Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1744 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. III, 25/01/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 25/01/2011), n.1744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA G. Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana

n. 15, presso lo studio dell’avv. ROMANO Nicola, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE s.a.s., (OMISSIS) società di

nazionalità francese, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in Roma, Viale di Villa Massimo n. 57,

presso lo studio dell’avv. BROCCHIERI Guido, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avv. Claudio Camilli giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

G.D.R. s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Montecitorio n. 115, presso

lo studio dell’avv. IVONE Giuseppina;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4495/05 decisa

in data 20 settembre 2005 e depositata in data 20 ottobre 2005.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Nicola Romano;

udito l’avv. Guido Broccolieri;

udito il P.M., in persona del Cons. Dott. FEDELI Massimo, che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 16 marzo 2000, la Tenneco Automotive France SA, premesso di essere subentrata alla Walker Europe Inc. in un contratto concluso il 29 dicembre 1989, con il quale era stata concessa alla Omnia Auto s.r.l. la concessione di vendita di silenziatori per auto nelle regioni Lazio, Abruzzi e Molise, chiedeva al Tribunale di Roma la condanna della Omnia Auto s.r.l. al pagamento della somma di L. 650.567.008, quale saldo del corrispettivo di forniture di merce, in solido e sino alla concorrenza di L. 500.000.000 con il proprio fideiussore R. M..

La Omnia Auto, nel costituirsi in giudizio, a sua volta eccepiva sia la violazione della clausola di esclusiva per il Lazio, gli Abruzzi ed il Molise, lamentando in particolare di essere stata affiancata nella stessa zona commerciale da un ulteriore distributore, sia la mancata evasione di un ordine di fornitura di merce del 12 gennaio 1999. Oltre alla riunione con un analogo giudizio già promosso dalla concludente avanti allo stesso Tribunale nei confronti della Tenneco Automotive Italia s.r.l., era stata chiesta la risoluzione del contratto di concessione in premessa per inadempimento dell’attrice, nonchè la condanna della medesima al risarcimento del danno.

R.M. eccepiva a mente dell’art. 1957 c.c., la decadenza della garanzia fideiussoria avanzata nei propri confronti.

Con sentenza del 10 giugno 2002 il Tribunale accoglieva la domanda principale della Tenneco, rilevata la mancata contestazione da parte della Omnia Auto e, inoltre, la rinunzia del R. a far valere la decadenza dalla garanzia. Dichiarava quindi il difetto di legittimazione attiva della Omnia Auto in relazione alla domanda riconvenzionale.

Con sentenza pubblicata in data 20 ottobre 2005 la Corte d’ Appello di Roma rigettava gli appelli proposti da G.D.R. s.p.a. e da R. M., che condannava alle spese.

Propone ricorso per cassazione R.M. con tre motivi.

Resiste con controricorso Tenneco Automotive France s.a.s..

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 183, 324, 343 e 346 c.p.c. e dell’art. 1462 c.c. e la omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo per la controversia: con la assunzione della garanzia fideiussoria per l’importo di L. 500 milioni, non era stata pattuita alcuna deroga alla applicabilità dell’art. 1957 c.c., in tema di decadenza per il soggetto garantito per l’escussione della garanzia stessa. La rinunzia del fideiussore alla proposizione di eccezioni era stata dedotta dalla Tenneco France solo in comparsa conclusionale in primo grado e quindi tardivamente. Erronea sarebbe quindi la pronunzia della Corte territoriale sia sotto il profilo della tardiva proposizione della eccezione, sia sotto quello della riforma della sentenza del Tribunale, malgrado l’assenza di appello da parte della Tenneco France.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1462, 1957. 1362, 1363, 1366, 1368 e 1371 c.c., nonchè la mancanza, insufficienza e illogicità della motivazione su un punto decisivo della controversia. La Corte d’ Appello avrebbe errato nel ritenere che la rinunzia del R. alla proposizione di eccezioni in relazione alla fideiussione comprenderebbe anche la rinunzia a far valere le decadenza di cui all’art. 1957 c.c., come da insegnamento della dottrina e della giurisprudenza.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1957 c.c. e art. 1341 c.c., comma 2, nonchè la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia sul punto della natura non vessatoria della clausola in questione con la conseguente inapplicabilità della normativa sulle clausole vessatorie.

I tre motivi vanno trattati congiuntamente perchè connessi tra loro.

Si deve premettere che la sentenza impugnata non qualifica il rapporto di fideiussione dedotto in giudizio come un caso di contratto autonomo di garanzia, cioè di garanzia svincolata dal rapporto principale garantito (Cass. 28 febbraio 2007 n. 4661). In realtà, secondo quanto affermano il giudici dell’ appello, l’impegno assunto dal R. di “non opporre eccezioni, in alcun caso, per rifiutare l’esecuzione dei suoi obblighi” ha effetti proprio sulla possibilità di avvalersi delle ipotesi di decadenza prevista dall’art. 1957 c.c., che, come è noto, è la riservata al solo fideiussore e non presuppone la sussistenza di un vincolo di accessorietà con l’obbligazione principale. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale decadenza può essere oggetto di preventiva rinuncia da parte del fideiussore, “trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità’ delle parti, la quale non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l’assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass. 11 gennaio 2006 n. 394; si veda anche: Cass. 20 gennaio 2004 n. 776) e non costituisce una ipotesi che richieda la specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’ art. 1341 comma 2 c.c, qualora sia stata predisposta da uno dei contraenti (Cass. 18 aprile 2007 n. 9245). E’ bene precisare che l’estraneità della rinunzia a far valere la decadenza prevista dall’art. 1597 c.c., ai fini regolati dall’art. 1341 c.c., comma 2, deve essere inquadrata non tanto sotto il profilo della particolare onerosità della clausola (come sembra affermare la citata sentenza n. 9245/2007), quanto spiegata con la considerazione che l’assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio conseguente alle mutate condizioni patrimoniali del debitore costituisce proprio l’oggetto della garanzia e quindi, in quanto tale, estraneo alla previsione applicativa dell’art. 1341 c.c., comma 2 (in tale senso: Cass. 12 novembre 1988 n. 6142).

Per quanto riguarda la questione della tardività della eccezione della non applicabilità dell’art. 1957 c.c., sollevata dalla Tenneco soltanto con la comparsa conclusionale di primo grado e quindi tardivamente, si deve rilevare che si tratta non già di eccezione in senso proprio e quindi non rilevabile d’ ufficio, ma di argomento difensivo riguardante il contenuto del contratto e quindi l’inapplicabilità dell’art. 1957 c.c., invocato dal fideiussore R.. Di conseguenza, non è configurabile la tardività della formulazione operata dalla Tenneco. Si rammenta che le eccezioni in senso stretto comprendono unicamente “quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, oltre quelle che corrispondono alla titolarità di un’azione costitutiva. Tutte le altre ragioni, invece, che possono portare al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto con essa fatto valere, possono essere rilevate anche d’ufficio, come nel caso del fatto estintivo sopravvenuto che emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite” (Cass. 12 gennaio 2006 n. 421).

In conclusione, quindi, non si può sostenere nè l’ultrapetizione per la sentenza della Corte d’Appello, poichè la richiesta conclusiva della Tenneco riguardava la conferma della sentenza di primo grado; nè l’ultrapetizione per una eccezione formulata soltanto in comparsa conclusionale. Anche le censure sollevate nel secondo e nel terzo motivo debbono essere rigettate in funzione di quanto sopra osservato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 18.200,00 di cui Euro 18.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA