Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17441 del 23/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 23/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17441
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
V.C., elett.te dom.to in Roma al viale G. Mazzini 6
presso lo studio dell’avv. Lio Sergio dal quale è rapp.to e difeso,
giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– resistente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Veneto n. 133/2007/21, depositata il 3/12/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 8/6/2010 dal Consigliere relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da V.C. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Verona n. 224/2/2005 che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento Irap 2001-2002. Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 8/6/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7. La CTR avrebbe violato tale norma nel porre a carico del contribuente l’onere di provare l’assenza di un’autonoma organizzazione.
La censura è infondata. L’assoggettamento all’Irap costituisce la norma per ogni tipo di professionista, mentre l’esenzione rappresenta l’eccezione valevole soltanto per quelli privi di qualunque apparato produttivo; in quanto eccezione, la inesistenza di “un’autonoma organizzazione” costituisce onere a carico del contribuente sia nel caso in cui questi richieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, sia qualora si opponga, come nel caso in esame, al relativo avviso di accertamento (Cfr. nn. 2977/10, 3679/07).
Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997. La CTR avrebbe valutato la presenza di un’autonoma organizzazione sulla base di criteri esclusivamente quantitativi.
La censura è infondata avendo la CTR ritenuto sussistente l’autonoma organizzazione in considerazione della disponibilità, da parte del V., di un proprio laboratorio fisso utilizzando significativi beni strumentali.
Con terzo motivo il ricorrente assume la insufficiente motivazione circa la mancata considerazione della contraria prospettazione di esso ricorrente.
La censura è inammissibile stante la mancata indicazione e trascrizione delle prospettazioni espresse dal V. con l’atto di appello che sarebbero state immotivatamente disattese dalla CTR. In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, è infatti necessario che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, cosi da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Sez. 50, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008).
Con quarto motivo il ricorrente assume la contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso. La CTR avrebbe contraddittoriamente affermato l’insussistenza di incertezze interpretative e la presenza di una enorme giurisprudenza di merito e di legittimità.
La censura è inammissibile in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali tale contraddittorietà rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.
Vanno pertanto disattese le argomentazioni espresse dal V. con la propria memoria, con rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010