Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17442 del 31/08/2016

Cassazione civile sez. I, 31/08/2016, (ud. 30/06/2016, dep. 31/08/2016), n.17442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19732-2015 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO

MORIN 27, presso l’avvocato GIOVANNI TEDESCO, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., nella qualità di curatore speciale del minore

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso l’avvocato ENRICO RONCHINI, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE

GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, PUBBLICO MINISTERO

PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA, SINDACO DEL COMUNE DI

ANZIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3804/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato ENRICO RONCHINI che ha

chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale per i minorenni (d’ora in avanti solo TM) di Roma ha dichiarato, con sentenza, lo stato di adottabilità del minore S.M. (nato il (OMISSIS) dalla signora S.F.). Ciò per la totale assenza da parte del padre, che non l’aveva riconosciuto; per la mancanza di parenti disponibili e, soprattutto, per le gravissime carenze nell’accudimento mostrate dalla madre, priva “di risorse educative e di assistenza adeguate alla sua crescita, nonchè per la incapacità di sostenere un percorso di sostegno alla genitorialità tale da consentire, in tempi compatibili con il superiore interesse del minore, di acquisire tali risorse”.

2. Avverso tale decisione ha proposto appello la sola signora S..

2.1.Nel giudizio sono intervenuti il PG presso la Corte d’Appello, il tutore provvisorio e il curatore speciale del minore.

3. La Corte d’Appello di Roma (d’ora in avanti solo CA) ha respinto il gravame.

4. Essa ha ricostruito lo svolgimento del procedimento, apertosi a seguito della segnalazione (del luglio 2012) degli insegnanti della scuola materna di (OMISSIS) frequentata da M., circa le difficoltà relazionali mostrate dal bambino dopo la morte dei nonni materni (avvenuta nel corso di quell’anno), considerati gli unici punti di riferimento del piccolo, in base ai seguenti fatti allarmanti:

a) mancato rispetto delle regole; b) atteggiamenti aggressivi con i compagni (e appellativi ingiuriosi); c) esposizione a rischio della sicurezza propria e dei compagni (schiaffi, con caduta del percosso; calci per farli rialzare); d) condizioni igieniche cattive (condizione maleodorante e vestiti sporchi); e) sovrappeso, poca attenzione al piano dietetico alimentare prescritto dal pediatra; e) indisponibilità della madre a farsi seguire e a far seguire il bambino dal reparto di neuropsichiatria infantile di (OMISSIS).

4.1. Aperto il procedimento de potestate, nel marzo 2013, ed eseguiti gli accertamenti con l’esame della madre e dei parenti più prossimi (le zie paterne), il PM ha chiesto l’accertamento dello stato di abbandono del minore ed il Tribunale, dichiarato il non luogo a provvedere nella procedura iniziale, ha aperto quella volta a verificare lo stato di abbandono del piccolo M., sospendendo potestà materna e disponendo il collocamento del bambino presso una casa famiglia.

4.2. In ordine alla madre, i Servizi sociali segnalavano sia la limitazione cognitiva, la superficialità ed inaffidabilità, anche in relazione alla debolissima propria rete familiare, e la Questura di Roma, l’indagine a suo carico per reati contro il patrimonio e la persona nonchè il matrimonio di comodo contratto con un cittadino marocchino, accompagnandosi invece, nella realtà, con uomo condannato per reati di maltrattamenti in famiglia.

4.3. La casa famiglia, a sua volta, con riferimento al bambino, segnalava: a) il suo sovrappeso corporeo; b) l’enuresi notturna e diurna; c) l’assenza di regole e di confini comportamentali; d) la ricerca del contatto con le parti intime proprie e degli altri bambini; e) la ricerca dell’attenzione degli adulti; f) il comportamento oppositivo e prevaricatore, anche nei confronti della madre.

4.4. Con decreto del 3 giugno 2013, il Tribunale, valutato positivamente l’impegno della madre all’abbandono dell’uso delle sostanze psicotrope e la positiva partecipazione al percorso di sostegno, ha impartito alla S. alcune prescrizioni e la possibilità di tenere il bambino il fine settimana e per quindici giorni nel periodo estivo.

4.5. I servizi sociali, tuttavia, hanno segnalato il peggioramento della condizione del minore dopo ogni rientro dal fine settimana trascorso con la madre; e la scuola, a sua volta, in data 6 febbraio 2014, ha chiesto l’intervento dei servizi per le gravi difficolta di scolarizzazione e di integrazione di M., per i suoi gesti violenti (lancio di sedie, aggressione dei compagni).

4.6. Il Consultorio familiare ha segnalato, il 9 aprile 2014, la discontinuità dell’impegno della Signora S. nel suo progetto di percorso di sostegno psicologico, per, le frequenti assenze e la sua oppositività, consigliando una valutazione psichiatrica.

4.7. A seguito delle relazioni degli operatori del servizio sociale, dell’operatrice della casa famiglia e dello psicologo, il Tribunale, con decreto del 15 luglio 2014 ha sospeso i rientri in famiglia del minore.

4.8. In data 23 ottobre 2014, lo psicologo ha dichiarato che il bambino aveva bisogno di una situazione affettiva definitiva e di un legame con una coppia.

4.9. Il Tribunale, sentiti gli operatori (i quali hanno riferito della persistenza delle problematiche infantili) e quelli della casa famiglia (che hanno segnalato il peggioramento comportamentale), nonchè la genitrice (che ha ammesso di non aver seguito le prescrizioni impartitele) ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore.

5. La Corte territoriale, chiesta una relazione aggiornata ai servizi sociali (che hanno segnalato i progressi compiuti, sia sul piano fisico che psicologico, solo dopo il distacco dalla madre, con progressiva elaborazione di esso), al consultorio familiare (che, con al relazione del 26 febbraio 2015, ha riconosciuto l’impegno della signora S. nella psicoterapia e nel percorso di sostegno alla genitorialità, forse per la paura della possibile adozione del figlio), ha concluso per il rigetto dell’impugnazione della odierna ricorrente.

5.1. Secondo la Corte territoriale, la S. sarebbe una adolescente problematica, fragile e scarsamente matura, a volta infantile, con tendenza alla banalizzazione ed al disconoscimento dei problemi del figlio, nonchè inaffidabile, per non essersi resa conto della gravità dello stato di salute del figlio e per aver disatteso le prescrizioni del Tribunale.

5.2. In tutto il tempo del procedimento Ella non avrebbe saputo cogliere le opportunità offertele e, perciò, la Corte ha formulato una prognosi di irrecuperabilità delle capacità genitoriali rispetto ai tempi di crescita del minore ed al superiore interesse di quest’ultimo.

5.3. La disponibilità da Costei manifestata da ultimo non sarebbe più compatibile con le necessità di crescita e maturazione del bambino, essendo risultato vano ogni sforzo di sostegno genitoriale intrapreso, nel corso di oltre un biennio, anche per la sua opposizione a comprendere la gravità della situazione ed alla necessità di impegnarsi secondo le indicazioni fornitele.

5.4. Sarebbero persino superflue ulteriori indagini clinico-mediche e psicologiche, risultando con certezza la sua inidoneità genitoriale, dalla lunga osservazione svolta sul suo conto da organi amministrativi e medico-psicologici e giudici.

5.5. S’imporrebbe la necessità dell’inserimento del bambino in una famiglia munita della doppia figura genitoriale.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la signora S., con sei mezzi di impugnazione.

7. Il curatore speciale ha resistito con controricorso.

8. Il tutore non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (violazione e/o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8) la ricorrente si duole del fatto che la sentenza abbia dichiarato lo stato di abbandono del minore senza considerare ed accertare la necessaria “persistente mancanza di assistenza morale e materiale e non solo la disponibilità a porvi rimedio da parte dei genitori i dei parenti entro il quarto grado”.

1.1. Infatti, la madre avrebbe dichiarato e dimostrato l’esistenza di un forte desiderio di cambiare lo stile di vita, come dimostrerebbero la relazione 25 febbraio 2015 della dott.ssa Z..

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la omessa verifica di un progetto di vita serio, affidabile e realizzabile, accompagnato da elementi oggettivi di riscontro, con il percorso di sostegno della genitrice presso il Sert dell’Asl di Roma (OMISSIS).

3. Con il terzo si duole della mancata valutazione della situazione lavorativa della madre, essendosi procurata dapprima lavori saltuari e poi, dal novembre 2014, regolarizzandosi come domestica e dimostrando attaccamento a tale lavoro.

4. Con il quarto lamenta la mancata disposizione di una Consulenza tecnica d’ufficio sulla capacità genitoriale della S., essendovi discordanza tra le relazioni di psicologi e assistenti sociali e medici chiamati ad esprimersi sul caso.

5. Con il quinto si duole della mancata valutazione degli elementi concreti risultanti dagli atti, per essersi la Corte basata su un giudizio astratto.

6. Con il sesto si duole della valutazione negativa da parte della Corte territoriale dell’impegno della S., valutato come “un modo per evitare l’adozione” e non invece, come era nei fatti, l’espressione di un progetto di vita serio, affidabile e realizzabile, avendo la stessa dato ampie prove degli elementi che lo dimostravano.

7. Le prime tre e le ultime due censure, tra di loro strettamente connesse, possono essere trattate congiuntamente.

8.1. Gli uffici giudiziari minorili, infatti, hanno correttamente osservato il canone ermeneutico, più volte prescritto da questa Corte, secondo cui “Il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, considerata l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 1. Ne consegue che il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e, solo ove risulti impossibile, quand’anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l’accertamento dello stato di abbandono.” (Sez. 1, Sentenza n. 6137 del 2015).

8.2. L’esito negativo dell’esperimento dell’attività di sostegno è stata ampiamente documentato e motivato, con un ragionamento del tutto convincente, senza che possa valere l’ennesimo tentativo della madre – svolto inammissibilmente anche in questa sede – di riprendere il percorso di sostegno già interrotto, avendo la Corte territoriale spiegato le ragioni che, in disparte la sincerità del tentativo posto in essere dalla genitrice, e da ultimo, non consentono di pronosticare – in via di prognosi probabilistica – un esito positivo della crescita personale della madre nei tempi consentiti dalle urgenti necessità di crescita e di maturazione del bambino, che deve essere posto in grado di maturare e divenire un adolescente, prima, ed un adulto, poi, capace di autodeterminarsi e prendere posto nella società.

9. Quanto alla quarta censura, con la quale ci si duole del mancato esperimento di una CTU sulla capacità genitoriale della madre, odierna ricorrente, la CA, al riguardo, ha chiaramente espresso e motivato il suo convincimento circa la superfluità di tale attività “investigativa”, risultandole chiaro e ampiamente riscontrato, senza l’esistenza di dati contrastanti (tali non venendo valutati quelli di cui all’ultima relazione del Consultorio familiare), quel già richiamato giudizio negativo sulla capacità e sulle risorse genitoriali in rapporto alle urgenti necessità del minore.

9.1. In sostanza il giudizio di inidoneità relativo ai tempi di intervento su un minore problematico, dopo oltre un biennio di esperimenti e di sostegni, non risulta minimamente smentito dai dati e dalle valutazioni raccolte, sicchè si rende inapplicabile al caso il principio, pure enunciato da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 6138 del 2015) con riferimento a tali tipi di richieste che vincolano “il giudice che non intenda dispor(la), (a) fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioni che la facciano ritenere superflua” la consulenza.

10. In conclusione, il ricorso è complessivamente infondato e va, pertanto, respinto, dando atto dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato.

11. Le spese processuali, vertendosi in un lacerante caso di adottabilità di un minore problematico figlio di una genitrice “immatura”, rispetto alle necessità del figlio, devono essere integralmente compensate.

PQM

Respinge il ricorso e compensa le spese di questa fase tra le parti del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 30 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2016

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