Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17442 del 23/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 23/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17442
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
V.M.;
– intimato –
Per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, n.
58/08/26, dep. il 30/9/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 8/6/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTR della Lombardia, con sentenza 58/08/26, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Pavia n. 220/6/2007, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da V.M. avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso IRAP relativa agli anni 2001-2004, escludendo l’esistenza di un’autonoma organizzazione. Avverso tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate formulando due motivi di censura. Nessuna attività ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 8/6/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo quanto affermato dalle SS.UU. (Sentenza n. 627 del 14/01/2008), in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., – richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ..
La mancata produzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’avviso di ricevimento suddetto e la mancata costituzione del V. comportano, quindi, la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010