Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17436 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15898-2017 proposto da:

C.P., M.P., L.S., M.M.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PILO ALBERTELLI 1, presso lo

studio dell’avvocato LUCIA CAMPOREALE, rappresentati e difesi

dall’avvocato SALVATORE STARA;

– ricorrenti –

contro

DI FARMA SPA, in persona dell’amministratore delegato PIER VITTORIO

SIGURANI, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIANO

MANCA;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 266/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 06/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/04/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione 18-1-2011 la Difarma SpA convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari M.M.A., L.S., M.P. e C.P. per sentir dichiarare inefficace nei suoi confronti ex art. 2901 c.c. due atti pubblici costitutivi di fondo patrimoniale, entrambi stipulati in data 20-1-2006, con i quali i coniugi M.M.A. e L.S. (primo atto) e M.P. e C.P. (secondo atto) avevano rispettivamente vincolato gli unici beni immobili di loro proprietà.

A sostegno della domanda la società attrice espose che era creditrice, per forniture di merci e medicinali, della somma di Euro 360.273,18 nei confronti dei fratelli M.A. e M.P., nella loro qualità di soggetti della comunione ereditaria titolare della gestione provvisoria della Farmacia Eredi M. dr O., che la società stessa aveva rifornito dal 1991 sino al 31-102010 (data di cessazione dell’attività per non avere gli eredi conseguito la laurea in farmacia che avrebbe loro consentito di concorrere per la titolarità della farmacia); in particolare, detta esposizione debitoria, costante nel tempo almeno sino al 2002, ammontava, alla data dei 20-1-2006 (data di costituzione dei fondi), ad Euro 271.553,33.

Si costituirono i convenuti ed eccepirono, in via preliminare, l’intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2903 c.c., in quanto i detti atti del 2006 avevano valenza meramente confermativa di due precedenti atti costitutivi di fondo patrimoniale, stipulati entrambi in data 26-1-2004; nel merito chiesero il rigetto della domanda.

Con sentenza 622/2014 del 1-2-2014 l’adito Tribunale accolse la domanda, rigettando la sollevata eccezione di prescrizione; in particolare, a tale ultimo riguardo, rilevò che i due atti costitutivi di fondo patrimoniale del 20-1-2006, oggetto di causa, erano distinti da quelli del 26-1-2004 ed avevano oggetto beni differenti; nello specifico, i fondi patrimoniali del 2004 avevano rispettivamente ad oggetto le quote di 1/2 pro indiviso dell’immobile (in origine appunto indiviso) di proprietà di ciascuno dei fratelli M., mentre i fondi patrimoniali del 2006 avevano ad oggetto non più le quote indivise, bensì l’intera proprietà dei singoli appartamenti attribuiti a ciascuno dei fratelli in sede di divisione.

Con sentenza 266/2017 del 6-4-2017 la Corte d’Appello di Cagliari ha rigettato il gravame proposto da M.M.A., L.S., M.P. e C.P..

In particolare la Corte territoriale, nel confermare il rigetto della sollevata eccezione di prescrizione, ha ribadito che il relativo termine doveva farsi decorrere dagli atti di costituzione di fondo patrimoniale del 2006, non ritenendo che il vincolo del 2006 fosse solo confermativo di quello del 2004; nello specifico, infatti, la Corte, pur considerando in astratto corretta la teoria della “surrogazione reale del bene vincolato” (secondo cui, per analogia con il disposto dell’art. 2825 c.c., in caso di divisione, il vincolo del fondo si trasporta automaticamente su beni attribuiti ai coniuge in proprietà esclusiva), ha evidenziato che, tuttavia, nel caso di specie, siffatto principio non poteva trovare applicazione; ed invero, in primo luogo, le parti, nell’atto di divisione del 2006, non avevano dato atto che i beni attribuiti (con detta divisione) in proprietà esclusiva restassero vincolati al fondo patrimoniale del 2004 ma avevano costituito un nuovo fondo patrimoniale; in secondo luogo, anche il tenore letterale dell’atto di costituzione del fondo non lasciava alcun dubbio interpretativo, atteso che lo stesso era intitolato “costituzione di fondo patrimoniale”, senza alcun riferimento agli atti costitutivi del fondo patrimoniale del 2004 e, al contrario, con specifica previsione della costituzione del fondo sui beni oggetto di proprietà esclusiva; in ultimo, poi, i coniugi L.S. e M.M.A., genitori di un figlio ancora minorenne, nel richiedere al Giudice tutelare l’autorizzazione alla stipula della divisione, avevano precisato essere loro intenzione, dopo la divisione, di costituire in fondo patrimoniale la piena proprietà dell’unità abitativa assegnata alla M..

La Corte, inoltre, nel merito, ha ribadito la sussistenza dei presupposti per l’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c.; in particolare, in primo luogo, del pregiudizio arrecato con l’atto dispositivo alla garanzia patrimoniale generica, ex art. 2740 c.c., posto che i coniugi non avevano neanche allegato di essere proprietari di altri beni immobili, sicchè non vi era dubbio che con la costituzione del fondo avevano determinato il detto pregiudizio; in secondo luogo, del “consilium fraudis”, posto che già nel 2006 era prevedibile che, in seguito alla cessazione dell’attività di farmacia, i fratelli M. non avrebbero potuto pagare i loro debiti (cessazione dell’attività pressochè certa, atteso che i detti fratelli non avevano il necessario titolo per la continuazione della stessa) e che i debitori avevano optato per la costituzione del fondo patrimoniale solo dopo diversi anni dalla celebrazione del matrimonio e sul filo dei cinque anni anteriori alla data di cessazione dell’attività (data certa fissata per legge).

Avverso detta sentenza M.M.A., L.S., M.P. e C.P. propongono ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi ed illustrato da successiva memoria.

Resiste con controricorso la Difarma SpA.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 713,1100, 111,1112, 1113,1114,1115 e 1116 c.c. nonchè artt. 167,2901,2903,1362,1364,1365,1366 e 1367 c.c., si dolgono che la Corte territoriale abbia rigettato a sollevata eccezione di prescrizione, non considerando la natura meramente confermativa degli atti del 2006 rispetto agli atti di costituzione dei fondi patrimoniali del 2004; in particolare lamentano che la Corte non abbia tenuto conto che i beni oggetto dei detti fondi erano gli stessi, non potendo la divisione di beni indivisi cambiare l’entità e qualità dei beni stessi ma solo determinare la surroga del bene “diviso” a quello “indiviso”; al riguardo sostengono che nel 2006 non si era dato vita ad un nuovo fondo ma solo ad una “precisazione-specificazione” di quello del 2004; in tal senso dovevano essere interpretati gli atti di costituzione del fondo del 2006 e l’atto di divisione; la Corte, invece, violando i canoni interpretativi di cui agli artt. 1362-1377 c.c., aveva dato rilievo solo al dato “meramente formale” dell’intestazione degli atti del 2006 (“costituzione di fondo patrimoniale”), senza procedere alla interpretazione delle clausole nel loro contesto complessivo e senza tener conto nè della “comune intenzione delle parti” di dare seguito al fondo patrimoniale già esistente dal 2004 (e non di costituire un nuovo fondo) nè dell’inutilità della costituzione ex novo di un fondo.

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 2901 c.c., art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.c., comma 4, artt. 110,111,112 e 113 TULS, si dolgono che la Corte territoriale, contrariamente a quanto emerso dalle risultanze processuali, abbia ritenuto che essi ricorrenti avessero la possibilità di prevedere quanto accaduto nel (OMISSIS) (e cioè che, all’approssimarsi della cessazione dell’attività, o ancor prima, non sarebbero stati più in grado di pagare i debiti scaduti attraverso gli incassi).

Con il terzo motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 2740 e 2901 c.c., art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 4, artt. 110,111,112 e 113 TULS, si dolgono che la Corte territoriale, senza dare adeguato conto delle ragioni in fatto e diritto della decisione, abbia dato esclusiva rilevanza alla mancanza, nel patrimonio di essi ricorrenti, di altri beni immobili, senza invece considerare che gli stessi avevano un credito (per la buonuscita) nei confronti del nuovo titolare della farmacia (senza che a nulla rilevasse la occasionale, contingente e non prevedibile circostanza che per far valere detto diritto era stato instaurato un giudizio).

Con il quarto motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 167 e 2901 c.c., art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 4, artt. 110,111,112 e 113 TULS, si dolgono che la Corte territoriale abbia ritenuto sussistente la consapevolezza di essi ricorrenti di arrecare pregiudizio, con la costituzione dei fondi, alle ragioni dei creditori; in particolare lamentano che, al riguardo, la Corte non abbia considerato che essi riponevano il giusto affidamento, per dati normativi e fattuali, nella circostanza che non sarebbero stati privati della gestione della Farmacia e, in subordine, che avevano diritto ad una cospicua buonuscita.

I motivi sono tutti inammissibili e/o comunque infondati.

Il primo motivo è inammissibile, risolvendosi, sub specie di violazione di legge, in una inammissibile critica alle valutazioni espresse dalla Corte territoriale in ordine al contenuto dell’atto di divisione e degli atti di costituzione del fondo patrimoniale.

Come infatti ripetutamente affermato da questa S.C., “l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali” (Cass. 27136/2017; conf. Cass. 2465/2015, Cass. 14355/2016); da ultimo questa S.C. ha ribadito che “l’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 11254/2018).

La censura, nel caso di specie, risulta sì dedotta con il formale riferimento alle norme di interpretazione del negozio asseritamente violate (1362, 1363 e 1367 c.c.), senza tuttavia che sia stato adeguatamente precisato in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali; in particolare la doglianza non tiene in considerazione che la Corte, prescindendo da ogni valutazione sull’identità o meno tra i beni oggetto dei fondi patrimoniali del 2004 e quelli del 2006, ha correttamente accertato la volontà delle parti di costituire un nuovo fondo patrimoniale, procedendo, nel rispetto dei canoni ermeneutici di legge, ad un esame complessivo sia dell’atto di divisione del 2006 sia dell’intero contenuto degli atti costitutivi del fondo e dell’istanza di autorizzazione presentata al Giudice tutelare; al riguardo la Corte ha infatti evidenziato: che nella divisione non era stato dato atto che i beni con lo stesso attribuiti in proprietà esclusiva fossero rimasti vincolati al fondo patrimoniale costituito nel 2004 sulle quote indivise; che, al contrario, negli atti di costituzione del 2006, espressamente ed indicativamente intitolati “costituzione di fondo patrimoniale” e valutati nella loro interezza, mancava qualsiasi riferimento agli atti costitutivi del 2004; che, in ultimo, anche nell’istanza al giudice tutelare i coniugi M.- L. avevano espressamente ribadito che era loro intenzione costituire in fondo patrimoniale i beni assegnati con la divisione in via esclusiva alla M..

La Corte, pertanto, non si è limitata al senso letterale delle parole nè ha interpretato singolarmente le clausole, ma ha correttamente ricercato la volontà delle parti valutando i menzionati documenti nel loro complesso; nè può ritenersi, come sostenuto dai ricorrenti, che la costituzione di un fondo patrimoniale “ex novo” fosse senza senso, non potendosi dubitare che, in mancanza di detta espressa costituzione, sarebbe restato quantomeno incerto l’oggetto del fondo medesimo, essendo dubbia la sostenuta applicazione analogica dell’art. 2825 c.c..

Il secondo, terzo e quarto motivo sono tutti inammissibili in quanto si risolvono in una critica, non consentita in sede di legittimità, alla valutazione operata dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza degli elementi della proposta azione revocatoria; nello specifico, poi, del tutto irrilevante è la considerazione concernente la sussistenza, nel patrimonio dei ricorrenti, di altre e (peraltro) eventuali ragioni creditorie, non potendosi dubitare che la costituzione in fondo patrimoniale degli unici beni immobili di proprietà renda di per sè, a prescindere quindi dalla presenza o meno di liquidità, più incerta o difficile la soddisfazione del credito, e quindi consenta di ritenere la sussistenza del necessario presupposto dell’eventus damni (conf., tra le tante, Cass. 1902/2015).

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 8.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura dei 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA