Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17439 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. I, 20/08/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 20/08/2020), n.17439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13754/2019 R.G. proposto da:

M.S.H., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Gentili,

con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile

della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Ancona depositato il 10 marzo

2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 luglio

2020 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 10 marzo 2019, il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta da M.S.H., cittadino del Bangladesh.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha escluso la credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, in quanto prive di dettagli su fatti essenziali, quali le presunte aggressioni subite ad opera dei membri di un partito politico avversario, nonchè incoerenti e caratterizzate da frequenti contraddizioni su punti principali della vicenda personale narrata, come il timore del ricorrente di subire persecuzioni a causa dell’appartenenza del nonno e del padre al partito islamista, cui egli era del tutto estraneo. Premesso inoltre che in Bangladesh esiste una democrazia multipartitica la cui cultura politica è caratterizzata da violenza e scontri, coinvolgenti soprattutto le organizzazioni studentesche di partiti politici e finalizzati al controllo del potere, ha rilevato che i pubblici poteri sono stati generalmente utilizzati dal partito al governo per intimidire o sopprimere l’opposizione politica, precisando che i due principali partiti politici hanno natura dinastica, in quanto gestiti da famiglie politiche di spicco, ed aggiungendo che gli scontri tra tali partiti si verificano in occasione di periodi di agitazione, come in occasione delle elezioni nazionali o di scioperi. Ha escluso tuttavia la configurabilità di persecuzioni generalizzate da parte dello Stato o di soggetti non statuali, rilevando che le azioni violente e le misure repressive riguardano per lo più i membri del partito islamista, mentre quelle nei confronti del partito di opposizione interessano soltanto i vertici, e ritenendo pertanto insufficiente, nel caso di specie, la circostanza che il nonno ed il padre del richiedente avessero rivestito qualche ruolo all’interno del partito islamista, ed evidenziando inoltre la circostanza che il ricorrente aveva proposto l’istanza di protezione ad otto anni dal suo ingresso in Italia. Tanto premesso, ha affermato che la generica gravità della situazione politico-economica del Paese di origine non è di per sè sufficiente ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, rilevando che il ricorrente non aveva allegato di essere affiliato politicamente o di aver preso parte all’attività di associazioni per i diritti civili, nè di appartenere ad una minoranza etnica o religiosa o di altro tipo che costituisse oggetto di persecuzioni, ed aggiungendo che i timori rappresentati non riflettevano atti persecutori fondati su una delle ragioni tipizzate dalla legge, nè un irreversibile deterioramento degli strumenti istituzionali di protezione delle minoranze, nè un elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio. Ha ritenuto altresì insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, osservando che dalle dichiarazioni rese dal ricorrente non emergevano nè il fondato timore di assoggettamento alla pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti, nè la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata, ma solo episodi privi di idoneità lesiva specifica, in quanto non costituenti un pericolo per la vita o l’incolumità dei civili. Esclusa infine l’applicabilità della disciplina introdotta dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, in quanto riguardante i migranti che abbiano fatto ingresso in Italia in data successiva al 5 ottobre 2018, ha ritenuto necessario, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, che il rimpatrio esponga il richiedente al rischio di un grave sacrificio dei propri diritti umani. Ha escluso la configurabilità di una condizione individuale di elevata vulnerabilità, osservando che non risultavano segnalate violazioni dei diritti umani nel Paese di provenienza, nè dimostrato l’avvio di un serio percorso d’integrazione sociale e lavorativa in Italia: ha precisato infatti che la documentazione prodotta non dimostrava lo svolgimento di un’attività lavorativa, ai fini del quale occorre la prova dell’accreditamento della retribuzione.

3. Avverso la predetta sentenza M.S.H. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. Il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto privo dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., richiamato dall’art. 370 c.p.c., comma 2, e finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale: nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, il concorso delle parti alla fase decisoria deve infatti realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale presuppone che l’intimato risulti già costituito mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835).

2. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, censurando il decreto impugnato per aver escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, senza tener conto della veridicità delle dichiarazioni da lui rese.

2.1. Il motivo è inammissibile.

In tema di protezione internazionale, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che la valutazione in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente costituisce un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, ovvero ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per difetto assoluto, mera apparenza, perplessità o manifesta illogicità della motivazione (cfr. Cass., Sez. III, 19/06/2020, n. 11925; Cass., Sez. I, 7/08/2019, n. 21142; 5/02/2019, n. 3340). Tali vizi nella specie non sono stati in alcun modo dedotti dal ricorrente, il quale, nel lamentare la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, si è limitato ad insistere sulla credibilità della vicenda personale narrata, senza neppure precisare quali, tra i criteri di valutazione previsti dalla predetta disposizione, siano rimasti inosservati, in tal modo dimostrando di voler sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonchè la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono deducibili come motivo di ricorso per cassazione, ai sensi delle norme citate (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e 8054; Cass., Sez. VI, 8/10/2014, n. 21257).

3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 184 c.p.c., art. 345 c.p.c., comma 3, art. 359 c.p.c. e art. 738 c.p.c., comma 3, sostenendo che, nell’escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, il Tribunale ha omesso di utilizzare tutti i mezzi disponibili per l’acquisizione della prova dei fatti e di concedergli il beneficio del dubbio, nonchè di enunciare eventuali ragioni in contrario.

3.1. Il motivo è infondato.

Nei giudizi in materia di protezione internazionale, l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla previsione del potere officioso d’integrazione istruttoria spettante al giudice opera infatti esclusivamente sul piano probatorio, e non dispensa quindi il richiedente dall’onere di allegazione dei fatti giustificativi della protezione: pertanto, ritenuta non credibile la vicenda riferita a sostegno della domanda, non è necessario procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori, dal momento che il dovere di cooperazione istruttoria incombente al giudice non opera laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inattendibile, la volontà di cooperare, quanto meno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass., Sez. I, 19/12/2019, n. 33858; Cass., Sez. VI, 20/12/2018, n. 33096; 30/10/2018, n. 27503). Il principio del beneficio del dubbio, codificato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, secondo cui le dichiarazioni del richiedente possono essere considerate veritiere anche nel caso in cui taluni aspetti o elementi non siano suffragati da prove, presuppone a sua volta che il ricorrente abbia fatto tutto il possibile per dare corpo alla vicenda personale allegata a sostegno della domanda, compiendo ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, rendendo dichiarazioni plausibili, non contraddittorie e coerenti con le informazioni disponibili, producendo tutti gli elementi in suo possesso e giustificando adeguatamente l’eventuale mancanza di altri elementi, e dimostrando di aver presentato la domanda di protezione quanto più presto possibile: aspetti, questi, puntualmente presi in considerazione dal decreto impugnato, il quale ha indicato specificamente le lacune e le contraddizioni della vicenda narrata, evidenziandone anche la di scordanza dalle informazioni generali relative alla situazione politica del Paese di origine e ponendo altresì in risalto il vistoso ritardo con cui il ricorrente aveva avanzato l’istanza di protezione.

5. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), rilevando che il rigetto della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria è stato giustificato sulla base di considerazioni non corrispondenti alla reale situazione del Bangladesh, caratterizzata da disordini ed attentati causati da gruppi integralisti islamici.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Ai fini del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, il decreto impugnato ha richiamato le informazioni fornite da fonti internazionali accreditate ed aggiornate, puntualmente indicate in motivazione, dalle quali ha desunto che nel Bangladesh non sussiste una situazione di violenza indiscriminata, talmente grave da esporre a rischio la vita o l’incolumità personale di chiunque risieda nel territorio di quello Stato; pur rilevando che, nonostante l’esistenza di una democrazia multipartitica, la cultura politica del Paese è caratterizzata da violenza e scontri, ha negato la configurabilità di persecuzioni generalizzate, precisando che le notizie di azioni violente e misure repressive sono limitate ai membri del partito islamico, ed escludendo quindi che possano riguardare anche il ricorrente, il quale ha dichiarato di essere estraneo al predetto partito. Tale apprezzamento si pone perfettamente in linea con l’orientamento di questa Corte in tema di protezione sussidiaria, secondo cui, al di fuori del caso in cui il richiedente sia direttamente coinvolto negli scontri, in ragione della sua appartenenza ad una delle opposte fazioni, la nozione di violenza indiscriminata cui fa riferimento il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), dev’essere interpretata, conformemente alla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 30/01/2014, in causa C-285/12, Diakitè), nel senso che il conflitto armato interno in tanto può assumere rilievo ai fini dell’applicazione della misura di protezione, in quanto gli scontri tra le forze governative e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, abbiano raggiunto un grado di violenza talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione resterebbe esposto, per la sua sola presenza sul territorio, ad una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona (cfr. Cass., Sez. VI, 8/07/2019, n. 18306; 2/04/2019, n. 9090; 31/05/2018, n. 13858). L’accertamento in ordine all’intensità degli scontri ed al coinvolgimento del richiedente negli stessi integra poi un giudizio di fatto, anch’esso sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 o dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nella specie non invocati dal ricorrente, il quale si è limitato a far valere il vizio di violazione di legge, insistendo sulla configurabilità di uno stato di violenza generalizzata, senza neppure individuare l’errore interpretativo eventualmente commesso dal Giudice di merito.

5. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, senza tener conto dello sforzo da lui compiuto per integrarsi nel tessuto sociale e lavorativo italiano e della situazione d’instabilità esistente nel Bangladesh.

Nella verifica dei presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione umanitaria, il decreto impugnato si è attenuto all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’applicazione di tale misura presuppone una valutazione da condursi caso per caso, attraverso il raffronto tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e la situazione in cui versava prima dell’allontanamento dal Paese di origine, ed alla quale si troverebbe nuovamente esposto in caso di rimpatrio. Il carattere strettamente individuale di tale valutazione è correlato alla natura stessa della protezione umanitaria, non riferibile a categorie di soggetti astrattamente individuati, ma avente una portata atipica e residuale, in quanto destinata a coprire tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass., Sez. I, 15/05/2019, n. 13079; 23/02/2018, n. 4455). Ai fini dell’applicazione di tale misura, non è tuttavia sufficiente l’allegazione di un’esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, dovendosi invece verificare se il richiedente si sia allontanato da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili (cfr. Cass., Sez. I, 22/02/ 2019, n. 5358): presi isolatamente, il livello di integrazione dello straniero in Italia ed il contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani esistente nel Paese di provenienza non integrano infatti di per sè i seri motivi di carattere umanitario, o derivanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui la legge subordina il riconoscimento del diritto alla protezione in questione (cfr. Cass., Sez. VI, 28/06/2018, n. 17072). In particolare, l’allegazione di un contesto di sistematiche e gravi violazioni dei diritti umani nel Paese di origine deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (cfr. Cass., Sez. VI, 3/04/2019, n. 9304; 7/02/2019, n. 3681).

Correttamente, in quest’ottica, il Tribunale ha escluso la configurabilità, nel caso in esame, di una condizione individuale di vulnerabilità, idonea a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, dando atto per un verso della mancata allegazione da parte del richiedente di elementi soggettivi indicatori di un’esigenza specifica di tutela e dell’insussistenza nel suo Paese di origine di una situazione politico-sociale caratterizzata da gravi limitazioni all’esercizio dei diritti umani, ed evidenziando per altro verso l’insufficienza degli elementi addotti a riprova dello sforzo compiuto dal ricorrente per integrarsi nel tessuto sociale e lavorativo italiano. Tale apprezzamento, che integra anch’esso un giudizio di fatto, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 o dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, non risulta validamente censurato dal ricorrente, il quale si limita a far valere anche a tale riguardo il vizio di violazione di legge, ribadendo la propria tesi difensiva, senza essere in grado d’individuare l’errore interpretativo addebitabile al decreto impugnato.

6. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3, sostenendo che il riconoscimento costituzionale del diritto di asilo esclude la possibilità di assoggettarne l’esercizio a condizioni ulteriori, rispetto alla provenienza da un Paese in cui è impedito l’esercizio delle libertà democratiche.

6.1. Il motivo è infondato.

Nel nostro ordinamento, il diritto di asilo risulta infatti interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali corrispondenti ai tre istituti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario, disciplinati dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, la cui portata esaustiva esclude la configurabilità di un residuo margine di applicazione diretta per il disposto dell’art. 10 Cost., comma 3, (cfr. Cass., Sez. VI, 19/04/2019, n. 11110; 4/08/2016, n. 16362; 26/06/2012, n. 10686).

7. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dell’intimato.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

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