Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17437 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 17/06/2021), n.17437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2701/2020 proposto da:

J.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO

61, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO DALLA BONA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA SEZIONE DI

VICENZA in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 10123/2019 del TRIBUNALE di

VENEZIA, depositato il 26/11/2019 R.G.N. 3351/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con decreto 26 novembre 2019, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso di J.T., cittadino gambiano, avverso il decreto della Commissione Territoriale di Vicenza, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. esso riteneva non credibile la vicenda personale del richiedente, per contraddittorietà delle versioni rese in sede di audizione amministrativa (abbandono del Gambia per timore di essere ucciso dal fratello, malato di mente, che lo aveva più volte angariato e aggredito fisicamente, così rendendogli impossibile la convivenza) e in sede giudiziale (impazzimento del fratello, che poi lo aveva violentemente percosso, per effetto di una magia nera dello zio, che pure aveva picchiato il richiedente mandandolo all’ospedale per tre settimane e che era andato a casa, dove egli viveva con la madre e il fratello, dopo la morte del padre, “perchè voleva prendere l’eredità”, nonostante la loro opposizione e che litigava sempre il fratello): in ogni caso, di natura familiare;

3. il Tribunale negava la ricorrenza dei presupposti tanto delle protezioni maggiori (in particolare riferimento a quella sussidiaria, esclusa l’esistenza di un concreto pericolo per la popolazione civile in Gambia, tornato dopo la dittatura dell’ex presidente J.Y. alla democrazia con una politica di riforme istituzionali e di ripristino della libertà fondamentali, sulla base di fonti internazionali ufficiali specificamente indicate), tanto di quella umanitaria, da valutare secondo la legge anteriore al D.L. n. 113 del 2018, applicabile ratione temporis, in assenza di credibilità del richiedente, neppure da ritenere particolarmente integrato in Italia, sulla sola base di una serie di rapporti di lavoro a tempo determinato;

4. con atto notificato il 27 dicembre 2019, lo straniero ricorreva per cassazione con cinque motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce nullità del decreto per error in procedendo e violazione e falsa applicazione del D.L. n. 13 del 2007, art. 3, comma 1, lett. d), commi 4 e 4 bis, conv. in L. n. 46 del 2017, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35, 35 bis, art. 32, comma 3, artt. 112,113,158 c.p.c., art. 161 c.p.c., comma 1, art. 111 Cost., per erronea decisione del Tribunale in composizione collegiale su tutte le domande, invece da tenere distinte in particolare le due di protezione internazionale da quella umanitaria (da decidere dal Tribunale in composizione monocratica e per questa ragione da separare dalle altre), con vizio di ultrapetizione per superamento, in riferimento alla protezione umanitaria, dei limiti posti dalle procedure regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, oltre che per mancanza di ricerca delle fonti di diritto correttamente applicabili alla vicenda del richiedente, richiamate le disposizioni del cd. “Decreto Minniti”, la circolare del CSM 2017/2019 sulla formazione delle tabelle in materia di organizzazione degli uffici in riferimento alla materia di immigrazione (primo motivo);

2. al di là di una formulazione promiscua del motivo, non tale tuttavia da rendere impossibile ricondurre i vizi denunciati a specifici motivi di impugnazione, atteso che le doglianze, anche se cumulate, sono formulate in modo tale da consentire un loro ordinato esame separato quali motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790), esso è infondato;

2.1. premesso, in riferimento ai profili (peraltro scarsamente conducenti) del rapporto tra diritto di asilo e le misure suindicate, che la previsione delle situazioni finali dei tre istituti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 (adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 e di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6) attuano e regolano interamente il diritto di asilo, senza più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto dell’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (Cass. 26 giugno 2012, n. 686; Cass. 15 settembre 2020, n. 19176), la doglianza si concentra essenzialmente sul profilo processuale della differente composizione del Tribunale in relazione alle domande di protezione internazionale maggiori e umanitaria, con riferimenti puramente argomentativi all’esigenza della sua specializzazione;

2.2. anche prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 3, lett. a), (conv. con modif. in L. n. 132 del 2018), la proposizione, con un unico ricorso, dell’azione finalizzata ad ottenere la protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e di quella per la protezione umanitaria comporta la trattazione unitaria di tutte le domande da parte della sezione specializzata del tribunale, in composizione collegiale, secondo il rito camerale previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, in ragione della profonda connessione, soggettiva e oggettiva, esistente tra le domande, oltre che della prevalenza della composizione collegiale su quella monocratica, sancita dall’art. 281 nonies c.p.c., ed in attuazione del principio della ragionevole durata del processo (Cass. 2 luglio 2020, n. 13575): pure volendo prescindere dall’evidente carenza di interesse (tenuto conto, tra l’altro, della maggiore garanzia per la parte di una decisione assunta dal giudice in composizione collegiale piuttosto che monocratica) di una doglianza per mero vizio del processo, senza prospettazione anche delle ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato per la parte una lesione del diritto di difesa, o altro pregiudizio per la decisione di merito, posto che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26831; Cass. 20 novembre 2020, n. 26419);

3. il ricorrente deduce poi violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., artt. 6, 47 CEDU, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 27, comma 1 bis, art. 35 bis, commi 8 e 9, per la mancata sottoposizione al contraddittorio degli elementi posti (come già dalla Commissione Territoriale anche) dal Tribunale a base della propria decisione, che ciò avrebbe dovuto fare, e non ha invece fatto, indicando quanto meno le informazioni acquisite d’ufficio ed assegnare un termine per il loro esame e consentire l’esercizio del diritto di difesa (secondo motivo);

4. esso è inammissibile;

4.1. difetta di specificità il motivo di ricorso per cassazione con il quale si censuri l’omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI (country of origin information) acquisite d’ufficio, ove esso non indichi in quale modo la loro omessa conoscenza da parte del richiedente abbia inficiato il giudizio conclusivo del giudice, nè si alleghino nel ricorso altre e diverse fonti di conoscenza che si pongano in contrasto con le informazioni acquisite dal tribunale (Cass. 20 gennaio 2021, n. 899);

4.2. nè l’omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI, assunte d’ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, lede il suo diritto di difesa, poichè in tal caso l’attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell’inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processuali, a condizione che il tribunale renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento (come nel caso di specie: a pg. 8 del decreto), al fine di consentirne l’eventuale critica in sede di impugnazione; sussistendo, invece, violazione del diritto di difesa del richiedente quando questi abbia esplicitamente indicato le COI, ma il giudice ne utilizzi altre, di fonte diversa o più aggiornate, che depongano in senso opposto a quelle offerte dal ricorrente, senza prima sottoporle al contraddittorio (Cass. 11 novembre 2019, n. 29056);

5. il ricorrente deduce una questione di legittimità costituzionale, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 27, comma 1 bis, art. 35 bis, commi 8 e 9, in riferimento all’art. 24 Cost., art. 47 CEDU, art. 117 Cost., comma 1, nella parte in cui le norme suelencate prevedono che la Commissione territoriale possa raccogliere prove senza consentire lo svolgimento al richiedente di un’adeguata attività difensiva (terzo motivo);

6. esso è inammissibile;

6.1. il motivo di ricorso per cassazione è, infatti, diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l’annullamento da parte della Corte; essendo infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall’interessato, oltre che prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purchè essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass. 9 luglio 2020, n. 14666);

6.2. inoltre, è analogamente viziato il motivo di ricorso per cassazione con il quale si chieda di dichiarare la non manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale e di rimetterne l’esame alla Corte costituzionale, ove, come nel caso di specie, contenga soltanto la generica deduzione dell’illegittimità di una norma e non anche l’indicazione delle ragioni di contrasto con le disposizioni costituzionali eventualmente individuate (Cass. 13 maggio 2005, n. 10123; Cass. 26 novembre 2019, n. 30738);

7. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nel testo anteriore al D.Lgs. n. 13 del 2017, per il mancato esame di ricorrenza dei requisiti di concessione della protezione umanitaria, sul presupposto che l’assenza delle ragioni di riconoscimento delle misure maggiori escludesse anche la residuale, dovendo il Tribunale comunque svolgere di propria iniziativa una tale indagine (quarto motivo);

8. anch’esso è inammissibile;

8.1. il motivo è affetto da una genericità assoluta, in assenza di alcuna allegazione dei requisiti della misura invocata, posto che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti: essendo tuttavia necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato, fornendo elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. 2 luglio 2020, n. 13573); ed è onere del richiedente allegare fatti specifici e diversi, a seconda della forma di protezione invocata, fondandosi ognuna su differenti causae petendi (Cass. 31 marzo 2020, n. 7622);

9. il ricorrente deduce infine violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, artt. 6,14, per l’erronea esclusione di credibilità del richiedente in ragione della sua situazione di disagio e di violenza familiare, in assenza di previo accertamento di effettività della protezione rispetto alla mancata allegazione di averla ricercata (quinto motivo);

10. esso è infondato;

10.1. la natura familiare della vicenda, neppure posta in discussione come tale dal richiedente, non è deducibile come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal d.lg. 251/2007, trattandosi di “vicenda privata” estranea al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello status di rifugiato (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b), (Cass. 1 aprile 2019, n. 9043; Cass. 23 ottobre 2020, n. 23281; Cass. 2 novembre 2020, n. 24214);

11. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA