Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17440 del 17/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 17/06/2021), n.17440
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 09795/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato,
elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei
Portoghesi 12.
– ricorrente –
contro
Z.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola
Pagnotta e Stefania Martin, elettivamente domiciliato presso lo
studio del primo, in Roma, via Francesco Denza 15.
– controricorrente –
e contro
Luxury Motor s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore pro
tempore, Z.A., quale liquidatore della Luxury Motor
s.r.l., C.G., D.L.M. e
De.Lo.An..
– intimati –
avverso Data pubblicazione 17/06/2021 la sentenza n. 1539/19/2014
della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, depositata il
giorno 7 ottobre 2014.
Sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 25
maggio 2021 dal Consigliere Giuseppe Fichera.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Luxury Motor s.r.l., in liquidazione, impugnò la cartella di pagamento, notificata a seguito di un avviso di accertamento relativo alle maggiori imposte dovute per l’anno 2005.
Il ricorso venne accolto in primo grado; proposto appello dall’Agenzia delle entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza depositata il giorno 7 ottobre 2014, lo dichiarò inammissibile perchè proposto nei confronti di una società già estinta – al momento della notifica del gravame – per intervenuta cancellazione dal registro delle imprese.
Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso Z.A., già socio della estinta Luxury Motor s.r.l., in liquidazione, mentre non hanno spiegato difese nè la Luxury Motor s.r.l., in liquidazione, nè il suo liquidatore e i restanti soci C.G., D.L.M. e D.L.A..
Z.A. ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso notificato dall’Agenzia delle entrate alla Luxury Motor s.r.l., in liquidazione, e al suo liquidatore Z.A., per la decisiva considerazione che la prima risulta pacificamente estinta, per cancellazione dal registro delle imprese, mentre il secondo – nella veste di liquidatore sociale – non risulta essere stato mai parte del giudizio.
2. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione deLL’art. 1722 c.c., comma 1, n. 4), art. 1728 c.c., comma 1, e art. 2495 c.c., nonchè degli artt. 110,164,299,300,330 e 359 c.p.c., avendo la commissione tributaria regionale erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello notificato al difensore della società estinta, in assenza di qualsivoglia atto interruttivo del processo.
2.1. Il motivo è fondato.
E’ noto che nel 2013, con una importante pronuncia destinata ad fare chiarezza sul tema della sorte dei rapporti sostanziali e processuali in caso di estinzione delle società per cancellazione dal registro delle imprese, le Sezioni Unite della S.C. stabilirono il principio generale per cui il giudizio d’impugnazione deve sempre esser promosso da e contro i soggetti effettivamente legittimati, ovvero “come anche si usa dire, della “giusta parte”” (Cass. Sez. U, 12/03/2013, n. 6070).
Affermarono, in particolare, le Sezioni Unite che “L’evento estintivo del quale qui si sta parlando, ossia la cancellazione della società dal registro delle imprese, è oggetto di pubblicità legale. Salvo impedimenti particolari (sempre in teoria possibili, ma da dimostrare di volta in volta ai fini di un’eventuale rimessione in termini), non appare quindi ammissibile che l’impugnazione provenga dalla – o sia indirizzata alla – società cancellata, e perciò non più esistente, giacchè la pubblicità legale cui l’evento estintivo è soggetto impone di ritenere che i terzi, e quindi anche le controparti processuali, ne siano a conoscenza; e la necessaria visione unitaria dell’ordinamento non consente di limitare al solo campo del diritto sostanziale la portata delle suaccennate regole inerenti al regime di pubblicità, escludendone l’applicazione in ambito processuale”.
Insomma, secondo le Sezioni Unite del ‘13, quando l’evento interruttivo non fosse stato fatto constare nei modi di legge o si fosse verificato quando non era più possibile farlo, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi di una società estinta, avrebbe dovuto provenire od essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso.
2.2. Tuttavia, sul punto l’arresto della sentenza in parola risulta oggetto di rimeditazione da parte delle medesime Sezioni Unite, soltanto a distanza di un anno.
Chiamate a pronunciarsi sulla annosa questione di quale fosse la parte cui deve essere indirizzata l’impugnazione in caso di evento interruttivo non dichiarato, nel 2014 le Sezioni Unite della S.C. hanno affermato che la morte o la perdita di capacità della parte – anche se si tratta di società estinta per cancellazione dal registro delle imprese -, quando essa si sia costituita in giudizio a mezzo di un difensore, se da quest’ultimo non risultano dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano sempre, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso il difensore della parte venuta meno, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., da parte del notificante (Cass., Sez. U, 04/07/2014, n. 15295; conforme tutta la giurisprudenza successiva: Cass. 17/09/2014, n. 19533; Cass. 31/10/2014, n. 23141; Cass. 17/12/2014, n. 26495; Cass. 24/03/2015, n. 5855; Cass. 29/07/2016, n. 15762; Cass. 22/08/2018, n. 20964).
2.3. Ha errato pertanto la sentenza impugnata – alla luce del revirement delle Sezioni Unite del ‘14 – nel dichiarare senz’altro inammissibile l’appello notificato presso il difensore della società estinta, senza che l’evento interruttivo fosse stato dichiarato dal medesimo e a prescindere dalla circostanza che la cancellazione dal registro fosse intervenuta successivamente all’adozione della sentenza impugnata; dovendo al contrario il giudice del gravame – una volta dichiarato dal difensore dell’estinta l’evento interruttivo assegnare all’appellante un termine per rinnovare la notifica ai soci, quali successori a titolo universale della società appellata.
3. In definitiva, accolto l’unico motivo del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Luxury Motor s.r.l., in liquidazione, e di Z.A., quale suo liquidatore e lo accoglie nei confronti delle restanti parti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021