Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17439 del 31/08/2016

Cassazione civile sez. III, 31/08/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 31/08/2016), n.17439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27704-2013 proposto da:

M.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato MAURO

MARCHIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SEBASTIANO DEL

CASALE giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

FONDIARIA SAI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 275/2013 del TRIBUNALE di VASTO, depositata

111/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che non è stato depositato l’avviso di ricevimento relativo al procedimento di notifica – a mezzo del servizio postale con raccomandata con a.r. – del ricorso per cassazione nei confronti della Fondiaria SAI S.p.a., quale società designata dal F.G.V.S. per la Regione Abruzzo;

rilevato che il ricorso in questione risulta anche notificato alla predetta società come elettivamente domiciliata in Vasto sia presso lo studio dell’avv. Emidio Guastadisegni che presso lo studio dell’Avv. Lorenzo D’Angelo;

rilevato che nel giudizio di secondo grado la Fondiaria SAI S.p.a., nella predetta qualità, è rimasta contumace e che dalla sentenza del giudice di pace di Vasto depositata il 30 giugno 2011, risulta che la medesima era, in primo grado, “rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all’Avv. Lorenzo D’Angelo, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta”;

considerato che la Fondiaria SAI S.p.a., nella predetta qualità, non ha svolto attività difensiva in questa sede;

considerato che la sentenza impugnata in questa sede non risulta sia stata notificata e che la notifica del ricorso per cassazione risulta eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall’art. 330 c.p.c., comma 3, ma non privo di un qualche riferimento con la destinataria della notifica, sicchè detta notifica deve considerarsi nulla, e non inesistente, e, conseguentemente, sanabile mediante rinnovazione (Cass., sez. un., O.I. 29/04/2008, n. 10817; Cass., 0.I., 25/07/2006, a 16952; Cass. 29/11/2005, n. 26044);

ritenuto, pertanto, che va disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso alla già indicata società,

PQM

La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso a Fondiaria SAI S.p.a., nella predetta qualità, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e dispone il rinvio della causa a nuovo molo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2016

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