Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17440 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. I, 20/08/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 20/08/2020), n.17440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14782/2019 R.G. proposto da:

A.N., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Gentili, con

domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Ancona depositato il 16 marzo

2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 luglio

2020 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 16 marzo 2019, il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta da A.N., cittadino del Bangladesh.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato che le dichiarazioni rese dal ricorrente, anche se ritenute credibili, riflettevano esclusivamente una vicenda di vita privata e aspettative di miglioramento socioeconomico, non essendo state segnalate, in riferimento al Paese di origine, gravi violazioni dei diritti umani, ma solo situazioni di mera deprivazione economica, insufficienti anche ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, nonchè forme di repressione violenta non aventi carattere generalizzato, ma limitate al partito islamista. Tanto premesso, ha affermato che la generica gravità della situazione politico-economica del Paese di origine non è di per sè sufficiente ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, rilevando che il ricorrente non aveva allegato di essere affiliato politicamente o di aver preso parte all’attività di associazioni per i diritti civili, nè di appartenere ad una minoranza etnica o religiosa o di altro tipo che costituisse oggetto di persecuzioni, ed aggiungendo che i timori rappresentati non riflettevano atti persecutori fondati su una delle ragioni tipizzate dalla legge, nè un irreversibile deterioramento degli strumenti istituzionali di protezione delle minoranze, nè un elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio. Ha ritenuto altresì insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, osservando che dalle dichiarazioni rese dal ricorrente non emergevano nè il fondato timore di assoggettamento alla pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti, nè la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata, ma solo episodi privi di idoneità lesiva specifica, in quanto non costituenti un pericolo per la vita o l’incolumità dei civili. Esclusa infine l’applicabilità della disciplina introdotta dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, in quanto riguardante i migranti che abbiano fatto ingresso in Italia in data successiva al 5 ottobre 2018, ha ritenuto insufficiente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la mera allegazione di un’esistenza migliore nel Paese di accoglienza, affermando la necessità che il rimpatrio esponga il richiedente a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità. Ha escluso la configurabilità di una condizione individuale di elevata vulnerabilità, osservando che non risultavano segnalate violazioni dei diritti umani nel Paese di provenienza, nè dimostrato l’avvio di un serio percorso d’integrazione sociale e lavorativa in Italia: premesso infatti che, allorquando la domanda trovi fondamento nella titolarità di un contratto di lavoro a tempo determinato con retribuzione superiore all’importo dell’assegno sociale, la situazione del richiedente è analoga a quella dello straniero che aspira ad entrare regolarmente nel territorio dello Stato per svolgervi un’attività lavorativa, e precisato che il legislatore ha inteso assicurare soltanto a quest’ultimo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ha affermato che ritenere possibile il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari al solo fine di garantire l’avvio di un rapporto di lavoro comporterebbe una disparità di trattamento e conseguenze pratiche distoniche, consentendo l’elusione dei parametri legislativi, giustificando una permanenza sul territorio nazionale non calibrata alla durata del rapporto di lavoro, rendendo superflua la comunicazione posta a carico del datore di lavoro e la verifica preventiva dell’insussistenza di motivi ostativi ed impedendo al lavoratore straniero non più occupato la fruizione del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

2. Avverso la predetta sentenza l’ A. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. Il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto privo dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., richiamato dall’art. 370 c.p.c., comma 2, e finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale: nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, il concorso delle parti alla fase decisoria deve infatti realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale presuppone che l’intimato risulti già costituito mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835).

2. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, censurando il decreto impugnato per aver escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, senza tener conto della veridicità delle dichiarazioni da lui rese.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 184 c.p.c., art. 345 c.p.c., comma 3, art. 359 c.p.c. e art. 738 c.p.c., comma 3, sostenendo che, nell’escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, il Tribunale ha omesso di utilizzare tutti i mezzi disponibili per l’acquisizione della prova dei fatti e di concedergli il beneficio del dubbio, nonchè di enunciare eventuali ragioni in contrario.

4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto profili diversi della medesima questione, sono infondati.

La credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente costituisce infatti una condizione necessaria ma non sufficiente per il riconoscimento dello status di rifugiato, a tal fine occorrendo che la vicenda personale da lui narrata risulti non solo intrinsecamente coerente e concordante con le informazioni disponibili in ordine alla situazione in atto nel Paese di origine, ma anche tale da evidenziare l’esposizione del richiedente ad atti di persecuzione aventi le caratteristiche indicate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 e riconducibili ai motivi previsti dall’art. 8 del medesimo decreto: qualora pertanto, come nella specie, tale rischio sia ritenuto insussistente, perchè i timori prospettati dal richiedente non sono collegati ad atti connotati dalle predette caratteristiche e motivazioni, non può assumere alcun rilievo, ai fini dell’applicazione della misura in esame, la circostanza che la narrazione sia stata reputata attendibile, risultando la stessa comunque inidonea a giustificare l’accoglimento della domanda. La ritenuta credibilità della vicenda riferita, circoscrivendo l’ambito dell’apprezzamento rimesso al giudice alla verifica della riconducibilità della stessa alle ipotesi previste dalla legge, esclude d’altronde la necessità di approfondimenti istruttori officiosi, previsti dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, esclusivamente ai fini del riscontro e dell’integrazione delle dichiarazioni rese dal richiedente, in riferimento alla situazione in atto nel Paese di origine, e quindi non necessari nel caso in cui i fatti narrati siano ritenuti corrispondenti al vero, ma inidonei a legittimare il riconoscimento della protezione. Il principio del beneficio del dubbio, previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, si riferisce a sua volta all’ipotesi in cui, all’esito dei riscontri effettuati, permangano residui dubbi in ordine alla veridicità dei fatti allegati, e non può quindi trovare applicazione qualora, come nella specie, gli stessi debbano ritenersi sufficientemente accertati, ma non riconducibili ad alcuna delle ipotesi di protezione previste dalla legge. Si tratta, in altri termini, d’istituti collegati all’accertamento dei fatti ed operanti esclusivamente nell’ambito delle allegazioni di parte, che esonerano il richiedente da una prova rigorosa e consentono di ritenere veritieri anche fatti rimasti indimostrati, ma non possono essere utilizzati per la ricerca di fatti non allegati e non incidono comunque sulla qualificazione giuridica della vicenda dedotta a sostegno della domanda, cui il giudice deve procedere attraverso la sussunzione dei fatti in una delle fattispecie di protezione previste dalla legge.

5. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), rilevando che il rigetto della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria è stato giustificato sulla base di considerazioni non corrispondenti alla reale situazione del Bangladesh, caratterizzata da disordini ed attentati causati da gruppi integralisti.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Ai fini del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, il decreto impugnato ha richiamato le informazioni fornite da fonti internazionali accreditate ed aggiornate, puntualmente indicate in motivazione, dalle quali ha desunto che nel Bangladesh non sussiste una situazione di violenza indiscriminata, trattandosi di uno Stato caratterizzato da una democrazia multipartitica, nel quale, pur essendo la cultura politica caratterizzata dalla violenza e dagli scontri, non si registrano persecuzioni generalizzate da parte dello Stato o di soggetti non statuali, ma solo azioni violente e forme di repressione violenta riguardanti soprattutto il partito islamico. Tale apprezzamento integra un giudizio di fatto, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, ovvero ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per difetto assoluto, mera apparenza, perplessità o manifesta illogicità della motivazione, nella specie neppure dedotti dal ricorrente, il quale, nel lamentare la violazione di legge, si è limitato ad insistere sulla configurabilità di uno stato di violenza generalizzata, senza individuare l’errore interpretativo eventualmente commesso dal Giudice di merito.

6. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, senza tener conto dello sforzo da lui compiuto per integrarsi nel tessuto sociale e lavorativo italiano e della situazione d’instabilità esistente nel Bangladesh.

6.1. Il motivo non merita accoglimento, pur dovendosi procedere, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., alla correzione della motivazione del decreto impugnato, il cui dispositivo risulta conforme al diritto.

Nella verifica dei presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione umanitaria, il decreto impugnato si è attenuto all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’applicazione di tale misura presuppone una valutazione da condursi caso per caso, attraverso il raffronto tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e la situazione in cui versava prima dell’allontanamento dal Paese di origine, ed alla quale si troverebbe nuovamente esposto in caso di rimpatrio. Il carattere strettamente individuale di tale valutazione è correlato alla natura stessa della protezione umanitaria, non riferibile a categorie di soggetti astrattamente individuati, ma avente una portata atipica e residuale, in quanto destinata a coprire tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass., Sez. I, 15/05/2019, n. 13079; 23/02/2018, n. 4455). Correttamente, in quest’ottica, il Tribunale ha escluso la configurabilità, nel caso in esame, di una condizione individuale di vulnerabilità, idonea a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, dando atto per un verso della mancata allegazione da parte del richiedente di elementi soggettivi indicatori di un’esigenza specifica di tutela e dell’insussistenza nel suo Paese di origine di una situazione politico-sociale caratterizzata da gravi limitazioni all’esercizio dei diritti umani, ed evidenziando per altro verso l’insufficienza degli elementi addotti a riprova dello sforzo compiuto dal ricorrente per integrarsi nel tessuto sociale e lavorativo italiano.

Benvero, non può condividersi la tesi sostenuta nel decreto impugnato, secondo cui l’integrazione del richiedente nel tessuto socio-economico del nostro Paese, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, non può essere desunta dalla mera titolarità di un rapporto di lavoro a tempo determinato, caratterizzato da una retribuzione d’importo superiore a quello dello assegno sociale, poichè la diversità degli effetti ricollegabili al permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, rispetto a quelli previsti per il permesso di soggiorno concesso per motivi di lavoro, comporterebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra i rispettivi beneficiari. Al di là della mera titolarità di un rapporto di lavoro, nel primo caso instaurato successivamente all’ingresso sul territorio nazionale e nell’altro originato da una richiesta presentata dal datore di lavoro in data anteriore, le situazioni dei predetti beneficiari non hanno alcun punto di contatto, rispondendo i rispettivi titoli di soggiorno a finalità ben diverse, e differenti essendo altresì i requisiti prescritti per il loro rilascio. La funzione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è collegata allo svolgimento di un’attività lavorativa, e consiste nel garantire al lavoratore straniero un titolo che gli consenta di trattenersi sul territorio nazionale per un periodo di tempo corrispondente alla durata del contratto di soggiorno, e comunque non superiore ai limiti previsti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 3-bis, laddove il permesso di soggiorno per motivi umanitari è volto a far fronte a situazioni non definibili preventivamente, in cui, pur non sussistendo i presupposti per l’applicazione delle altre misure di protezione, emerga un’esigenza concreta di tutela dei diritti umani, riconducibile agli obblighi previsti da convenzioni internazionali o dalle norme costituzionali, o comunque a ragioni di carattere umanitario. E’ proprio l’assenza di un rapporto di strumentalità con lo svolgimento di un’attività lavorativa a giustificare l’inapplicabilità, in quest’ultimo caso, dell’articolata disciplina dettata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 21 e ss. e dal capo V del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la quale non consente peraltro di escludere l’operatività delle garanzie previste dalle norme generali e speciali che disciplinano il rapporto di lavoro e gli obblighi posti a carico del datore di lavoro.

Quanto poi al rischio, prospettato dal decreto impugnato, che un troppo ampio ricorso alla protezione umanitaria per legittimare l’instaurazione o la prosecuzione di rapporti di lavoro finisca per tradursi nell’usurpazione della funzione propria del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, è appena il caso di evidenziare la peculiarità della valutazione sottesa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nell’ambito della quale l’avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro rappresenta soltanto uno degli indici dell’inserimento del richiedente nel tessuto economico-sociale italiano, occorrendo a tal fine verificare anche il suo effettivo radicamento nel territorio nazionale, sotto il profilo affettivo e relazionale. La stessa allegazione della predetta integrazione risulta d’altronde insufficiente ai fini dell’applicazione della misura in questione, dovendosi anche accertare se il richiedente si sia allontanato da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili (cfr. Cass., Sez. I, 22/02/2019, n. 5358): presi isolatamente, infatti, il livello di integrazione dello straniero in Italia ed il contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani esistente nel Paese di provenienza non integrano di per sè i seri motivi di carattere umanitario, o derivanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui la legge subordina il riconoscimento del diritto alla protezione in questione (cfr. Cass., Sez. VI, 28/06/2018, n. 17072).

E’ in quest’ottica che il decreto impugnato, pur escludendo erroneamente la possibilità di conferire rilievo alla titolarità di un rapporto di lavoro, ai fini della valutazione relativa all’integrazione del richiedente nel tessuto economico-sociale del nostro Paese, ha opportunamente proceduto alla verifica della situazione personale e familiare in cui il ricorrente si trovava prima di allontanarsi dal Paese di origine, ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, escludendo la possibilità di ravvisare condizioni di elevata vulnerabilità, sotto il profilo della violazione dei diritti fondamentali o della compressione del loro esercizio al di sotto del livello minimo necessario a garantire un’esistenza dignitosa. Tale apprezzamento, che integra anch’esso un giudizio di fatto, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 o dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, non risulta validamente censurato dal ricorrente, il quale si limita a far valere anche a tale riguardo il vizio di violazione di legge, ribadendo la propria tesi difensiva, senza essere in grado d’individuare l’errore interpretativo addebitabile al decreto impugnato.

7. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3, sostenendo che il riconoscimento costituzionale del diritto di asilo esclude la possibilità di assoggettarne l’esercizio a condizioni ulteriori, rispetto alla provenienza da un Paese in cui è impedito l’esercizio delle libertà democratiche.

7.1. Il motivo è infondato.

Nel nostro ordinamento, il diritto di asilo risulta infatti interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali corrispondenti ai tre istituti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario, disciplinati dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, la cui portata esaustiva esclude la configurabilità di un residuo margine di applicazione diretta per il disposto dell’art. 10 Cost., comma 3, (cfr. Cass., Sez. VI, 19/04/2019, n. 11110; 4/08/2016, n. 16362; 26/06/2012, n. 10686).

8. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al pagamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dell’intimato.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

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