pretesa) grazie al “riconoscimento implicito” dell’Amministrazione, la quale non aveva “esperito i controlli nei termini”, la C.T.R. ha, come visto, ritenuto “incontrovertibile dalla attestazione che l’Amministrazione ha considerato la dichiarazione come presentata, dichiarando di voler provvedere a sottoporla ai controlli di legge”;

6. d’altro canto, anche seguendo la prospettazione giuridica di parte ricorrente, risulta pacifico l’avvenuto rilascio di entrambe le “ricevute di ricezione” previste del D.M. 31 luglio 1998, art. 9, comma 3 (relativamente al file contenente le dichiarazioni) e comma 4 (relativamente alle singole dichiarazioni compilate dal contribuente), le quali altrettanto pacificamente non vengono originate dal sistema telematico in caso di “scarto” del file, ai sensi del successivo comma 10; valga in proposito anche il rilievo di “equivocità” operato dal giudice d’appello con riguardo all’attestazione di cui al quarto comma – ove, fatta la distinzione tra i “quadri compilati: IQ VA, VE, VF, VG, VH, VL, VU” ed i “quadri dichiarati: RA, RB, RC, RD, RF, RG, RR, RX, IQ VA, VE, VF, VG”, si aggiungeva che l’amministrazione finanziaria avrebbe provveduto “ad eseguire sulla dichiarazione presentata i controlli previsti dalla normativa vigente” – e riscontrabile anche nell’attestazione di cui al terzo comma, ove si dava atto che “sono stati eseguiti, inoltre, i controlli di congruenza sui dati dichiarati”;

7. del resto, la stessa giurisprudenza invocata in ricorso si è espressa nel senso che “le dichiarazioni inviate si considerano presentate al momento in cui è completa la ricezione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del file che le contiene, salvo i casi previsti dall’art. 9, comma 10 del D.M….” (Cass. sent. n. 18912/2015″, e che “le dichiarazioni per le quali è stata rilasciata ricevuta si considerano valide a tutti gli effetti di legge (art. 9, comma 1)” proprio sulla scorta delle ricevute suddette, che non vengono prodotte solo nelle ipotesi di “scarto” di cui al comma 10, mentre “il comma 11 sancisce espressamente che tutte le dichiarazioni contenute nel file scartato per uno dei motivi di cui al comma precedente, vengono respinte. Tale circostanza viene comunicata tramite il servizio telematico all’utente che ha effettuato la trasmissione del file… (Cass. sent. n. 14197/2015)” (v. trascrizioni a pag. 22-23 del ricorso);

8. così ricostruito il quadro della vicenda, risulta inammissibile anche la nuova contestazione di decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, mossa in questa sede – per la prima volta – con il secondo motivo, rispetto alla quale difetta il presupposto fattuale dell’istanza (autonoma) di rimborso, trattandosi come visto della diversa fattispecie di credito Irpeg chiesto a rimborso ai sensi dell’art. 94, T.U.I.R. direttamente con la dichiarazione Unico 1999, dalla cui presentazione (in data 30/9/1999) è cominciato a decorrere l’ordinario termine di prescrizione decennale, nel caso di specie interrotto con l’istanza del 7/9/2009;

9. secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, “in tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente evidenti nella dichiarazione, secondo le modalità stabilite dalla legge, un credito d’imposta, non occorre da parte sua alcun altro adempimento ai fini di ottenerne il rimborso, in quanto tale condotta costituisce già istanza di rimborso, che tiene luogo, a tutti gli effetti, di quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, essendo l’Amministrazione edotta, con la dichiarazione, dei conteggi effettuati dal contribuente – posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria: da quel momento, quindi, impedita ovviamente la decadenza, decorre, secondo i principi generali, l’ordinario termine di prescrizione decennale per l’esercizio della relativa azione dinanzi al giudice tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2)” (Cass. nn. 9524/09, 7899/12, 21734/14, 1930/16, 16797/16, 3331/17);

10. non va infine trascurata l’irrilevanza del decorso del termine in questione sul potere dell’Amministrazione di contestare comunque il diritto al rimborso, alla luce del principio per cui “in tema di rimborso d’imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum” (Cass., Sez. U, n. 5069 del 15/03/2016, Rv. 639014; cfr. Cass. n. 16797/16 cit.).

11. il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo;

12. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L, ord. n. 1778/16 e Cass. 6-T, ord. n. 18893/16).

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA