Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17436 del 31/08/2016
Cassazione civile sez. III, 31/08/2016, (ud. 10/12/2015, dep. 31/08/2016), n.17436
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17268-2013 proposto da:
AIFA AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO, (OMISSIS) in persona del legale
rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per
legge;
– ricorrente –
contro
ALFA OSSIGENO SRL in persona dell’amministratore unico e legale
rappresentante Dott. P.P., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 167, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI RABACCHI, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2330/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 23/04/2013, R.G.N. 7062/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/12/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato MARINA RUSSO per l’Avvocatura Generale dello Stato;
udito l’Avvocato GIOVANNI RABACCHI;
dito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale, assorbito l’incidentale condizionato.
Fatto
I FATTI
Nel maggio del 2012 il Tribunale di Roma rigettò la domanda, proposta dalla s.r.l. Alfa Ossigeno, di condanna dell’Alfa alla restituzione di importi indebitamente corrisposti dall’attrice per prestazioni eseguite in sede di procedura di autorizzazione all’immissione sul mercato di ossigeno e protossido di azoto.
La corte di appello di Roma, investita dell’impugnazione proposta dalla società, la accolse, rilevando la violazione e la mancata applicazione, da parte dell’Agenzia convenuta, dell’allegato 2 punto Il del D.M. 24 maggio 2004, di rideterminazione delle tariffe, come modificato con comunicato di rettifica pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3.8.2004.
Osservò, in particolare, la Corte territoriale che, mentre nel testo originario si prevedeva l’applicabilità della tariffa de qua ai soli medicinali compresi nel formulario nazionale della farmacopea ufficiale (e cioè ai soli prodotti di cui era consentita la preparazione galenica), la modificazione normativa consentiva l’applicazione della tariffa ridotta a tutti i medicinali a denominazione comune. Per la cassazione della sentenza della Corte capitolina l’Aifa ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo di censura.
Resiste con controricorso la s.r.l. Alfa Ossigeno.
Diritto
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con il primo ed unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al combinato disposto del D.Lgs. n. 219 del 2006, art. 158, comma 11, lett. A) nonchè del punto 11 dell’allegato 2 del D.M. 24 maggio 2004.
Lamenta parte ricorrente un fraintendimento in parte qua, da parte della Corte di merito, del testo del D.M. 24 maggio 2004 come modificato dal comunicato del Ministero della salute del 3 agosto 2004.
Il motivo è privo di pregio.
Se, da un canto, appare erronea l’affermazione della Corte territoriale nella parte in cui ritiene modificato il punto 11 dell’allegato 2 del D.M. di cui in narrativa, tale errore appare ininfluente ai fini del decidere, poichè il testo in parola risulta essere sempre stato, sin dall’origine (come correttamente rileva parte contro ricorrente), e quindi fin dalla pubblicazione del 3 giugno 2004, formulato nei termini che hanno correttamente indotto il giudice d’appello ad accogliere l’impugnazione della Alfa Ossigeno, con motivazione scevra da errori logico-giuridici, che in questa sede va, pertanto, confermata, poichè (come ancora osserva la difesa dell’Alfa Ossigeno) la messa in commercio di prodotti come l’ossigeno e il protossido di azoto non postula alcuna attività di controllo, onde il pagamento della relativa tariffa in misura standard e non ridotta sarebbe privo di qualsiasi giustificazione causale, essendo tale pagamento previsto per l’ipotesi in cui l’Agenzia dovesse verificare la eventuale pericolosità del medicinale.
Il ricorso è pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 5200, di cui 200 per spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2016