Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17437 del 31/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 31/08/2016, (ud. 10/12/2015, dep. 31/08/2016), n.17437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17802-2013 proposto da:

LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE G. BRANCACCIO S.R.L., (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante p.t. Dott. M.C.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio

dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato

ARTURO UMBERTO MEO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NAPOLI (OMISSIS) CENTRO in persona del

Legale rappresentante pro tempore Dott. E.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo

studio dell’avvocato MARIA CONCETTA ALESSANDRINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato VINCENZO GRIMALDI giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1898/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/05/2012, R.G.N. 1673/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato GIANLUCA CONTALDI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

I FATTI

La corte di appello di Napoli, nel rigettare l’impugnazione proposta dal Laboratorio analisi cliniche Brancaccio avverso la sentenza con la quale il locale Tribunale aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’appellante nei confronti della Asl Napoli (OMISSIS), rigettandone la domanda di pagamento proposta nei confronti dell’Azienda sanitaria per prestazioni eseguite in regime di convenzionamento, ritenne che il diritto vantato dall’appellante trovasse titolo esclusivamente nel rapporto di accreditamento, onde il superamento dei tetti di spesa si ponesse come insormontabile ostacolo al relativo esercizio.

Specificò ancora la Corte territoriale che il mancato superamento dei tetti di spesa, risultando elemento costitutivo del diritto al corrispettivo delle prestazioni erogate, dovesse formare oggetto di prova da parte dell’istante, prova che il Laboratorio Brancaccio non aveva, nella specie, fornito.

Per la cassazione della sentenza della Corte partenopea l’appellante ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo di censura.

Resiste la Asl con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 2967 c.c., del D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 8 quater e quinquies.

Il motivo deve essere accolto.

Erra, difatti, la Corte territoriale nel ritenere che il riparto dell’onere probatorio relativo alla pretesa dell’odierna ricorrente segua l’iter delineato in sentenza, volta che al Centro di analisi oggi ricorrente spettava la prova – quale fatto costitutivo del diritto esercitato – dell’esistenza del rapporto di accreditamento e dell’esecuzione delle prestazioni per le quali era chiesto il rimborso (prova il cui onere era stato incontestamente assolto in sede di merito), gravando di converso sulla Asl la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell’attore ma) impeditivo dell’accoglimento della pretesa azionata, costituito del superamento del tetto di spesa – fatto che, essendo stato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato dalla controparte, andava provato dalla parte eccipiente.

Il ricorso è pertanto accolto, e il procedimento rinviato alla Corte di appello di Napoli, che, in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto sopra esposti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2016

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