Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17438 del 31/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 31/08/2016, (ud. 10/12/2015, dep. 31/08/2016), n.17438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18184-2013 proposto da:

M.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

BRUNO BUOZZI 49, presso lo studio dell’avvocato CARLO CICALA, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE CUNEO in persona del Sindaco in carica Dott. FEDERICO BORGNA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,

presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FABRIZIO GAIDANO giusta procura

speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

M.G., (OMISSIS), MU.LU.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1771/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/11/2012, R.G.N. 1624/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato CARLO CICALA;

udito l’Avvocato GIANLUCA CONTALDI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale.

Fatto

I FATTI

M.G. convenne dinanzi al Tribunale di Cuneo l’omonimo comune, chiedendo, in qualità di legale rappresentante della società semplice “Studio di ingegneria Mu. e M.”, il pagamento di somme dovute dall’ente territoriale a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali, ovvero, in subordine, da riconoscersi e liquidarsi ai sensi dell’art. 2041 c.c..

Espose l’attore:

– che, nel 1985, insieme con il suo socio di studio Mu.Lu., aveva provveduto a redigere e consegnare al comune di Cuneo un progetto per la realizzazione di un mercato agroalimentare;

che il progetto era stato riconosciuto e fatto proprio dal Consiglio comunale con Delib. 27 marzo 1985;

– che erano state emesse in suo favore due fatture per complessivi 530.534.890 milioni di Lire, ancora impagate;

che il Tribunale e la Corte di appello si erano già pronunciati (rigettandola) su analoga domanda formulata dal Mu..

Il giudice di primo grado dichiarò improponibili le domande dell’attore, ritenendo poi la litispendenza con la causa proposta dal Mu. con riguardo alla domanda formulata ex art. 2041 c.c..

La corte di appello di Torino, investita dell’impugnazione proposta dall’attore in prime cure, la rigettò.

Per la cassazione della sentenza della Corte piemontese M.G. ha proposto ricorso sulla base di 3 motivi di censura.

Resiste il comune di Cuneo con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale (anche condizionato).

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti.

Pregiudiziale all’esame del ricorso principale appare quello dell’impugnazione incidentale del Comune.

Tale impugnazione appare fondata.

Deve essere, difatti, accolto, il motivo che lamenta violazione di legge con riguardo alle norme ed ai principi in materia di giudicato di cui all’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. Su identica vicenda, difatti, si era pronunciata, rigettando le medesime domande dell’odierno ricorrente, la Corte di appello di Torino, con sentenza n. 1590/2002, passata in cosa giudicata a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione pronunciato da questa Corte con sentenza 15505/2005.

Tale inammissibilità era stata dichiarata a seguito della mancata impugnazione di una delle 4 rationes decidendi poste a fondamento della sentenza di appello, con conseguente passaggio in giudicato dell’intera pronuncia di secondo grado (Cass. 912/2010, ex multis).

Deve difatti ritenersi, contrariamente a quanto opinato dalla Corte territoriale con la pronuncia oggi impugnata, che la sentenza di legittimità che definisce il giudizio con una pronuncia di inammissibilità del ricorso, a differenza di quella di merito (rispetto alla quale la declaratoria di inammissibilità che non investa tutti i capi della pronuncia impugnata costituisce regiudicata limitatamente a tale statuizione, ponendosi l’esame del merito al di fuori dell’ambito decisionale), comporti il definitivo e integrale passaggio in giudicato della sentenza d’appello, poichè il ricorso stesso deve ritenersi tamquam non esset, onde il giudicato cos’ formatosi, destinato a coprire il dedotto e il deducibile, impedisce, in via definitivamente preclusiva, che le questioni trattate il quel giudizio vengano riproposte in altro procedimento, onde prevenire, pur dopo il giudizio di legittimità, eventuali e inammissibili gemmazioni di nuovi processi dalle medesime questioni.

Il ricorso principale deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile in conseguenza dell’accoglimento del ricorso incidentale.

La disciplina delle spese segue il principio della soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiara inammissibile quello principale e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 7200, di cui 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2016

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