Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17441 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – rel. Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11823-2016 proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE n. 144, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati LORELLA FRASCONA’ e

LOREDANA DI SALVO;

– ricorrente –

contro

A.E.;

– intimata –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A., (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2354/2015 della corte di appello di LECCE

depositata il 06.11.2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06.06.2017 dal Presidente Dott. PAOLO CURZIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La sig.ra. A. ha proposto opposizione, in data 05.06.2012, contro cinque cartelle esattoriali, le nn. (OMISSIS), per premi assicurativi dovuti all’INAIL.

2. Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza n. 574/2013, ha accolto parzialmente l’opposizione e ha dichiarato prescritti i crediti di cui alle cartella esattoriali sopra indicate, per decorrenza del termine quinquennale di prescrizione tra il 2005, quando è stata notificata l’ultima cartella, e il 2011, quando vi è stato il primo atto interruttivo.

3. INAIL ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’appello di Lecce, con l’adesione di Equitalia Sud S.p.a., sostenendo la tesi che il termine di prescrizione non è di cinque ma è di dieci anni, ai sensi dell’art. 9053 c.c.

la parte privata ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

Il Collegio ha respinto l’appello, confermando il termine quinquennale applicato dal Tribunale.

4. INAIL ha proposto ricorso per Cassazione.

Le altre parti non hanno svolto attività difensive.

5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso, basato sii di un unico motivo, è manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016.

Con tale decisione, si è affermato: “la scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto D.L. n. 78 del 2010,, art. 30, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010).

2. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, che ha riallineato le disarmonie della giurisprudenza (si vedano le sentenze 4338/2014; 11749/2015 e 5060/2016, di segno opposto rispetto alla citata sentenza delle SSUU 23397/2016), la soluzione adottata dalla Corte d’Appello di Lecce risulta corretta e conforme a diritto.

3. Nulla sulle spese, poichè le altre parti non hanno svolto attività difensive.

4. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a eludo dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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