Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17438 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12574/2017 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO – Fondo di rotazione per la solidarietà delle

vittime dei reati di tipo mafioso, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATORE GIACOMO MANNA;

– controricorrente –

e contro

CONSAP SPA, EQUITALIA CENTRO SUD;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1722/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 18/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/04/2019 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso in via principale improcedibilità

in subordine accoglimento;

udito l’Avvocato CARDELLI MARCO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A seguito della condanna, per associazione a delinquere di tipo mafioso ai sensi dell’art. 416 bis c.p., di C.G. al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili con sentenza della Corte d’assise di Catania del 16/10/1996 divenuta definitiva nei suoi confronti il 13/02/1998, la spa CONSAP, quale concessionaria dei servizi di gestione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui alla L. 22 dicembre 1999, n. 512, erogò il 23/04/2003 alla parte civile costituita nel processo penale Comune di Catania l’importo di Euro 1.174.822,73; ed avviò poi il recupero di quanto versato, attivando, per il tramite dell’agente della riscossione Equitalia Cerit spa, esecuzione a mezzo di cartella esattoriale di Euro 1.109.396,34 (identificata dalle odierne parti col n. (OMISSIS)), notificata al condannato il 26/04/2010.

2. Questi propose opposizione al Tribunale di Catania – sez. dist. di Mascalucia con atto di citazione notificato il 14/05/2010, deducendo, per quel che qui ancora rileva, la prescrizione del credito, siccome azionato ben oltre il decennio dalla definitività della sentenza penale di condanna ed in carenza di atti interruttivi; e, mentre l’agente della riscossione si costituì contestando l’avversa domanda, nella contumacia della CONSAP spa intervenne in giudizio il Ministero dell’Interno per il Fondo di rotazione, replicando che il termine decennale di prescrizione per l’azione di rivalsa non avrebbe potuto decorrere che dalla data del pagamento.

3. L’adito tribunale respinse l’opposizione, inquadrando la fattispecie nella surrogazione legale e, pur precisando trattarsi del subentro del creditore nello stesso diritto del danneggiato risarcito e nelle identiche sue posizioni sostanziali e processuali, ancorò la decorrenza della prescrizione alla data del pagamento, solo da tale data avendo il nuovo creditore conseguito la possibilità giuridica di fare valere il proprio diritto.

4. Tale sentenza, pubblicata col n. 119 in data 20/03/2012, fu gravata di appello dal C. e, restati contumaci l’agente della riscossione e la CONSAP spa, nonostante le contestazioni al gravame da parte dell’appellato Ministero la corte territoriale riformò la sentenza, reputando che l’identità della posizione giuridica in cui era subentrato il creditore surrogante aveva comportato il trasferimento a questi anche delle limitazioni, decadenze e prescrizioni già maturate, escludendo la rilevanza del pagamento in tempo successivo alla maturazione del diritto in favore del creditore originario, coincidente con la data in cui la sentenza penale di condanna era divenuta definitiva: e, accogliendo l’opposizione, dichiarò la nullità della cartella.

5. Per la cassazione di tale sentenza della corte etnea, pubblicata il 18/11/2016 col n. 1722 e non notificata, ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno – Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, dispiegando due motivi; degli intimati resiste con controricorso il C., eccependo in via preliminare la cessazione della materia del contendere a seguito dell’intervenuto annullamento di una cartella esattoriale indicata col n. 2010/002586.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, non sussiste la cessazione della materia del contendere, non potendo la relativa eccezione neppure prendersi in considerazione per la differente identificazione della cartella indicata come annullata (addotta come contraddistinta dal n. (OMISSIS)) e di quella oggetto di causa (indicata col n. (OMISSIS)); ad ogni buon conto, l’insanabile carenza, agli atti legittimamente esaminabili da questa Corte, dei dati necessari al riscontro delle circostanze e ragioni dell’annullamento preclude la stessa possibilità di verificare che l’oggetto del contendere – e cioè l’azionato credito dell’ente pubblico e la contestazione della sua sussistenza ad opera del destinatario della cartella – sia venuto effettivamente meno.

2. Ciò posto, il ricorrente si affida a due motivi: un primo, di “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1309,2935 e 2943 c.c.: erronea qualificazione dell’azione. Denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”; un secondo, di “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1203,2935 e 2943 c.c., e della L. n. 512 del 1999, artt. 4,5 e 6: erronea individuazione del dies a quo del termine di prescrizione; interruzione della prescrizione attraverso il pagamento. Denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

3. Con la prima censura il Ministero qualifica la fattispecie del pagamento da parte del Fondo di rotazione come un accollo ex lege, assumendo il solvens il debito del condannato in funzione solidaristica, con conseguente applicazione del regime delle obbligazioni solidali o, comunque, della disciplina della delegazione di pagamento di cui all’art. 1248 c.c., comma 2, (in virtù del quale l’obbligazione del debitore principale, in caso di delegazione cumulativa, degrada ad obbligazione sussidiaria).

4. Il ricorrente, ricordato come l’effetto naturale dell’accollo sia il cumulo dei soggetti obbligati (salvo il caso in cui il creditore ritenga di liberare l’originario debitore), definisce l’obbligazione come solidale ad interesse unisussistente, l’assunzione del debito trovando la sua giustificazione solo nella posizione debitoria dell’accollato: e trae da tale premessa la conclusione del diritto del coobbligato adempiente a rivolgersi al debitore coobbligato nel cui interesse era sorta l’obbligazione attraverso l’azione di regresso per l’intero.

5. Ancora, la difesa erariale rimarca sussistere l’azione di regresso anche nella fattispecie della L. n. 512 del 1999, art. 4,ove si fa espressa menzione di surrogazione, discendendo la prima dalla natura sussidiaria dell’obbligazione e l’altra mirando a consentire al creditore surrogante di avvalersi delle garanzie e privilegi che assistono il credito principale.

6. Ed il ricorrente Ministero conclude nel senso che, trattandosi di azione di regresso, questa non avrebbe potuto sorgere che col pagamento e quindi il 23/04/2003, con la conseguenza che il termine decennale della prescrizione non poteva dirsi spirato alla data di notifica della cartella, avutasi il 26/04/2010.

7. A tale articolata censura ribatte il C. non solo adducendo la novità della tesi dell’applicazione analogica della disciplina di pagamento di cui all’art. 1248 c.c., comma 2, ma pure invocando un principio di non aggravamento della posizione giuridica del debitore anche nei casi del subingresso di nuovo creditore, con conseguente opponibilità, da parte di quello, anche dell’eccezione di prescrizione.

8. Con la seconda censura il Ministero premette la ricostruzione dell’istituto della surrogazione e ricorda la sua funzionalizzazione all’accrescimento della tutela del surrogato, ma appunto mediante la facoltà di avvalimento, da parte del nuovo creditore, di ogni azione, eccezione e facoltà inerente al credito in cui è subentrato, come pure nelle relative garanzie; ricorda però che la surrogazione legale opera solo dopo il pagamento fatto al creditore originario (sul punto invocando, tra l’altro, Cass. n. 6885/08) e deduce che la prescrizione non potrebbe iniziare a decorrere in tempo anteriore, perchè prima di quell’evento non sussiste ancora l’elemento costitutivo della vicenda surrogatoria, cioè – appunto – il pagamento; ritiene che il subentro abbia luogo solo nelle posizioni giuridiche già maturate, ma non anche quanto al decorso del termine prescrizionale, relativo ad un profilo dinamico strettamente legato alla condotta del creditore originario e che non potrebbe pregiudicare il successore a titolo particolare, in contrasto con la ratio di tutela di quest’ultimo. Infine, non manca di invocare quale valido evento interruttivo della prescrizione proprio ed appunto il pagamento, onde non vanificare la facoltà del successore di azionare la rivalsa e comunque in analogia con quanto previsto dall’art. 1916 c.c., per l’azione che compete al fideiussore (richiamando Cass. 11457/07, benchè questa sottolinei l’ipotesi della necessità di una specifica comunicazione al debitore garantito).

9. A tale doglianza replica il C. difendendo e riproponendo la tesi dell’estensione al subentrante pure di ogni situazione negativa connessa al credito e dell’esclusiva attribuibilità al creditore originario del decorso del tempo prima del pagamento, ma pure negando a questo qualsiasi effetto interruttivo della prescrizione, nonchè l’applicabilità dell’art. 1916 c.c., riferito del resto al pagamento di un debito proprio da parte dell’assicuratore e quindi a fattispecie non assimilabile a quella per cui è causa.

10. Le doglianze, da esaminare congiuntamente per l’evidente loro intima connessione, sono fondate per quanto di ragione.

11. Va premesso che la L. 22 dicembre 1999, n. 512, ha previsto l’erogazione in favore delle vittime di determinati reati, vale a dire quelli di tipo mafioso ivi indicati (all’art. 4, comma 1: il delitto di cui all’art. 416 bis c.p.; i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo art. 416 bis; i delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso), di somme a carico dello Stato, per il tramite di un Fondo ad hoc, quale organo del Ministero dell’Interno ed attraverso una convenzione, all’epoca prevista con la CONSAP spa.

12. Le successive vicende della legge (e soprattutto quelle introdotte: dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448; dal D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, conv. con modif. dalla L. 28 novembre 2008, n. 186; dalla L. 15 luglio 2009, n. 94; dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, conv. con modif. dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10; dalla L. 12 novembre 2011, n. 183; dalla L. 7 luglio 2016, n. 122; dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161; dalla L. 11 gennaio 2018, n. 4), e l’evoluzione della disciplina con la sua estensione anche ad altre categorie di vittime (conseguita attraverso l’unificazione con i separati fondi previsti anche per le vittime di richieste estorsive, dell’usura e di reati intenzionali violenti, nonchè per gli orfani per crimini domestici, disposta con la L. 26 febbraio 2011, n. 10, art. 1, comma 6 sexies) non rilevano direttamente ai fini della presente fattispecie: che riguarda la disciplina dell’azione di recupero delle somme erogate alle vittime concessa all’Ente erogante nei confronti del condannato autore del fatto, vale a dire una problematica rimasta immune alle viste trasformazioni, ove anzi non possa perfino dirsi comune a tutte le tipologie di detti fondi come unificati, caratterizzati dalla stessa funzione e struttura.

13. La fattispecie dell’obbligazione posta a carico dello Stato dalla L. n. 512 del 1999, integra invero una peculiare obbligazione a carico della collettività, connotata da finalità solidaristiche, volta a fare almeno in parte fronte alle conseguenze negative per le vittime di quei reati normativamente valutati di particolare gravità e riprovevolezza, quali appunto quelli di tipo mafioso: e la vittima vanta in proposito verso la P.A. un autentico diritto soggettivo, ogni qual volta siano integrati i requisiti descritti dalla disciplina, essendo escluso in capo alla P.A. ogni potere di autonoma valutazione dei presupposti oggettivi di derogabilità (in tali espressi sensi, v. Cass. Sez. U. 29/08/2008, n. 21927, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario).

14. La fattispecie di diritto pubblico così prevista si articola: in primo luogo, sull’accertamento giudiziale del diritto al risarcimento del danno derivante da un reato di tipo mafioso (L. n. 512 del 1999, art. 5, comma 4); in secondo luogo, sull’accertamento amministrativo dei requisiti di moralità dei pretendenti alle erogazioni (in virtù del sopravvenuto L. n. 512 del 1999, art. 4, comma 3 e ss.).

15. Non è necessario approfondire, a fini definitori, la disamina della fattispecie e, in particolare, stabilire se si tratti di rivalsa o di regresso o di surroga, ovvero di accollo ex lege (che si ha, normalmente, quando legge ponga a carico di un soggetto l’altrui debito) e per di più cumulativo ed esterno (che ricorre quando a determinate fattispecie, principalmente al fine di rafforzare la garanzia del creditore, la legge annette l’acquisto di un nuovo obbligato, senza che sia necessaria alcuna attività da parte di quegli e quindi senza che sia necessaria l’accettazione o la dichiarazione di volerne profittare), oppure di espromissione, sempre ex lege e sempre cumulativa ed esterna (come in altri contesti ha sostenuto l’Avvocatura, secondo le nozioni acquisibili pubblicamente dagli atti del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso); e neppure è necessario valutare le similitudini tra la fattispecie in esame e le principali fra le altre in cui si ha il subentro di obbligati o di coobbligati a seguito del pagamento da parte di uno di loro, nè interrogarsi sulle astratte conseguenze della qualificazione dell’azione come surroga o regresso o rivalsa, da tanto derivando l’ulteriore necessità di puntualizzare le differenze tra l’una e l’altra conclusione ai fini dell’identificazione della decorrenza della prescrizione delle azioni tra gli obbligati.

16. Infatti, la peculiarità dell’obbligazione in esame in relazione alla sua funzione ed al suo presupposto consente di ricostruirla come concorrente con quella dell’autore del reato, ma propria dello Stato, a seguito di una discrezionale valutazione legislativa della necessaria maggiore effettività possibile della tutela almeno solo risarcitoria dei diritti – sovente fondamentali anche secondo la definizione della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, attesa la natura dei reati alle vittime di quei reati in quanto particolarmente riprovevoli, quale forma complementare di contrasto a questi ultimi, oggetto di un sempre più intenso impegno repressivo e preventivo da parte delle pubbliche Autorità, reso palese dallo sviluppo della legislazione soprattutto a far tempo dal 1982.

17. Su questa premessa, può concludersi che lo Stato, erogando i benefici o comunque le somme previste a favore delle vittime dalla L. n. 512 del 1999, non estingue un debito altrui, ma paga un debito proprio, il principale fatto costitutivo del quale è la condanna definitiva già pronunciata in altra sede nei confronti di un autore di quei reati ed in favore di altro soggetto ivi univocamente definito vittima di quelli, debito proprio dello Stato al contempo definibile come coesistente con l’obbligazione risarcitoria primaria gravante sul condannato autore del fatto illecito.

18. Se la vittima conserva beninteso i suoi diritti risarcitori nei confronti di quest’ultimo, della configurabilità di una solidarietà in senso stretto dal lato passivo potrebbe dubitarsi, viste le limitazioni legislative all’obbligazione dello Stato (poste al preminente fine di scongiurare il rischio che le somme erogate siano paradossalmente percepite nell’ambito dello stesso ambiente che si intende contrastare), poichè l’autonomia funzionale tra le due obbligazioni permane, benchè la loro stretta interrelazione genetica comporti che l’adempimento dell’una integri un fatto estintivo del diritto cui corrisponde l’altra.

19. Neppure rileva però approfondire la questione della sussistenza o meno di una solidarietà in senso tecnico, poichè comunque le due obbligazioni trovano causa esclusivamente nella condotta illecita del condannato autore del reato, sicchè nei rapporti interni tra i due debitori sarà quest’ultimo a doverne rispondere in via altrettanto esclusiva e, quindi, a lui incomberà di restituire integralmente allo Stato le somme che questi sia stato tenuto a corrispondere in dipendenza di quell’illecito: e tanto in applicazione di generali principi in tema di causalità nella teoria della responsabilità.

20. Così ricostruita la fattispecie, non può interpretarsi la surroga descritta dalla L. n. 512 del 1999, art. 6, comma 4, (ove si prevede che “il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell’attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno”, mentre “tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno”) in modo anche da limitare il diritto perfetto dell’erogante al rimborso integrale di quanto erogato a causa della condotta illecita dell’autore del fatto.

21. Tale disposizione deve piuttosto effettivamente intendersi, per l’eccezionale finalità dell’obbligazione propria dello Stato e per il peculiare contesto dei fatti costitutivi del diritto della vittima tutelato col pagamento eseguito a fini solidaristici dal surrogato soggetto pubblico, come tesa a conservare a quest’ultimo, che abbia pagato, tutte le azioni, le eccezioni e le eventuali garanzie inerenti al rapporto originario, ma in modo indipendente dall’azionamento del generale diritto di vedersi rimborsato quanto pagato per causa dell’autore dell’illecito.

22. Pertanto, la stessa autonomia delle due obbligazioni – quella del condannato e quella dello Stato – e la peculiarità del loro rapporto, come pure la sottoposizione della seconda a condizioni non poste alla prima e che potrebbero delimitarne anche sensibilmente entità ed ammontare, postulano che il diritto dell’erogante al rimborso integrale sorga nei confronti del condannato autore del reato e possa essere azionato non prima dell’effettivo pagamento.

23. Di conseguenza, in applicazione della regola generale dell’art. 2935 c.c., la prescrizione a carico dell’erogante non decorre se non dalla data del medesimo pagamento (in applicazione di principi già enunciati, benchè in casi solo analoghi, in materia di prescrizione dell’azione di regresso: Cass. 19/09/1991, n. 9784; Cass. 25/06/1975, n. 2540; Cass. 07/02/1969, n. 409; per i pagamenti del fideiussore: tra molte, Cass. 24/05/1984, n. 3192; per il regresso tra condebitori al risarcimento del danno, tra le altre ed ove riferimenti ulteriori: Cass. 03/11/2004, n. 21056; Cass. 29/08/1995, n. 9100; in modo analogo è trattata la prescrizione delle azioni di rivalsa: Cass. 17/05/2001, n. 6769; Cass. 16/05/1997, n. 4363; Cass. Sez. U. 21/07/1997, n. 3253).

24. Del resto, anche nell’ottica della tutela dei diritti del condannato autore del reato, quel pagamento da parte e a carico dello Stato pur sempre rappresenta, in virtù della legislazione speciale in esame, un evento anche da lui prevedibile come normale, doveroso soprattutto in caso di sua insolvenza (di cui questi è o deve essere ben consapevole) ed al cui rimborso quegli è comunque allora tenuto a far tempo da quando ha avuto, in luogo di lui, il pagamento da parte dello Stato. L’aggravamento dell’ordinaria posizione giuridica soggettiva di ogni debitore in ordine alla durata del termine prescrizionale trova quindi la sua causa nella particolare riprovazione da parte dell’ordinamento del fatto costitutivo delle pretese del danneggiato e nella persistenza della responsabilità dell’autore del reato nei confronti della collettività che si è fatta carico, a causa della sua condotta, di alleviarne le conseguenze negative per la vittima. E, beninteso, la peculiarità della relazione tra le due obbligazioni lascia impregiudicata la questione degli effetti degli eventuali vizi del primo adempimento nei rapporti tra condannato autore del fatto e Stato erogatore delle elargizioni.

25. La corte territoriale, applicando in modo meccanico i principi desunti dalla mera lettera della norma e non facendosi carico di un’interpretazione sistematica della peculiare fattispecie sottoposta al suo esame, ha così errato nella sua ricostruzione e nell’individuazione dell’exordium praescriptionis dell’azione di recupero o rimborso delle somme elargite nella data in cui è insorta l’obbligazione risarcitoria in capo al danneggiato e, in particolare, nella data di conseguimento della definitività della sua condanna in sede penale.

26. La gravata sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla medesima corte territoriale, ma in diversa composizione ed anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, affinchè applichi il seguente principio di diritto: “in materia di erogazioni previste dalla L. 22 dicembre 1999, n. 512 (e successive modifiche ed integrazioni), alle vittime di reati di tipo mafioso, l’eccezionalità del disvalore del fatto costitutivo del diritto al risarcimento comporta l’assunzione in proprio da parte dello Stato di un’obbligazione solidaristica volta ad attenuarne le conseguenze negative per la vittima con la corresponsione di una somma a titolo ed in conto del risarcimento dovuto, che concorre con quella originaria del condannato autore del fatto, ma non elide l’esclusiva responsabilità di quest’ultimo, a cui carico continuerà a gravare per intero l’obbligo risarcitorio; pertanto, il pagamento a carico e ad opera dello Stato dell’obbligazione sua propria in favore della vittima fa sorgere il diritto del primo al recupero o rimborso integrale nei confronti del condannato autore del fatto, sicchè, non potendo questi valersi della prescrizione maturata nei rapporti con la vittima stessa per l’autonomia funzionale dei due rapporti giuridici, solo dalla data del pagamento alla vittima inizia a decorrere l’ordinario termine prescrizionale per l’azione volta al recupero delle somme erogate dal Fondo”.

27. Infine, va dato atto – essendo stato accolto il ricorso e del resto non essendo soggetto il ricorrente al pagamento del contributo unificato (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955) – della non sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma, 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da essa proposta, a norma del detto art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa la gravata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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