Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17439 del 31/08/2016
Cassazione civile sez. III, 31/08/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 31/08/2016), n.17439
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27704-2013 proposto da:
M.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato MAURO
MARCHIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SEBASTIANO DEL
CASALE giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
e contro
FONDIARIA SAI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 275/2013 del TRIBUNALE di VASTO, depositata
111/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che non è stato depositato l’avviso di ricevimento relativo al procedimento di notifica – a mezzo del servizio postale con raccomandata con a.r. – del ricorso per cassazione nei confronti della Fondiaria SAI S.p.a., quale società designata dal F.G.V.S. per la Regione Abruzzo;
rilevato che il ricorso in questione risulta anche notificato alla predetta società come elettivamente domiciliata in Vasto sia presso lo studio dell’avv. Emidio Guastadisegni che presso lo studio dell’Avv. Lorenzo D’Angelo;
rilevato che nel giudizio di secondo grado la Fondiaria SAI S.p.a., nella predetta qualità, è rimasta contumace e che dalla sentenza del giudice di pace di Vasto depositata il 30 giugno 2011, risulta che la medesima era, in primo grado, “rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all’Avv. Lorenzo D’Angelo, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta”;
considerato che la Fondiaria SAI S.p.a., nella predetta qualità, non ha svolto attività difensiva in questa sede;
considerato che la sentenza impugnata in questa sede non risulta sia stata notificata e che la notifica del ricorso per cassazione risulta eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall’art. 330 c.p.c., comma 3, ma non privo di un qualche riferimento con la destinataria della notifica, sicchè detta notifica deve considerarsi nulla, e non inesistente, e, conseguentemente, sanabile mediante rinnovazione (Cass., sez. un., O.I. 29/04/2008, n. 10817; Cass., 0.I., 25/07/2006, a 16952; Cass. 29/11/2005, n. 26044);
ritenuto, pertanto, che va disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso alla già indicata società,
PQM
La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso a Fondiaria SAI S.p.a., nella predetta qualità, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e dispone il rinvio della causa a nuovo molo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2016