Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1744 del 20/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2022, (ud. 21/09/2020, dep. 20/01/2022), n.1744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24267-2020 proposto da:

B.G., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCELLO BLANCA;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERISITARIA POLICLINICO “(OMISSIS)”, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che la rappresenta e difende, ope legis;

AMTRUST EUROPE LIMITED SPA, in persona del procuratore speciale pro

tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI BASSI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3/2020 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 15/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

BELLE’.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. la Corte d’Appello di Messina ha rigettato il gravame proposto da B.G. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato a propria volta, revocando il decreto ingiuntivo originariamente concesso e poi opposto, la domanda di pagamento delle spese sostenute dal lavoratore in sede di difesa penale per un sinistro medico verificatosi in sede ospedaliera, il cui procedimento era stato poi archiviato;

2. la Corte territoriale, pronunciando nel contraddittorio dell’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) e dell’assicuratore AM Trust chiamato in causa in manleva, affermava che la norma collettiva (art. 25 CCNL), per il riconoscimento del rimborso, prevedeva che l’Azienda fosse stata informata dell’esistenza del giudizio e dell’intento del lavoratore di chiedere l’assistenza legale, con indicazione di un difensore, come non era invece avvenuto;

3. Il B. ha proposto due motivi di ricorso per cassazione resistiti da controricorso di entrambe le controparti;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

5. il ricorrente prima dell’adunanza camerale ha depositato nota di rinuncia al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ed è formulato lamentando la mancata assunzione di prova testimoniale, mentre il secondo motivo, analogamente rubricato, lamenta il fatto che la Corte territoriale non si fosse pronunciata sul motivo di gravame riguardante le spese di lite, di cui si contestava la mancata compensazione;

2. l’intervenuta rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio;

3. la scelta remissiva del ricorrente conseguita alla comunicazione della proposta giustifica la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese del grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022

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