Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17442 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – rel. Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16809-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, difesa dall’avvocato FABIO DELL’ANNA ed

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA n. 24,

presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN;

– ricorrente –

contro

B.W., difeso dall’avvocato STEFANO EPICOCO ed elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MARZIALE n. 7/B, presso lo studio

dell’avvocato AMALIA RE;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, – C.F.

(OMISSIS);

– intimato –

e contro

S.C.C.I. S.p.a. – SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S;

– intimata –

avverso la sentenza n. 51/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 01.02.2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06.06.2017 dal Presidente dott. PIETRO CURZIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il sig. B., in data 11.06.2012, ha proposto opposizione presso il Tribunale di Brindisi contro sette intimazioni di pagamento, tutte notificate il 21.05.2012, aventi ad oggetto sette cartelle esattoriali, le nn. (OMISSIS), per crediti contributivi dell’INPS.

2. Con separato ricorso, depositato il 02.04.2013, il sig. B. ha proposto opposizione contro un’ulteriore intimazione di pagamento, notificata il 23.3.2013, relativa al credito portato dalla cartella esattoriale n. (OMISSIS). Il Giudice ha disposto la riunione delle opposizioni.

3. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., la parte privata ha chiesto e ottenuto la sospensione cautelare del procedimento di preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria e del successivo procedimento esecutivo, nel frattempo avviato da Equitalia Sud S.p.a..

4. Il Tribunale di Lecce ha parzialmente accolto le opposizioni e ha dichiarato prescritti i crediti di cui alle cartelle esattoriali nn. (OMISSIS), per decorrenza del termine quinquennale di prescrizione, confermando, inoltre, la decisione presa in via cautelare sul procedimento di preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria e il successivo procedimento esecutivo.

5. Equitalia Sud S.p.a. ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce, con l’adesione di INPS e SCCI, sostenendo la tesi che il termine di prescrizione non è di cinque ma è di dieci anni, ai sensi dell’art. 2953 c.c.

La parte privata ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

Il Collegio ha respinto l’appello, confermando il termine quinquennale applicato dal Tribunale.

6. Equitalia Sud S.p.a. ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi.

Il sig. B. ha depositato controricorso, le altre parti non hanno svolto attività difensive.

7. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016.

Con tale decisione, si è affermato: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. . 78 del 2010, art. 30 conv., con modif. dalla L. n. 122 del 2010).

2. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, che ha riallineato le disarmonie della giurisprudenza (si vedano le sentenze 4338/2014; 11749/2015 e 5060/2016, di segno opposto rispetto alla citata sentenza delle SSUU 23397/2016), la soluzione adottata dalla Corte d’Appello di Lecce risulta corretta e conforme a diritto.

3. Non può trovare accoglimento neanche il secondo motivo di ricorso, riguardante l’iscrizione di ipoteca da parte di Equitalia Sud S.p.a..

Infatti, confermandosi l’estinzione per prescrizione dei crediti portati dalle relative cartelle, l’importo complessivo delle somme dovute dal sig. B. a INPS è inferiore alla soglia di Euro 20.000,00, stabilita dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 per l’iscrizione di ipoteca dei crediti iscritti a ruolo.

4. Il preesistente contrasto di orientamenti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione del fatto che il ricorso è stato depositato prima della decisione delle Sezioni unite.

5. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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