Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17441 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. III, 17/06/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 17/06/2021), n.17441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 9140 del ruolo generale dell’anno 2018

proposto da:

STEA ENGINEERING S.r.l., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, P.M., rappresentato e difeso,

giusta procura in calce a margine del ricorso, dall’avvocato Alfredo

Caggiula, (C.F.: CGGLRD58E08D883E);

– ricorrente –

nei confronti di:

CONSORZIO STABILE TEKTON Soc. cons. a r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, D.V.S.,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale notarile allegata al

controricorso, dall’avvocato Vincenzo Farina (C.F.:

FRNVCN54D05I639R);

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del Curatore pro tempore rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al controricorso, dall’avvocato Paolo Perrone

(C.F.: PRRPLA73P23H703G)

– controricorrenti –

nonchè

PROVINCIA DI BRINDISI, (C.F.: non indicato), in persona del

Presidente, legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Brindisi n.

111/2018, pubblicata in data 24 gennaio 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 4

febbraio 2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Stea Engineering S.r.l., sulla base di un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della (OMISSIS) S.r.l. (mandataria dell’A.T.I. (OMISSIS) S.r.l. – Consorzio Stabile Tekton a r.l.) nonchè del Consorzio Stabile Tekton a r.I., ha promosso l’azione esecutiva nelle forme del pignoramento di crediti, citando la Provincia di Brindisi quale terzo pignorato. Quest’ultima ha reso dichiarazione di quantità in senso positivo, facendo presente di essere debitrice sia della (OMISSIS) S.r.l., quale mandataria dell’A.T.I. (OMISSIS) S.r.l. – Consorzio Stabile Tekton a r.l. (per un importo pari a Euro 69.221,93), sia direttamente del Consorzio Stabile Tekton a r.l. (per un importo pari ad Euro 151.673,29).

Il giudice dell’esecuzione ha assegnato alla società creditrice l’importo complessivo di Euro 218.432,68 (oltre Euro 2.462,54 per spese di procedura, distratte in favore del difensore).

Avverso l’ordinanza di assegnazione hanno proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., dapprima il Consorzio Stabile Tekton a r.l. (che già nel corso della procedura esecutiva si era costituito ed aveva avanzato una opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c.) e, successivamente, la Provincia di Brindisi.

A seguito di provvedimento di sospensione della procedura esecutiva (emesso dal collegio in sede di reclamo), i giudizi di merito a cognizione piena relativi alle opposizioni sono stati instaurati dalla creditrice Stea Engineering S.r.l..

Il Tribunale di Brindisi, riuniti detti giudizi e rilevato che la società debitrice esecutata (OMISSIS) S.r.l. era stata dichiarata fallita in data anteriore alla definizione della procedura esecutiva, ha ritenuto illegittima l’ordinanza di assegnazione opposta, dichiarando improcedibile l’esecuzione. Ricorre Stea Engineering S.r.l., sulla base di tre motivi.

Resistono con distinti controricorsi il Consorzio Stabile Tekton a r.l. e la curatela del fallimento della (OMISSIS) S.r.l..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata. E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

La società ricorrente e il Consorzio Stabile Tekton a r.l., controricorrente, hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 37, art. 75 c.p.c., comma 3, nonchè degli artt. 137 c.p.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” nonchè “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il motivo è inammissibile.

1.1 La società ricorrente sostiene che:

– il decreto ingiuntivo da essa posto in esecuzione era stato ottenuto sia nei confronti della (OMISSIS) S.r.l. (anche quale mandataria dell’A.T.I. (OMISSIS) S.r.l. – Consorzio Stabile Tekton a r.l., punto invero contestato dal consorzio controricorrente), sia nei confronti del Consorzio Stabile Tekton a r.l., per obbligazioni contratte dall’ATI (delle quali quindi avrebbe dovuto rispondere anche il Consorzio Stabile Tekton a r.l., che però contesta anche tale assunto);

– sia il decreto ingiuntivo, sia il successivo precetto, che era stato intimato ad entrambe le società debitrici, erano stati notificati alla sola (OMISSIS) S.r.l., in qualità di mandataria dell’ATI, avendo questa la rappresentanza sostanziale e processuale di tutte le imprese associate (anche tale assunto è contestato dal consorzio controricorrente, secondo il quale in realtà era stata tentata anche la notifica nei suoi confronti, ma senza esito, onde il decreto ingiuntivo non avrebbe alcuna efficacia nei suoi confronti);

– lo stesso atto di pignoramento era stato notificato alla sola (OMISSIS) S.r.l., in proprio e in qualità di mandataria dell’ATI, ma – in virtù del fatto che quest’ultima aveva la rappresentanza sostanziale e processuale di tutte le imprese associate – l’esecuzione doveva intendersi come promossa sia nei confronti della (OMISSIS) S.r.l. che nei confronti del Consorzio Stabile Tekton a r.l.;

– di conseguenza, se anche si fosse potuta e dovuta dichiarare improcedibile l’esecuzione, ai sensi della L. Fall., art. 51, per il sopravvenuto fallimento della (OMISSIS) S.r.l., ciò doveva valere solo per quest’ultima, mentre deve ritenersi legittima quanto meno l’assegnazione delle somme dovute dalla Provincia di Brindisi al Consorzio Stabile Tekton a r.l., che non è stato mai dichiarato fallito.

1.2 La società ricorrente contesta, in primo luogo, l’affermazione del giudice di primo e unico grado secondo cui l’esecuzione forzata era stata promossa esclusivamente nei confronti della (OMISSIS) S.r.l., sostenendo che, al contrario, essa era stata promossa anche nei confronti del Consorzio Stabile Tekton a r.I..

La questione ha valore pregiudiziale ed assorbente rispetto ad ogni altra questione relativa alla posizione del suddetto Consorzio Stabile Tekton a r.l., in quanto, se si esclude che quest’ultimo abbia mai assunto la posizione processuale di debitore esecutato nella procedura di espropriazione per cui è causa, la decisione impugnata, con riguardo all’opposizione dallo stesso proposta, può trovare conferma anche esclusivamente in base a tale ratio decidendi, non essendo evidentemente ammissibile l’assegnazione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., di crediti che non siano di titolarità del debitore esecutato (o comunque di uno dei debitori esecutati).

Nella stessa decisione impugnata si afferma espressamente, del resto, che le considerazioni (pur svolte) sull’ammissibilità dell’opposizione del consorzio e sulla sua posizione nel processo esecutivo non hanno rilievo rispetto a “quel che si dirà oltre” e quindi, in primo luogo, proprio rispetto alla considerazione (esposta successivamente) che l’esecuzione era stata promossa solo nei confronti della (OMISSIS) S.r.l., circostanza che ha inevitabilmente carattere assorbente, sul piano logico, con riguardo alla illegittimità dell’assegnazione dei crediti vantati dal consorzio medesimo, in proprio, nei confronti della provincia terza pignorata.

Ed è altresì chiaro, in tale contesto, che le ulteriori considerazioni in base alle quali il tribunale ha infine dichiarato improcedibile l’esecuzione ai sensi della L. Fall., art. 51, correttamente riguardano, e possono riguardare, come è ovvio, il solo pignoramento dei crediti della (OMISSIS) S.r.l., solo quest’ultima essendo stata aggredita in via esecutiva e solo quest’ultima essendo stata dichiarata fallita.

1.3 Orbene, è evidente che le questioni di diritto e di fatto poste con il motivo di ricorso in esame – questioni riguardanti, tra l’altro, la natura (“verticale” o “orizzontale”) dell’ATI, il potere di rappresentanza sostanziale e processuale della mandataria, la eventuale solidarietà delle altre imprese associate per le obbligazioni assunte nei confronti della Stea Engineering S.r.l., nonchè la responsabilità, anche sotto il profilo esecutivo, del Consorzio Stabile Tekton a r.l., in relazione al titolo conseguito dalla società ricorrente ed i presupposti e i limiti della stessa – comportano il previo scioglimento della seguente questione di mero fatto: il pignoramento posto in essere da Stea Engineering S.r.l. è stato, in concreto, effettivamente promosso, come afferma il tribunale, nei soli confronti della (OMISSIS) S.r.l. e aveva quindi ad oggetto esclusivamente i crediti vantati nei confronti della Provincia di Brindisi da quest’ultima società (eventualmente anche quale mandataria dell’ATI), ma non i crediti di titolarità esclusiva del Consorzio Stabile Tekton a r.I., oppure era stato effettivamente promosso (legittimo o meno che ciò fosse, in diritto) nei confronti di entrambe le società e, quindi, aveva ad oggetto i crediti di ciascuna di esse (come sostiene la società ricorrente)?

In altri termini, prima ancora di affrontare il problema astratto di diritto relativo alla possibilità per la Stea Engineering S.r.l., quale creditrice dell’ATI, di aggredire in via esecutiva il patrimonio individuale del Consorzio Stabile Tekton a r.l. sulla base del decreto ingiuntivo ottenuto, notificando peraltro il decreto, l’atto di precetto e l’atto di pignoramento alla sola mandataria (OMISSIS) S.r.l. (questioni trattate nelle difese delle parti, anche se, in verità, per loro natura estranee all’oggetto di una opposizione agli atti esecutivi), è necessario appurare se ciò sia effettivamente avvenuto in concreto (come afferma la ricorrente) o se, nella specie, è stato aggredito in via esecutiva il solo patrimonio della mandataria (come affermano espressamente sia il tribunale che il consorzio controricorrente).

La soluzione dell’indicata questione di fatto richiede la valutazione del concreto contenuto dell’atto di pignoramento, in quanto è con l’atto di pignoramento che vengono individuati i debitori esecutati ed i crediti assoggettati ad espropriazione.

1.4 Sotto questo profilo, la ricorrente espone in realtà nel ricorso una serie di argomenti in diritto volti a sostenere che essa avrebbe avuto titolo per agire in via esecutiva direttamente nei confronti del consorzio. Riporta inoltre puntualmente il contenuto della dichiarazione di quantità resa del terzo pignorato anche in relazione ai suoi debiti nei confronti del consorzio (dichiarazione che – è appena il caso di osservare ovviamente non può assumere rilievo, laddove detti crediti non siano stati oggetto del pignoramento).

Non richiama però in alcun modo lo specifico contenuto dell’atto di pignoramento (che pure produce in allegato al ricorso: doc. 5), dal quale si dovrebbe desumere che effettivamente, e in concreto, aveva di fatto inteso aggredire in via esecutiva il patrimonio di entrambe le società.

Nel ricorso, infatti, non solo non è trascritto il contenuto dell’atto di pignoramento ma neanche sono indicate e localizzate, almeno in via indiretta, le parti di esso che dovrebbero eventualmente assumere rilievo ai fini della soluzione della questione controversa sopra indicata.

La ricorrente, in realtà, non dà adeguatamente conto neanche dei termini in cui sarebbe stata posta la suddetta questione di fatto nel corso del giudizio di merito, nelle rispettive difese delle parti, limitandosi ad affermare esclusivamente che si trattava di un motivo di opposizione avanzato dal Consorzio Stabile Tekton a r.l. e che essa creditrice aveva concluso in via principale per la conferma integrale dell’ordinanza di assegnazione e, in subordine, per la conferma di essa almeno con riguardo alle somme dovute dalla Provincia di Brindisi al Consorzio Stabile Tekton a r.l. (senza però un adeguato e puntuale richiamo del contenuto delle rispettive difese delle parti sul punto, chiaramente decisivo, in contestazione).

Si deve anzi rilevare che nel ricorso si afferma che sia il Consorzio Stabile Tekton a r.l., sia la Provincia di Brindisi avevano proposto opposizione agli esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate (dopo che il consorzio aveva già proposto una opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., che non è oggetto del presente ricorso), ma non si indica in maniera specifica e puntuale il contenuto di tali opposizioni; manca del tutto una adeguata specificazione degli effettivi e concreti motivi alla base delle opposizioni agli atti esecutivi avanzate con i due distinti ricorsi da ciascuna delle due opponenti.

In definitiva, il motivo di ricorso in esame presenta evidenti lacune e difetta di specificità, in relazione a quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, dal momento che, sulla base di quanto esposto dalla ricorrente (e, in particolare, sulla base del contenuto degli atti e documenti rilevanti del giudizio di merito da essa richiamati nel ricorso in modo sufficientemente puntuale e specifico), non è possibile comprendere l’esatto oggetto delle opposizioni per cui è causa ed il contenuto delle difese di tutte le parti con riguardo a ciascuna di esse e non è possibile valutare l’eventuale fondatezza nel merito delle censure avanzate nella presente sede.

1.5 Anche per completezza espositiva, si deve comunque osservare, da una parte, che il rilevato difetto di specificità delle censure di cui al ricorso non è superabile neanche prendendo in considerazione il contenuto della sentenza impugnata, che non contiene indicazioni sufficienti ad integrare le lacune espositive indicate e, dall’altra parte, che l’assunto della società ricorrente in ordine alla direzione soggettiva della espropriazione ed al suo effettivo oggetto concreto, non solo non è specificato con adeguati richiami al contenuto dell’atto di pignoramento nel ricorso, ma neanche trova conferma nell’esame diretto dell’atto di pignoramento stesso (allegato quale doc. 5 al ricorso), il quale ha un tenore testuale tale da giustificare ampiamente l’interpretazione di esso (come rivolto esclusivamente nei confronti della (OMISSIS) S.r.l.) data dal tribunale, che in ogni caso costituisce un accertamento in fatto non sindacabile nella presente sede.

1.6 In definitiva, il motivo di ricorso in esame va dichiarato inammissibile, non essendo la Corte, per la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, posta in condizione di procedere all’esame del merito delle censure avanzate, che peraltro, per la parte concretamente rilevante ai fini della decisione, finiscono per risolversi nella contestazione di accertanti di fatto riservati al giudice del merito.

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione degli artt. 487 e 617 c.p.c. e dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Anche questo motivo è inammissibile.

2.1 La società ricorrente sostiene che le opposizioni agli atti esecutivi proposte dal Consorzio Stabile Tekton a r.l. e dalla Provincia di Brindisi avrebbero dovuto essere dichiarate entrambe inammissibili, quanto meno in relazione alla questione dell’improcedibilità dell’esecuzione per il sopravvenuto fallimento della (OMISSIS) S.r.l.:

a) in primo luogo perchè, dopo la pronunzia dell’ordinanza di assegnazione, il Curatore del fallimento della (OMISSIS) S.r.l. aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di dichiarare improcedibile la stessa ai sensi della L. Fall., art. 51, il giudice dell’esecuzione aveva disatteso la sua istanza e il relativo provvedimento non era stato oggetto di opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità delle ulteriori contestazioni avanzate, sotto il medesimo profilo, in relazione all’ordinanza di assegnazione;

b) in secondo luogo, perchè la questione

dell’improcedibilità dell’esecuzione per il fallimento della (OMISSIS) S.r.l. sarebbe stata avanzata dal Consorzio Stabile Tekton a r.l. solo in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., non nella sua originaria opposizione agli atti esecutivi;

c) inoltre, il Consorzio Stabile Tekton a r.l., in quanto qualificato come creditore intervenuto munito di titolo nella sentenza impugnata, non poteva ritenersi avere interesse a dedurre l’improcedibilità dell’esecuzione e comunque la questione poteva essere sollevata esclusivamente dalla curatela del fallimento, quindi neanche dal terzo pignorato, cioè dalla Provincia di Brindisi.

2.2 Anche questo motivo di ricorso sconta le lacune espositive e il difetto di specificità, specialmente nell’indicazione dell’effettivo contenuto, dell’oggetto e dei precisi motivi posti a base delle opposizioni agli atti esecutivi rispettivamente proposte dal Consorzio Stabile Tekton a r.l. e dalla Provincia di Brindisi, il che ha carattere assorbente.

2.3 Va comunque rilevato che la ricorrente non censura, anzi dichiara espressamente di condividere (cfr. pag. 21 del ricorso, righi 13 e ss.) la decisione impugnata, nella parte in cui il tribunale afferma che era possibile e doveroso per il giudice dell’esecuzione dichiarare improcedibile l’esecuzione stessa, ai sensi della L. Fall., art. 51, anche dopo l’emissione dell’ordinanza di assegnazione, essendo pendenti le opposizioni agli atti esecutivi avverso detta ordinanza e non avendo quest’ultima avuto ancora concreta attuazione (in quanto sospesa dal tribunale in sede di reclamo, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.).

Di conseguenza, tale affermazione non può più essere messa in discussione nella presente sede, essendosi formato su di essa il giudicato interno.

Tanto premesso, dovendosi escludere (in conseguenza dell’inammissibilità del primo motivo del ricorso) che il Consorzio Stabile Tekton a r.l. abbia mai assunto la posizione di debitore esecutato e quindi che l’esecuzione abbia ad oggetto i suoi crediti nei confronti della Provincia, è in primo luogo evidente che tutte le questioni relative alla sua posizione restano assorbite, come già chiarito in relazione al primo motivo del ricorso.

2.4 Le censure relative all’inammissibilità e al difetto di interesse e/o di legittimazione della Provincia di Brindisi a far valere l’improcedibilità dell’esecuzione nei confronti della (OMISSIS) S.r.l., in conseguenza del fallimento di quest’ultima, poi, anche a prescindere dalla generale inammissibilità per la rilevata violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, sono comunque (lo si osserva ancora per completezza espositiva) di per sè inammissibili e/o infondate.

2.4.1 Certamente infondata è, in primo luogo, la censura con la quale la ricorrente assume che, non essendo stato impugnato (anche) il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione aveva disatteso l’istanza della curatela di dichiarare improcedibile l’esecuzione ai sensi della L. Fall., art. 51, detto provvedimento era divenuto inoppugnabile e la questione non avrebbe potuto essere dedotta a fondamento dell’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione.

In proposito sono sufficienti i seguenti rilievi:

a) quello reso dal giudice dell’esecuzione sull’istanza della curatela successiva all’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati, per quanto emerge dagli atti, non risulta essere un provvedimento di rigetto, ma di mero “non luogo a provvedere”, fondato sulla circostanza che l’esecuzione era ormai definita;

b) non si tratta comunque (sempre per quanto emerge dagli atti) di un provvedimento reso noto alle altre parti del processo, in quanto steso in calce all’istanza della stessa Curatela e non comunicato.

Essendo stata tempestivamente proposta l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso la precedente ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati, quanto meno da parte della Provincia di Brindisi, proprio sulla base dell’assunto che il sopravvenuto fallimento avrebbe imposto al giudice dell’esecuzione di revocare l’ordinanza stessa e dichiarare improcedibile l’esecuzione, non potrebbe ritenersi sussistere alcuna preclusione in proposito (l’ordinanza di assegnazione è del 19 maggio 2014; l’istanza della curatela per la dichiarazione di improcedibilità è del 30 maggio 2014 e il provvedimento di non luogo a provvedere del giudice dell’esecuzione, fondato sulla circostanza che l’esecuzione era ormai definita, è del 23 giugno 2014; l’opposizione della provincia, peraltro, risulta proposta in data 18 luglio 2014, quando ancora certamente non solo non era scaduto ma probabilmente neanche aveva cominciato a decorrere il termine per l’eventuale impugnazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione del 23 giugno 2014).

Essendo stato impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi l’atto precedente (l’ordinanza di assegnazione), sull’assunto dell’improcedibilità dell’esecuzione per il sopravvenuto fallimento del debitore esecutato, va in radice esclusa la possibilità di accedere alla tesi della ricorrente per cui era necessario impugnare anche l’atto successivo, atto che peraltro non ha neanche contenuto di rigetto dell’analoga istanza della curatela, ma di mero non luogo a provvedere su di essa.

2.4.2 Del pari infondata è la censura con la quale si sostiene che solo la curatela del fallimento poteva eccepire l’improcedibilità dell’esecuzione ai sensi della L. Fall., art. 51 e che non poteva ritenersi a tanto legittimata la Provincia di Brindisi, quale terzo pignorato.

La dichiarazione di improseguibilità dell’esecuzione individuale per intervenuto fallimento del debitore esecutato ai sensi della L. Fall., art. 51, deve essere effettuata dal giudice dell’esecuzione anche di ufficio e, quindi (oltre ad essere sempre possibile per la curatela proporre l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., contestando il diritto del creditore di proseguire l’esecuzione forzata: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 15/07/2016, Rv. 640525 – 01), la sua omissione determina un vizio della procedura esecutiva – e, di conseguenza, degli atti posti in essere dal giudice dell’esecuzione a seguito di detta omissione – che può essere fatto valere da ciascuna delle parti del processo esecutivo, impugnando detti atti con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.; tale ultima opposizione è, anzi, l’unico rimedio esperibile con riguardo all’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati, provvedimento che definisce la procedura esecutiva e segna dunque il termine ultimo per la proposizione dell’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

2.4.3 Nella specie, infine, non può essere negato l’interesse concreto ad impugnare l’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati da parte del terzo pignorato.

Nei confronti del terzo pignorato, infatti, detta ordinanza costituisce titolo esecutivo, con la conseguenza che sussiste sempre il suo interesse a contestarne la legittimità.

3. Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il motivo è avanzato sul presupposto dell’accoglimento dei precedenti, di cui quindi segue l’esito negativo.

4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in Euro 6.200,00 in favore della curatela del fallimento della (OMISSIS) S.r.l. e in Euro 7.200,00 per il Consorzio Stabile Tekton a r.I., oltre (per ciascun controricorrente) Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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