Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17442 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. I, 20/08/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 20/08/2020), n.17442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5833/2019 proposto da:

O.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato Vittorio Sannoner;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cronol. 9408/2018 del TRIBUNALE DI BARI,

depositato il 31/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/07/2020 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di immigrazione, con decreto n. cronol. 9408/2018 depositato il 31/12/2018, ha respinto la richiesta di O.P., cittadino della Nigeria, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed umanitaria.

In particolare, il Tribunale ha rilevato che il racconto del richiedente (essere scappato dal Paese di origine, per sfuggire ai parenti che, alla morte del padre, volevano che egli prendesse il suo posto come capo sacerdote del villaggio) risultava poco credibile e comunque, ai fini della chiesta protezione sussidiaria, l’area geografica della Nigeria di provenienza del richiedente (Benin City, nell’Edo State) non risultava caratterizzata da violenza indiscriminata sui civili (report di Amnesty International 2017-2018); neppure sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo emerse specifiche situazioni di fragilità e di vulnerabilità soggettiva.

Avverso la suddetta pronuncia, O.P. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che resiste con controricorso).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in merito alla valutazione del racconto del richiedente circa le ragioni del suo allontanamento dalla Nigeria.

Il ricorrente si duole della mancata applicazione, a suo dire, del principio dell’onere probatorio attenuato e della mancata valutazione della credibilità del richiedente secondo i parametri indicati dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3 cit. e dell’art. 8, comma 3; quindi lamenta che non sarebbero state adeguatamente valorizzate le fonti internazionali concernenti le condizioni socio/politiche della Nigeria, dalle quali si evinceva che violenti conflitti di carattere etnico/religioso erano diffusi su tutto il territorio nazionale.

1.2. Anche con il secondo motivo, con cui si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 e art. 14, lett. c) in merito al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, il ricorrente si duole che non siano stati valorizzati i rapporti dell’UNHCR circa la gravità della situazione esistente nella zona di provenienza del ricorrente.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia quindi la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 6. Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha mancato di esaminare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria, perchè si sarebbe limitato ad estendere le motivazioni espresse per le altre forme di protezione, anche a quest’ultima.

3. I motivi sono tutti inammissibili, esaurendosi nella prospettazione di censure di merito avverso le puntuali motivazioni esposte nel provvedimento impugnato.

4.1. In relazione alle prime due censure, deve osservarsi che il Tribunale, da un lato, ha specificato le ragioni – anche sulla base di dati tratti dalle indicate fonti di informazione – per le quali non ritiene sussistenti in Nigeria le condizioni estreme previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e, dall’altro lato, ha chiarito – con valutazione di merito insindacabile in sede di verifica di legittimità – che la narrazione della vicenda personale espressa dal richiedente era inattendibile; la ritenuta inattendibilità delle circostanze evidenziate ai fini delle misure di protezione maggiori non può non rilevare anche ai fini della umanitaria.

In materia di protezione internazionale questa Corte ha da tempo chiarito che la valutazione in ordine alla credibilità soggettiva del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve stimare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in forza della griglia valutativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c). L’apprezzamento, di fatto, risulta censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 05/02/2019 n. 3340; in tema, cfr. anche Cass. 27503/2018).

In relazione poi alla mancata attivazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, il Tribunale ha ritenuto del tutto generico ed inattendibile il rischio allegato, sia ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato sia ai fini della protezione sussidiaria, valutato anche il contesto attuale del paese d’origine, la Nigeria, sulla base di specifiche fonti internazionali indicate.

Vero che nella materia in oggetto il giudice abbia il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25534); ma il Tribunale ha attivato il potere di indagine nel senso indicato.

Vengono qui richiamati i principi di diritto sul tema già espressi da questa Corte (Cass. 27593/2018; Cass. 27503/2018; Cass.29358/2018; Cass. 17069/2018; Cass. 29358/2018).

4.2. Nel corpo del primo motivo il ricorrente, senza formalmente inquadrare la propria censura in alcuno dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c., lamenta genericamente la “omessa valorizzazione di prove e di riscontri”.

Nella illustrazione del motivo si sostiene che il Tribunale ha errato nell’escludere il diritto alla protezione internazionale, non valorizzando le prove documentali dedotte in giudizio, in particolare i report di Amnesty International e quelli tratti dal sito ECOI.net..

La doglianza è inammissibile perchè censura la valutazione delle prove contro il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito.

5. In relazione poi al diniego di protezione umanitaria, oggetto del terzo motivo, deve rilevarsi che il Tribunale ha ritenuto che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali, essendo state evocate mere difficoltà economiche. La pronuncia risulta del tutto conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, atteso che quanto al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, esso può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.

Ora, il ricorrente non ha dedotto alcunchè quanto alla specifica lesione della sfera dei propri diritti personalissimi, limitandosi ad un riferimento generico alla situazione di instabilità e violazione dei diritti umani della Nigeria ed ad un richiamo, altrettanto laconico, al rischio di subire nuove violenze (profilo, quest’ultimo, rispetto al quale risulterebbe comunque insuperabile l’accertamento dei giudici di merito, i quali hanno motivatamente escluso la credibilità della narrazione del richiedente).

Il tema della generale violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza costituisce senz’altro un necessario elemento da prendere in esame nella definizione della posizione del richiedente: tale elemento, tuttavia, deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale dell’istante, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 2007, art. 5, comma 6, che nel predisporre uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei “seri motivi” attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese, con onere in capo al medesimo quantomeno di allegare i suddetti fattori di vulnerabilità (cfr. Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

Inoltre, l’accertata – da parte del giudice di merito – situazione sostanzialmente stabile, dal punto di vista della violenza e degli scontri armati, nella regione di provenienza dell’istante, e che ha indotto il Tribunale a denegare la protezione sussidiaria, non impedirebbe di certo al medesimo, stante la sua giovane età e le sue buone condizioni di salute, il reinserimento sociale e lavorativo nel suo Paese.

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

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