Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17442 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. III, 17/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 17/06/2021), n.17442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 38194/19 proposto da:

U.K., elettivamente domiciliato a Rovereto, Piazza del

Podestà n. 10, presso l’avvocato Nicola Canestrini, che lo difende

in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 21.11.2019 n.

5221;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

febbraio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. U.K., cittadino bengalese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Nella parte dedicata alla esposizione dei fatti il ricorso non indica chiaramente quali circostanze vennero dedotte a fondamento della richiesta di protezione.

Tuttavia:

-) dalla illustrazione del primo motivo di ricorso si apprende che, secondo la prospettazione di parte, in patria il ricorrente era accusato di un omicidio;

-) dalla illustrazione del secondo motivo di ricorso si apprende che il ricorrente avrebbe chiesto il rilascio della protezione sussidiaria sul presupposto dell’esistenza in Bangladesh di una situazione di violenza indiscriminata derivante da confini armato;

-) dalla illustrazione del terzo motivo di ricorso si apprende che il ricorrente aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari sul presupposto della “grave instabilità politica del Bangladesh, della criticità della situazione sociopolitica e dell’insufficiente rispetto dei diritti umani”.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento U.K. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che la rigettò con ordinanza 4 aprile 2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza 21 novembre 2019.

Quest’ultima ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perchè il racconto del richiedente era inattendibile; ad abundantiam, ha aggiunto che non avendo l’appellante fornito indizi a dimostrazione del fatto di non avere commesso alcun grave reato nel proprio paese, ciò “comprovava la colpevolezza dello stesso”, e di conseguenza l’impossibilità di accordargli protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 10 e 16;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perchè nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto nel paese di origine del richiedente non vi era una situazione di compromissione del nucleo fondamentale dei diritti umani.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da U.K. con ricorso fondato su quattro motivi.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare deve rilevarsi come, ai fini dell’ammissibilità del ricorso nel suo complesso, non rilevi la circostanza che i fatti salienti del giudizio non siano esposti nell’incipit dell’atto di impugnazione, ed in una parte ad essi riservata.

Questa Corte ha infatti già stabilito che l’onere di esposizione dei fatti di causa, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 3, può ritenersi validamente assolto anche quando tale esposizione risulti in maniera chiara – come nel caso di specie – dal contesto dell’atto, attraverso lo svolgimento dei motivi (Sez. 3 -, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, Rv. 649425 – 01).

2. Ancora in via preliminare deve dichiararsi l’inammissibilità del quinto motivo di impugnazione proposto dalla ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

La suddetta memoria, infatti, consente unicamente l’illustrazione delle censure già proposti, ma non già di introdurne di nuove.

3. Va esaminato per primo, a causa della sua anteriorità logica ex art. 276 c.p.c., comma 2, il quarto motivo di ricorso.

Con tale motivo il ricorrente impugna la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto il gravame inammissibile in quanto tardivo.

Sostiene che la sentenza di primo grado gli è stata comunicata dalla cancelleria del tribunale a mezzo PEC il 1 agosto 2017, e che l’appello è stato proposto il 29 settembre 2017, e quindi entro il termine di 30 giorni stabilito dalla legge.

3.1. Il motivo è fondato.

Il presente giudizio è iniziato in primo grado nel 2015.

Ad esso pertanto si applica il combinato disposto dell’art. 702 quater c.p.c. e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 13 del 2017, art. 7.

Ciò vuoi dire che, all’epoca della pronuncia di primo grado, il termine per proporre l’appello era alternativamente:

-) 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, se queste fossero avvenute;

-) sei mesi ex art. 327 c.p.c., in mancanza di comunicazione o notificazione (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22119 del 31/10/2016, Rv. 642667 – 01).

3.2. Nel caso di specie risulta dagli atti che l’ordinanza di primo grado fu pubblicata il 1 aprile 2017, e venne comunicata al difensore dell’interessato il 1 agosto 2017.

Pertanto, poichè l’appello è stato proposto il 29 settembre 2017, ed al presente giudizio secondo la disciplina vigente ratione temporis si applica la sospensione feriale dei termini (da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 2466 del 3.2.2021), erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto intempestivo il gravame.

3.3. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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