Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17439 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 17/06/2021), n.17439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2713/2020 proposto da:

J.L., (ALIAS L.), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CRISTINA MARTINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA SEDE DISTACCATA DI PADOVA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 10636/2019 del TRIBUNALE di

VENEZIA, depositato il 11/12/2019 R.G.N. 12733/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con decreto 11 dicembre 2019, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso di J.L., cittadino gambiano, avverso la decisione della Commissione Territoriale di Padova, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. esso escludeva, come già la Corte territoriale, la credibilità del richiedente per la contraddittorietà e genericità del racconto della sua fuga dal Paese a seguito della morte accidentale di un amico, che egli (trovandosi sul molo per la sua attività di barcaiolo) aveva spinto in acqua per gioco, essendo poi il giovane, portato al largo dalla corrente marina, morto affogato nonostante il suo disperato tentativo di salvarlo ed essendo il cadavere ritrovato il giorno successivo sotto un’imbarcazione attraccata nel porticciolo; avvisato quindi da un proprio fratello di essere ricercato dalla polizia per l’omicidio dell’amico, avendolo di ciò accusato la sua famiglia, lasciava immediatamente il Paese, abbandonando i familiari e la moglie pure incinta, attraversando Senegal, Mali, Burkina Fasu e Niger per arrivare in Libia, dove era immediatamente arrestato e imprigionato in un campo, da cui evadeva tempo dopo con altri detenuti, imbarcandosi per l’Italia;

3. il Tribunale negava la ricorrenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma pure di protezione sussidiaria, considerata la condizione dello Stato di provenienza del richiedente sotto la nuova presidenza di B., dopo la dittatura ventennale del presidente J., sulla base delle fonti informative ufficiali consultate, per inesistenza di una situazione socio-politica di violenza indiscriminata, rilevante al detto fine; nè potendosi tenere conto del periodo in Libia, in quanto Paese di transito e non di rimpatrio;

4. parimenti esso negava una condizione di vulnerabilità del richiedente, neppure essendo valorizzabile il suddetto periodo in assenza di allegazione di postumi sulla condizione psico-fisica, come pure di una significativa integrazione sociale (per frequentazione di corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana, pratica di volontariato e del compimento di un progetto formativo), ai fini della protezione umanitaria, comparativamente alla situazione nel proprio Paese, in cui aveva un’attività lavorativa dignitosa e legami familiari forti;

5. con atto notificato in data 8 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), per l’omessa contestualizzazione dal Tribunale, nella valutazione invero lacunosa della credibilità del richiedente, della vicenda nella situazione del Gambia al momento della sua fuga, ossia nel luglio 2016, ancora nella vigenza del regime dittatoriale del presidente J., caratterizzato da arresti illegali e arbitrari, che, seppur principalmente destinati ad alcune categorie di persone (oppositori, promotori di diritti umani, giornalisti, omosessuali), potevano non risparmiare nessuno, per un semplice sospetto; dovendosi pure escludere, sebbene in assenza di una situazione di violenza indiscriminata, l’inesistenza di gravi criticità nel tessuto sociale del Paese, con la conseguenza, anche sulla base delle COI consultate dal Tribunale, di una scarsa sicurezza dei cittadini soprattutto più deboli in ordine alla tutela dei diritti fondamentali (primo motivo);

2. esso è fondato;

3. la valutazione di credibilità del richiedente deve essere sempre frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi e non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece venga trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 8 giugno 2020, n. 10908); sicchè, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, il giudice deve osservare l’obbligo di compiere le valutazioni di coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del richiedente, non già in base alla propria opinione, ma secondo la procedimentalizzazione legale della decisione sulla base dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 11 marzo 2020, n. 6897; Cass. 6 luglio 2020, n. 13944; Cass. 9 luglio 2020, n. 14674);

3.1. nel caso di specie, la valutazione di credibilità è decisamente inadeguata, basata, come è stata, sul rilievo di inverosimiglianza “che nessun atto relativo alla morte del ragazzo o alle indagini di polizia o al processo penale nei suoi confronti sia stato in grado di acquisire il ricorrente, pur essendo ormai trascorsi anni dal suo arrivo in Italia” (così al terz’ultimo capoverso di pg. 6 del decreto), a fronte dell’acquisizione documentale, in base alle fonti COI consultate, delle avviate, ma non ancora compiutamente realizzate, riforme della magistratura, ancora in corso e delle “condizioni carcerarie… rimaste disastrose” (così al primo capoverso di pg. 8 del decreto): pertanto in assenza di una corretta contestualizzazione, ai fini in esame, dell’epoca della sua fuga, in effetti avvenuta negli ultimi mesi del regime di J. (di cui alle COI specificamente illustrate in proposito a pg. 7 del decreto);

4. il ricorrente deduce quindi violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per la negazione della subordinata misura di protezione umanitaria, in base ad una scarsa credibilità ravvisata per marginali incongruenze del proprio racconto, nell’ignoranza della condizione di vulnerabilità, sotto il profilo oggettivo, per la critica transizione del Gambia, verso un diverso regime democratico rispettoso dei diritti fondamentali, non ancora stabilizzata, oltre che di integrazione sociale in Italia, in via comparativa con la situazione nel Paese d’origine, da cui lontano ormai da oltre tre anni (secondo motivo);

5. esso è assorbito;

6. pertanto deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con la cassazione del decreto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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