Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17437 del 19/08/2011

Cassazione civile sez. II, 19/08/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 19/08/2011), n.17437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio

dell’avvocato MAGNANO DI SAN LIO GIOVANNI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato D’ALESSANDRO NICOLO’;

– ricorrente –

contro

C.C. C. F. (OMISSIS) DIFESO DA SE STESSO EX

ART. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI

21, presso lo studio dell’avvocato TORRISI SALVATORE, rappresentato e

difeso anche dall’Avv. RUSSO ANGELO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3580/2005 del GIUDICE DI PACE di CATANIA,

depositata il 27/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, L.G. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2851/2004 emesso dal giudice di pace di Catania, con il quale gli veniva intimato il pagamento, in favore dell’avv. C.C., della somma di Euro 500,00, oltre interessi, per prestazioni professionali.

L’opponente, nel premettere di aver conferito, unitamente ad altri venti colleghi, mandato all’avv. C. per la difesa in giudizio dinanzi al giudice del lavoro di Catania, e di aver corrisposto la somma di Euro 250,00 a titolo di acconto, senza che venisse emessa alcuna fattura, deduceva che successivamente l’incarico si era estinto, in quanto egli era stato assunto dal Comune di Catania. Assumeva che, al momento del conferimento dell’incarico, era stato invitato a firmare, oltre al foglio a margine della procura, anche ulteriori fogli in bianco, in uno dei quali il professionista in seguito aveva predisposto arbitrariamente ed artatamente un contratto datato 13-2-2004 di incarico professionale.

Sosteneva, pertanto, che il comportamento posto in essere dal professionista era stato contrario ai principi di correttezza e buona fede, e violava il D.M. n. 585 del 1994, art. 5, comma 4. Chiedeva, di conseguenza, che venisse dichiarata la non debenza della somma ingiunta e disposta la revoca del provvedimento monitorio.

Nel costituirsi, il C. contestava la fondatezza dell’opposizione e ne chiedeva il rigetto.

Con sentenza depositata il 27-9-2005 il giudice adito rigettava l’opposizione.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il L., sulla base di tre motivi.

Il C. ha resistito con controricorso, depositando successivamente una memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Preliminarmente deve darsi atto della procedibilità del ricorso, rivelandosi infondate le deduzioni svolte dal resistente, secondo cui, poichè il ricorso era stato notificato due volte (la prima in data 29-11-2005 e la seconda il 22-12-2005), il termine di venti giorni prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 1 decorreva dalla prima notifica, e doveva, quindi, considerarsi tardivo il deposito effettuato in data successiva.

Si osserva, al riguardo, che, a norma dell’art. 387 c.p.c., il diritto d’impugnazione in cassazione non si consuma finchè non sia intervenuta una pronuncia d’inammissibilità o improcedibilità.

Ne consegue, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza, che la parte che abbia proposto un ricorso per cassazione senza provvedere al suo deposito nel termine previsto dalla legge, può validamente proporre un nuovo ricorso, se nel frattempo il termine per ricorrere non sia scaduto e non sia stata dichiarata l’improcedibilità del primo ricorso, dal momento che, in tale ipotesi, il diritto di impugnazione non può ritenersi consumato (Cass. Sez. 3, 3-3-2009 n. 5053; Cass. Sez. 2, 15-2-2007 n. 3386;

Cass. Sez. 1, 30-8-2004 n. 17411).

Nel caso di specie, al momento della proposizione del secondo ricorso (22-12-2005), non era intervenuta alcuna declaratoria di improcedibilità del primo, nè era scaduto il termine breve di sessanta giorni per impugnare, decorrente dalla data di notifica della sentenza (28-10-2005); sicchè, dovendosi ritenere validamente proposto tale ricorso, il termine di venti giorni fissato dal menzionato art. 369 c.p.c., comma 1 non poteva che decorrerà dalla data della sua notificazione. Tale termine è stato rispettato, essendo stato il ricorso depositato il 2-1-2006.

2) Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 320 c.p.c. e dell’art. 24 Cost..

Deduce che il giudice di pace, all’udienza del 10-10-2005, ha incomprensibilmente negato il rinvio chiesto dal procuratore al fine di ottenere la presenza dell’opponente, legittimamente impossibilitato ad essere presente per omessa comunicazione dell’ordinanza da parte della cancelleria. Sostiene che la mancata comparizione ha comportato una concreta lesione del diritto di difesa, non avendo il ricorrente potuto esporre le ragioni della sua opposizione. Aggiunge che il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, concretandosi nella violazione del diritto di difesa, si riverbera su tutti gli atti successivi e sulla sentenza, determinandone la nullità.

Il motivo è infondato.

Dall’esame degli atti del giudizio di merito (consentito dalla natura processuale della censura dedotta) si evince che il giudice di pace, all’udienza del 10-5-2005 (fissata, a scioglimento di riserva, per la comparizione delle parti e per l’esperimento del tentativo di conciliazione), nel dare atto che l’ordinanza fuori udienza risultava notificata il 5-5-2005, ha disatteso l’istanza di rinvio avanzata dal procuratore dell’opponente e ha dichiarato negativo l’esito del tentativo di conciliazione, stante l’assenza dell’odierno ricorrente, implicitamente ritenuta ingiustificata.

Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione dell’art. 320 c.p.c., in quanto, come è stato puntualizzato da questa Corte, nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il tentativo di conciliazione contemplato da tale norma non è dovuto quando sia stato precluso dall’ingiustificata assenza di una parte all’udienza di comparizione (Cass. Sez. 1, 12-3-1999, n. 2177; Cass. sez. 3, 5-4- 2005 n. 7069); nè è ipotizzabile alcuna lesione del diritto di difesa, essendo stato l’opponente posto, mediante la comunicazione dell’ordinanza, in condizioni di presenziare all’udienza.

3) Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, della violazione degli artt. 112 e 320 c.p.c. Rileva che sussiste un’evidente discrasia tra quanto avvenuto all’udienza del 10-5-2005 (allorchè il giudice di pace, dopo avere invitato le parti ad articolare i mezzi istruttori, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione) e quanto riportato in sentenza (nella quale lo stesso giudice ha affermato che la prova non era stata ammessa per l’incapacità a testimoniare dei testi indicati). Fa presente che, se quanto scritto in sentenza fosse stato evidenziato in udienza, l’opponente avrebbe potuto esporre le proprie ragioni relativamente all’ammissione dei testi.

Il motivo, nella parte in cui denuncia la nullità della sentenza per la sua discordanza con il verbale di udienza, è infondato, in quanto il codice di rito non prevede alcuna nullità della sentenza per il caso di inesatta esposizione nella stessa delle vicende processuali.

La dedotta discordanza imponeva solo di non censurare l’affermazione d’incapacità a deporre dei testi, contenuta nella sentenza impugnata, bensì la valutazione di “non necessità di ulteriore istruzione processuale”, che costituiva l’effettiva ragione che aveva indotto il giudice di pace, in udienza, a disattendere l’istanza di ammissione della prova testimoniale articolata dall’opponente; fermi, peraltro, i limiti del sindacato di equità.

Come è stato puntualizzato da questa Corte, infatti, la censura dedotta in ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace, adito, come nel caso in esame, per una controversia non eccedente gli Euro 1.100,00, per non aver questi ammesso la prova testimoniale dedotta, ritenendo sufficienti le risultanze processuali acquisite, è sostanziale, perchè attiene alla valutazione delle prove, e quindi è ammissibile soltanto per superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali e dai principi informatori della materia. Tra questi ultimi, peraltro, si colloca il principio che affida al giudice il potere di valutare la rilevanza della prova, cioè la sua utilità per il caso da decidere, che è esclusa sia quando il mezzo di prova tende a provare circostanze paci fiche o fatti non contestati, sia quando in atti sussistono elementi sufficienti a dimostrare i fatti di cui si vuole fornire la prova (Cass. Sez, 3, 31-5-2005 n. 11580).

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., il motivo è inammissibile, alla luce del principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito (Cass. Sez. 1, 24-2- 2006 n. 4191; Cass. Sez. 5, 6-12-2004 n. 21860).

4) Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, della contraddittorietà e insufficienza della motivazione, non contenendo la sentenza impugnata alcun accenno all’eccezione, sollevata dall’opponente, di nullità della clausola penale dei contratto di mandato azionata in giudizio, che prevedeva che nel caso di revoca anche implicita del mandato il L. avrebbe dovuto versare comunque il saldo.

La censura è inammissibile, in quanto le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2 non sono ricorribili in cassazione per vizi di motivazione, salvo che questa sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà (Cass. Sez. Un. 14-1-2009 n. 564; Cass. Sez. 2, 28-3-2007 n. 7581; Cass. Sez. 1, 1-2-2007 n. 2215). Nel caso in esame, non ricorre certamente un’ipotesi di mancanza assoluta di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice di pace ha dato sufficiente conto delle ragioni della sua decisione, e il vizio dedotto dal ricorrente involge una questione irrilevante ai fini della risoluzione della controversia. Il giudice di merito, infatti, ha ritenuto che con il ricorso per decreto ingiuntivo l’opposto aveva chiesto il pagamento del compenso professionale per l’attività di patrocinio legale svolta nell’interesse dell’opponente, non già il pagamento di una penale; sicchè si palesa del tutto inconferente il riferimento ad una clausola penale della cui esistenza e validità non è fatto alcun cenno nella sentenza impugnata e della quale, pertanto, non si è tenuto conto ai fini della decisione.

5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011

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