Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17442 del 22/08/2011

Cassazione civile sez. I, 22/08/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 22/08/2011), n.17442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 13410 dell’anno 2005 proposto da:

P.P. – P.M. – P.O. – P.

G., elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Mazzini, n. 8,

nello studio dell’Avv. Giuseppe Crimi; rappresentati e difesi

dall’Avv. CHIATANTE Giuseppe, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FERRARA S.N.C. DI OTTAVIO E GAETANO FERRARA, Già IMPRESA OTTAVIO

FERRARA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pisanelli, n. 2,

nello studio dell’Avv. Alberto Angeletti; rappresentata e difesa

dall’Avv. TORRICELLI Valentino, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso n. 16191 del 2005 proposto da:

FERRARA S.N.C. DI OTTAVIO E GAETANO FERRARA, Già IMPRESA OTTAVIO

FERRARA, come sopra rappresentata;

– ricorrente in via incidentale –

nei confronti di:

P.P. – P.M. – P.O. – P.

G., come sopra rappresentati;

– controricorrenti a ricorso incidentale –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sezione

distaccata di Lecce, n. 88, depositata in data 22 febbraio 2005;

sentita la relazione all’udienza del 23 febbraio 2011 del Consigliere

Dott. Pietro Campanile;

Sentito per la ricorrente in via incidentale l’Avv. Torricelli, che

ha chiesto l’accoglimentio del ricorso incidentale;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Immacolata Zeno, la quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso incidentale, assorbito il principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 88 del 2005, pronunciando sul giudizio di opposizione alla stima proposto da P.P. e P.A. avverso l’impresa Ferrara Ottavio relativamente all’espropriazione, per la realizzazione di un centro di manutenzione Anas, di un terreno di loro proprietà, sito in agro di (OMISSIS), rigettate con sentenza non definitiva le eccezioni pregiudiziali sollevate dall’opposta, fra cui quella di litispendenza per essere stato il giudizio inizialmente introdotto nei confronti dell’Anas, poi dichiarata priva di legittimazione passiva, richiamate le risultanze della consulenza tecnico d’ufficio in merito all’individuazione delle aree appartenenti agli opponenti, ne accertava la natura edificabile, in quanto facenti parte di una più vasta area oggetto di variante generale al piano regolatore generale.

Esclusa la spettanza dell’indennità di soprassuolo, rigettata l’eccezione dell’impresa relativa all’applicazione del D.Lgs. n. 505 del 1992, art. 16, le indennità di espropriazione e di occupazione venivano determinate, ai sensi della L. n. 539 del 1992, rispettivamente, in Euro 71.136,26 e 21.589,85 per P.P. e in Euro 174.603,23 e 52.992,08 per P.A..

Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso P. P., e, quali eredi di P.A., M., O. e P.G..

Resiste con controricorso l’intimata, ora S.n.c. Impresa Ferrara di Ottavio e Gaetano Ferrara, proponendo ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui gli intimati resistono con controricorso.

Le parti hanno prodotto memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Preliminarmente va disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi, in quanto proposti nei confronti della medesima decisione.

2.1 – Evidenti ragioni di ordine logico e giuridico impongono l’esame preliminare del ricorso incidentale, in quanto relativo alla questione, avente carattere pregiudiziale, inerente alla ricognizione legale del terreno espropriato.

2.2 – Con tre distinti motivi la ditta Ferrara, sotto profili per molti versi analoghi, ragion per cui è opportuno il loro esame congiunto, deduce violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

2.3 – Per meglio comprendere il tema fondamentale che la presente vicenda processuale pone, vale bene ripercorrere gli aspetti salienti della decisione scrutinata in merito all’affermata natura edificabile dell’area espropriata.

Dopo aver evidenziato che in base al P.R.G vigente dal 9 marzo 1960 il terreno in questione era inserito in zona agricola, la corte territoriale richiama la variante adottata dal Consiglio Comunale nel febbraio 1986, approvata il 23 novembre 1987, avente ad oggetto la previsione del “Centro A.N.A.S.” poi realizzato nell’ambito della procedura espropriativa in esame. Tuttavia – si soggiunge – “circa sette mesi dopo, con Delib. Consiglio Comunale 16 giugno 1988, n. 111, è stata adottata una variante generale al piano regolatore tant’è che, in base alla stessa, sono stati successivamente realizzati numerosi insediamenti destinati ad abitazioni ed attività secondarie e terziarie. Poichè nella fase evolutiva della variante di destinazione della località, l’opera, progettata dalla convenuta e poi realizzata, ha preceduto solo di sette mesi l’adozione della variante generale allo strumento urbanistico, certamente all’epoca della pronuncia (20.2.1993) del decreto di esproprio possono ritenersi sussistenti le possibilità legali ed effettive di edificazione per i terreni in contestazione che facevano parte della più vasta area oggetto dell’adottata variante generale al piano regolatore: con la conseguenza che detti terreni sono da considerare edificatori”.

2.4 – Le critiche contenute nel ricorso incidentale alla decisione impugnata, sono pienamente fondate. Va premessa l’irrilevanza della prima variante (che, per altro, sembra apporre un vincolo preordinato all’espropriazione nei confronti di un terreno avente già natura agricola).

La Corte salentina attribuisce invero decisiva importanza alla mera adozione di una variante al piano regolatore, successiva a quella che interessa il terreno in questione, senza verificare se successivamente sia intervenuta, riguardo alla stessa, regolare approvazione, meramente ipotizzata sulla base della presenza di costruzioni in quella zona.

Giova in proposito richiamare il principio di carattere generale, più volte affermato da questa Corte, secondo cui in materia espropriativa le varianti al piano regolatore deliberate dal Comune, ma non ancora approvate dai competenti organi regionali, non hanno efficacia conformativa, anche quando siano previste norme di salvaguardia, quali divieti temporanei di rilascio di concessioni o permessi di costruzione trattandosi di misure non finalizzate a disciplinare l’assetto del territorio ma esclusivamente ad impedire che, con l’emissione di provvedimenti incompatibili con la variante, possa esserne pregiudicata la concreta attuazione (Cass., 28 luglio 2010, n. 17681; Cass., 26 maggio 2004, n. 10126; Cass., 17 dicembre 2003, n. 19314). Non risulta, inoltre, essersi accertato con il dovuto rigore se il terreno in contestazione fosse concretamente ed effettivamente preso in considerazione dalla variante generale del 1988, la cui portata, per altro, viene evocata in termini del tutto generici. Di certo, non può attribuirsi efficacia decisiva alla natura dei suoli limitrofi, così prescindendo da una ricognizione legale, sulla base delle previsioni specifiche del piano regolatore, della natura del terreno oggetto del procedimento: in tal modo, come rileva la ricorrente in via incidentale, si viene a introdurre, in maniera surrettizia, una nozione di edificabilità di fatto che prescinde dalla classificazione urbanistica dell’area in considerazione, in netto contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 28 marzo 1996, n. 2856; 11 dicembre 1996, n. 1037; 5 giugno 1997, n. 5111; 14 gennaio 1998, n. 259; 10 aprile 1998, n. 3717; 12 giugno 1998, n. 5893; 3 luglio 1998, n. 6522; 29 agosto 1998, n. 8634; 17 aprile 1999, n. 3839; 29 aprile 1999, n. 4300; 12 luglio 1999, n. 5806; Cass., Sez. Un. 23.4.2001, n. 172).

Deve, quindi, ribadirsi la prevalenza attribuita al parametro della edificabilità legale, rivestendo l’edificabilità di fatto un carattere solo suppletivo e complementare (utilizzabile, ad esempio, in assenza di pianificazione urbanistica: Cass. 17 settembre 1997, n. 9242; 2 settembre 1998, n. 8702; o come apprezzamento delle specifiche caratteristiche dell’area legalmente edificabile: Cass. 29 agosto 1998, n. 8648).

2.5 – L’accoglimento del ricorso incidentale comporta la cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Lecce, che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra enunciati (nel senso di verificare se il terreno ablato risulti effettivamente incluso nella menzionata variante generale, nonchè se la stessa sia stata approvata prima dell’amanazione del decreto di esproprio), provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Rimane interamente assorbito il ricorso principale, contenente censure relative alle modalità di liquidazione, sul presupposto della natura edificabile del fondo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso incidentale, assorbito il principale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2011

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