Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17439 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

S.I.DI.GAS SOCIETA’ IRPINA DISTRIBUZIONE GAS S.P.A. in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

via Zanardelli n. 20, presso lo studio degli avv.ti Albisinni Luigi e

Achille Buonafede, che la rappresentano e difendono unitamente

all’avv. Salvini Livia;

– controricorrente —

sul ricorso proposto da:

S.I.DI.GAS SOCIETA’ IRPINA DISTRIBUZIONE GAS S.P.A. in persona del

legale rappresentante pro tempore, come sopra elettivamente

domiciliata e rappresentata;

– ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del direttore pro tempore, come

sopra elettivamente domiciliata e rappresentata;

– controricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, sez. 2^, n. 128, depositata il 29.5.2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’avv. Livia

Salvini;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale FINOCCHI

GHERSI Renato, che ha concluso, in adesione alla relazione, per

l’accoglimento del ricorso principale.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la societa’ contribuente propose ricorso avverso l’avviso con cui l’Agenzia delle Dogane le aveva irrogato la sanzione amministrativa di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 per ritardato versamento (in violazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26, comma 8), nell’anno 2003, dell’accisa sul gas metano, in relazione ad attivita’ di erogazione di gas metano per alcuni Comuni della Provincia di.

Avellino;

che, a fondamento del ricorso, la societa’ contribuente dedusse l’inapplicabilita’ della sanzione (del 30% dell’importo oggetto del tardivo pagamento) prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, sul presupposto della sua incompatibilita’ con l’obbligo di corresponsione dell’indennita’ di mora (nella misura del 6%) e degli interessi (al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali) previsti dalla norma dell’ordinamento doganale di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 4;

– che, costituitasi l’Agenzia, l’adita commissione provinciale respinse il ricorso;

che, in esito all’appello della societa’ contribuente, la decisione di primo grado fu, tuttavia, riformata dalla Commissione regionale, che annullo’ la sanzione ritenendo inapplicabile la disposizione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 in presenza di norma speciale prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1995;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi, censurando sotto vari profili la sentenza impugnata, sul piano della violazione di legge e su quello del difetto di motivazione, per aver essa ravvisato relazione di specialita’ tra la disposizione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 e la disciplina di cui al combinato disposto dal D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 3, 40 e 50;

che la societa’ contribuente ha resistito con controricorso ed ha, a sua volta, censurato la decisione impugnata, in prospettiva di ricorso incidentale (cui l’Agenzia ha resistito con controricorso), per non aver negato l’applicabilita’ della previsione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 al di fuori dell’ambito delle imposte dirette e dell’iva;

osservato:

che questa Corte ha reiteratamente affermato (cfr.: Cass. 14303/09 e 23517/08, rese entrambe in esito ad pubblica udienza) il principio, secondo cui – posto che il D.Lgs. n. 471 del 1997 disciplina le sanzioni amministrative in materia di riscossione destinate a valere, in generale, per tutti i tributi e che il sistema sanzionatorio e’ integrato con le disposizioni normative speciali di imposta (con riferimento alle accise, quelle di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995) – nel caso di omesso pagamento dell’imposta di consumo sul gas, (..covano applicazione (con riferimento alle rispettive formulazione vigenti ratione temporis) sia il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, che prevede il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, sia il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 4, che prevede indennita’ di mora ed interessi per ritardato pagamento: cio’ in considerazione del fatto che dette norme sono pienamente compatibili e non realizzano un cumulo di sanzioni, in ragione della loro diversita’ funzionale, afflittiva (con riferimento alla sanzione amministrativa), l’una, e reintegrativa del patrimonio leso (con riguardo all’indennita’ di mora), l’altra;

che il principio e’ essenzialmente basato sui seguenti rilievi: il D.Lgs. n. 471 del 1997, e’ un atto normativo che, oltre a regolare le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette e di iva, disciplina le sanzioni amministrative in materia di “riscossione dei tributi” in generale, cioe’ per la riscossione di tutti i tributi, tanto che, nel sistema sanzionatorio costituito dai tre i D.Lgs. n. 471 del 1997, D.Lgs. n. 472 del 1997 e D.Lgs. n. 473 del 1997, non esiste altra disposizione normativa che preveda la reazione dell’ordinamento per gli illeciti commessi in occasione della riscossione; il sistema sanzionatorio generale e’ integrato con le disposizioni normative speciali d’imposta, che, per quel che riguarda l’accisa sul gas, sono contenute nel D.Lgs. n. 504 del 1995, dedicato alle imposte sulla produzione e sui consumi e anche alle relative sanzioni amministrative; il pagamento delle accise e’, in particolare, regolato dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 4, il quale (nel suo secondo periodo del testo originario e nel suo quinto periodo nel testo vigente nel 2001, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 356 del 2001, art. 8 bis convertito in L. n. 418 del 2001), stabilisce che “in caso di ritardo si applica l’indennita’ di mora del 6%, riducibile al 2% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali”; le due disposizioni normative si applicano cumulativamente, perche’, in relazione al medesimo oggetto, esse assumono un contenuto diverso: la sanzione amministrativa e’ quella del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1, e la misura risarcitoria dell’indennita’ di mora e’ quella del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 4, n. 5; al diverso contenuto delle disposizioni corrisponde una diversa funzione della prevista imposizione di pagamento: affittiva, quella della sanzione, e reintegrativa del patrimonio leso, quella dell’indennita’ di mora; la diversita’ della relativa funzione giustifica la contemporanea applicazione delle disposizioni, che non comporta alcun cumulo di sanzioni, ma soltanto due diverse pretese di pagamento in base a titoli diversi, tra loro pienamente compatibili date la diversa struttura e funzione;

considerato:

– che non emergono valide ragioni per discostarsi dal richiamato orientamento di questa Corte, atteso peraltro che: la portata generale della sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 e la sua applicabilita’ all’omesso o ritardato versamento di qualunque tributo (e dunque anche delle accise) risulta inequivocamente dal fatto che il titolo secondo del D.Lgs., cui la norma appartiene, si riferisce indiscriminatamente (come risulta sin dalla rubrica: “sanzioni in materia di riscossione”) alle sanzioni amministrative in materia di riscossione (a prescindere dalla specifica natura del tributo) e che la formulazione del comma 2 della disposizione in rassegna contempla espressamente l’estensione della sanzione pecuniaria del 30% dell’importo non versato ad “ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una frazione nel termine previsto”, non escludendo, quindi, il mancato o tardivo versamento delle accise (cui va riconosciuta indubbia natura di tributo); che la portata generale, come sopra individuata, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 si pone in perfetta sintonia con la lettera della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 133, lett. c concernente la delega a favore del Governo ad emanare decreti legislativi “recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali” e, quindi, riferita all’intero quadro normativo tributario e non solamente alla materia delle imposte dirette e dell’iva; che l’”indennita’ di mora” e gli “interessi” oggetto della pretesa di pagamento di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 4, n. 5, – partecipando della stessa natura del tributo, di cui costituiscono un accessorio naturale, avendo, gli interessi, lo scopo di compensare il mancato tempestivo introito del tributo e, l’indennita’ di mora, di indennizzare il danno correlativo (cfr. Cass. 780/97, 19619/94) presentano (gia’ in base al dato testuale) natura che, in quanto risarcitoria, si rivela ontologicamente diversa da quella propria della “sanzione amministrativa” prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 dotata d’inequivoco carattere affittivo, e risultano pertanto, rispetto a questa, assolutamente infungibili; che la sostanziale eterogeneita’ delle misure esclude che la loro contemporanea applicazione, in quanto frutto della scelta discrezionale del legislatore, sia suscettibile di ulteriore sindacato;

ritenuto:

– che – pertanto ed atteso che, alla stregua delle considerazioni che precedono, alla fattispecie non risultano applicabili ne’ il principio del favor rei di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3 ne’ il criterio dell’affidamento di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3 (cfr. Cass. 14303/09) – il ricorso principale dell’Agenzia si rivela manifestamente fondate – che il ricorso incidentale della societa’ contribuente (che i rilievi esposti in precedenza rivelano, peraltro, basato su argomentazioni non condivisibili) e’, ancor prima che infondato, inammissibile, in quanto proposto da parte completamente vittoriosa nel giudizio di appello (v. Cass. 17.201/04, 12.680/03, 3341/01, 3908/00);

che – previa relativa riunione ex art. 335 c.p.c. – i due ricorsi vanno dunque, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., rispettivamente, accolto, il primo, e dichiarato inammissibile, il secondo – che, non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della societa’ contribuente;

che, per la natura della controversia e le pregresse incertezze giurisprudenziali, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della societa’ contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

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