Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17438 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 17/06/2021), n.17438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2706/2020 proposto da:

O.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARIA PAOLA CABITZA, GIUSEPPE ONORATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CAGLIARI, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 3422/2019 del TRIBUNALE di

CAGLIARI, depositato il 21/11/2019 R.G.N. 5712/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con decreto 21 novembre 2019, il Tribunale di Cagliari rigettava il ricorso di O.A., cittadino del Ghana, avverso il decreto della Commissione Territoriale di Cagliari, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. esso riteneva la scarsa credibilità del racconto del richiedente, il quale aveva riferito di avere lasciato il proprio Paese, dove lavorava come agricoltore sulle terre di famiglia con i propri genitori ed era sposato con una donna musulmana (essendo egli di religione cristiana) e due figlie, a seguito dell’intolleranza del fratello della moglie, musulmano integralista (al contrario del suocero, con il quale mai erano sorti problemi di diversa confessione religiosa), il quale, una volta morto il padre, voleva che egli si convertisse all’islam; e dopo che una volta erano stati a casa sua i figli del cognato, che ne era seguita una violenta colluttazione e che, nella successiva rincorsa della sua fuga da loro, uno era stato investito da un’auto in corsa ed era morto, egli, essendogliene stata imputata la morte, era precipitosamente scappato, senza neanche ripassare da casa nè denunciare il fatto alla polizia o alla comunità; ed aveva così riparato prima in Niger e quindi in Libia, per circa sette mesi, lavorando come muratore ed essendo più volte derubato; ma avendo paura, aveva alla fine deciso di raggiungere l’Italia;

3. al di là dell’inverosimiglianza del racconto, il Tribunale negava la ricorrenza dei presupposti per le protezioni maggiori, non rilevando, neppure ai fini della protezione sussidiaria, la situazione di violenza indiscriminata in Libia, in quanto Paese di transito, invece assente in Ghana, Paese di provenienza del richiedente, sulla base di fonti ufficiali specificamente indicate;

4. esso escludeva pure la concedibilità della protezione umanitaria, in assenza di una specifica condizione di vulnerabilità, nè di una particolare integrazione sociale in Italia, per la sua attività di bracciante con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, senza ulteriori indici sintomatici;

5. con atto notificato il 20 (30) dicembre 2019, lo straniero ricorreva per cassazione con unico motivo; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce omessa valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in riferimento alla mancata considerazione della propria condanna per omicidio, in caso di rimpatrio, per la sussistenza nel proprio Paese di una condizione disumana di detenzione carceraria, non avendo il Tribunale neppure indagato sulla reale idoneità delle autorità locali a fornire protezione ai cittadini (unico motivo);

2. esso è inammissibile;

3. la questione è nuova e implica gli accertamenti in fatto richiesti, non essendo stata mai prima prospettata, nè avendo il ricorrente eventualmente indicato dove essa lo sia stata nei gradi di merito (Cass. 22 dicembre 2005, n. 28480; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804);

4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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