Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17441 del 04/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17441 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso 29364-2016 proposto da:
CARPENTERIE NOSSARDI DI RANIERO NOSSARDI, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FAUSTO
SERRA;

– ricorrente contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA;

– intimata avverso la sentenza n. 707/2016 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI, depositata il 03/10/2016;

Data pubblicazione: 04/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/05/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Rilevato che:
1.Le Carpenterie Nossardi di Raniero Nossardi propongono

avverso la sentenza n. 707\2016, depositata il 3.10.2016 dalla Corte
d’Appello di Cagliari, notificata 1’8.11.2016, regolarmente
depositata in copia notificata.
2.L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi
dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla I. n. n. 197 del 2016, è stata
formulata dal relatore designato proposta di definizione del
ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza. Il decreto di
fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati notificati
agli avvocati delle parti.
4. La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:
1. Il Collegio condivide le valutazioni della proposta del relatore
nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.
2.Le Carpenterie ottenevano una ordinanza di assegnazione del
credito vantato dal loro debitore Consorzio Elmas 2k, nei
confronti della Banca Nazionale del Lavoro. Provvedevano quindi
ad intimare precetto alla BNL. Proponeva opposizione a precetto
la BNL, opponendo in compensazione il proprio credito verso le
Carpenterie, portato da un decreto ingiuntivo. Il Tribunale di

Ric. 2016 n. 29364 sez. M3 – ud. 29-05-2018
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ricorso per cassazione contro Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.,

Cagliari accoglieva l’opposizione, dichiarando la compensazione
dei due crediti. La sentenza di appello confermava quella di primo
grado.
3. La ditta individuale Carpenterie Nossardi di Raniero Nossardi

di diritto, in particolare degli artt. 112,132,546 e 547 c.p.c.’i nent+té
1198, 1241, 1242, 2909, 2913, 29176 e 2928 c.c., nonché l’esistenza
del vizio di omessa, insufficiente o apparente motivazione.
Contesta la sentenza impugnata laddove essa afferma che
l’ordinanza di assegnazione operi l’immediato trasferimento del
credito spettante verso il terzo dal debitore esecutato al creditore
pignorante, operando come una datio in solutum, ex art. 1198 c.c.
Precisa che, proprio perché opera come una datio in solutum, il
credito si trasferisce in favore del creditore pignorante solo con il
pagamento in favore dello stesso e quindi che fino a quel
momento esso rimane s un credito del debitore pignorato in
favore di BNL, non compensabile con il credito di BNL verso il
creditore assegnatario.
Inoltre, il ricorrente afferma che l’accoglimento della eccezione di
compensazione contrasta con il giudicato costituito dalla
ordinanza di assegnazione, che copre il dedotto e il deducibile, ed
in particolare copre anche il credito di cui al decreto ingiuntivo
ottenuto da BNL prima della ordinanza di assegnazione, che
avrebbe dovuto esser fatto valere in sede di formazione del titolo
esecutivo nel pignoramento presso terzi.

Ric. 2016 n. 29364 sez. M3 – ud. 29-05-2018
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propone ricorso per cassazione deducendo la violazione di norme

Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata afferma che :
-con l’ordinanza di assegnazione, il creditore diventa titolare del
credito che fino ad allora il debitore esecutato vantava verso il

modificazione soggettiva del rapporto, mentre il credito sarà
soddisfatto solo nel momento del pagamento;
– per cui, dall’emissione dell’ordinanza di assegnazione (e
certamente non prima) il terzo, se a sua volta fosse creditore del
creditore assegnatario, gli può opporre il proprio credito in
compensazione.
Nessuna violazione di legge è presente nella sentenza impugnata,
in quanto prima della emissione della ordinanza di assegnazione la
Carpenteria, assegnataria, non era ancora creditrice del terzo
pignorato BNL; solo a seguito della emissione della ordinanza si è
operata la modifica soggettiva del credito e quindi nel corso del
pignoramento presso terzi il terzo dichiarante nulla avrebbe
potuto dire in merito ai suoi rapporti con il terzo creditore,
avrebbe potuto dichiarare solo se effettivamente era a sua volta
debitore o meno del debitore pignorato (Consorzio Elmas) e
quindi avrebbe potuto rendere una dichiarazione negativa o
parzialmente positiva in relazione ai suoi crediti verso il debitore,
non verso il terzo.
Con l’ordinanza di assegnazione si verifica la modificazione
soggettiva dell’obbligazione, in quanto cambia il soggetto nei cui
confronti il debitore è tenuto ad adempiere al fine di liberarsi

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terzo creditore, nel senso che si medi4ica da quel momento una

dall’obbligazione,

con

la

sostituzione

dell’assegnatario

all’originario creditore. Da questo momento, e prima di procedere
al pagamento, la banca terzo pignorato può legittimamente
opporre al creditore i suoi crediti nei confronti dell’originario

assegnazione, perché la coesistenza di contrapposte ragioni di
debito e credito tra originario creditore e terzo pignorato consegue
alla ordinanza di assegnazione e si verifica in conseguenza di essa.
Nulla del resto ha contestato la Carpenteria ricorrente sulla
esistenza e sull’ammontare del credito di BNL ( portato da decreto
ingiuntivo ormai passato in giudicato), la sua contestazione
essendo stata relativa solo al fatto che esso non fosse più
opponibile in compensazione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva svolta dall’intimata
in questa sede.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30
gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è
gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,
a norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
n. 115 del 2002.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Ric. 2016 n. 29364 sez. M3 – ud. 29-05-2018
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creditore anche se formatisi precedentemente alla ordinanza di

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 29

maggio 2018

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