Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17436 del 19/08/2011

Cassazione civile sez. II, 19/08/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 19/08/2011), n.17436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. MERCALLI 15, presso lo studio

dell’avvocato PISELLI PIERLUIGI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CAVALLARO ANTONINO;

– ricorrente –

contro

MU.AN. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMINO STEFANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1084/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 06/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato Esterini Giovanni con delega depositata in udienza

dell’Avv. Cavallaro Antonino difensore del ricorrente che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12-1-1999, M.E. conveniva dinanzi al Tribunale di Catania Mu.An., esponendo che con scrittura privata in data 3-8-1998, la convenuta gli aveva promesso in vendita, libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, un terreno agricolo con annesso fabbricalo rurale sito in (OMISSIS), per il prezzo di complessive L. 700.000.000, di cui L. 265.000.000 versate all’atto della stipula del preliminare e L. 435.000.000 da corrispondere alla stipula dell’atto pubblico, prevista entro e noti oltre il 31-12-1998. L’attore affermava che aveva invitato la Mu. per il giorno 17-12-1998 dinanzi al notaio Basso per la stipula dell’atto pubblico, ma la convenuta non si era presentata e con telegramma del 29-12-1998 aveva chiesto un rinvio. Ciò posto e atteso che l’immobile risultava gravato da ipoteca iscritta il 9-7-1993 per L. 17.391.000.000, il M., stante l’inadempienza della convenuta, chiedeva pronunciarsi sentenza che tenesse luogo del contratto non concluso, autorizzando l’attore a trattenere dal residuo prezzo la somma occorrente per la liberazione dell’immobile dell’ipoteca e condannano la resistente, in caso di incapienza di tale importo, al pagamento delle ulteriori somme occorrenti.

Nel costituirsi, la Mu. contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto, eccependo la simulazione del preliminare, stipulato a garanzia di un prestito che la convenuta si impegnava ad estinguere “in un temine ragionevole” e con gli interessi legali.

Con sentenza depositata il 29-5-2001 il Tribunale adito rigettava la domanda, rilevando che l’attore non aveva prodotto certificato di destinazione urbanistica in corso di validità.

Avverso tale sentenza proponevano appello principale il M. e appello incidentale la Mu..

Con sentenza depositata il 6-11-2004 la Corte di Appello di Catania rigettava il gravame principale e dichiarava inammissibile quello incidentale.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il M., sulla base di quattro motivi.

La Mu. ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 184 c.p.c. Assume che la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto infondato il motivo di gravame con il quale era stata dedotta la mancata concessione dei termini previsti dalle citate disposizioni di legge, non cogliendo il senso delle censure mosse. Rileva, infatti, che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, il termine assegnato dal Tribunale all’udienza di prima comparizione del 23-3-1999 per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio era quello previsto dall’art. 180 c.p.c., e non dall’art. 183 c.p.c., comma 5; e che il giudice di primo grado aveva assegnato il termine ex art. 184 c.p.c. per produrre nuovi documenti o richiedere nuovi mezzi di prova alla prima udienza di trattazione del 19-10-1999, senza che nessuna parte ne avesse fatto richiesta, negando invece l’assegnazione di tale termine alla successiva udienza del 15-2-1999, quando l’attore ne aveva fatto rituale istanza.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

Come è stato puntualizzato da questa Corte, qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il “thema decidendum” e il “thema probandum”, l’appellante che faccia valere tale nullità -una volta escluso che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice- non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il “thema decidendum” sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all’art. 183 c.p.c., comma 5, e quali prove sarebbero state dedotte, poichè in questo caso il giudice d’appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l’esercizio delle attività deduttive e istruttorie non potute svolgere in primo grado (Cass. sez. 1, 9-4-2008 n. 9169).

Il ricorrente, pertanto, non avrebbe potuto limitarsi a denunciare la violazione degli artt. 183 e 184 c.p.c., ma avrebbe dovuto specificare le attività che avrebbe in concreto inteso compiere nel giudizio di merito e che sono rimaste compromesse o pregiudicate dai dedotti vizi in procedendo. In mancanza di tali indicazioni, il motivo in esame si rivela aspecifico.

2) Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. Sostiene che la Corte di Appello ha errato nel rigettare il motivo di gravame con il quale si deduceva che, poichè la produzione del certificato di destinazione urbanistica non attiene ai fatti posti a fondamento della domanda, che devono essere provati dall’attore, in mancanza del predetto certificato il Tribunale non avrebbe dovuto rigettare la domanda, perchè non provata, ma avrebbe dovuto disporre l’acquisizione di tale atto, avvalendosi dei suoi poteri officiosi.

La censura è infondata.

La disposizione della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18, comma 2 che sancisce la nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, quando ad essi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata, comporta l’esigenza di allegazione del detto certificato per la stipulazione del contratto definitivo o per la sentenza di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, di cui all’art. 2932 c.c. Correttamente, pertanto, la Corte di Appello ha ritenuto che, ai fini dell’accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica, gravasse sull’attore l’onere di produrre il certificato in parola. La sentenza emessa ex art. 2932 c.c., infatti, in tanto può produrre gli effetti del contratto non concluso, in quanto accerti la sussistenza dei requisiti di validità del contratto stesso (Cass. Sez. 2, 13-8-1996 n. 7552); sicchè è evidente che incombe sulla parte che invoca tale sentenza l’onere di provare la sussistenza delle condizioni richieste per la validità del trasferimento.

3) Con il terzo motivo il ricorrente si duole della insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Sostiene che la Corte di Appello ha errato nel ritenere inidoneo, in quanto già scaduto, il certificato di destinazione urbanistica prodotto dal l’appellante, che era invece perfettamente efficace al momento della sua produzione in giudizio.

Il motivo è inammissibile, non avendo alcuna attinenza con le ragioni poste a base della decisione. La Corte di Appello, infatti, pur rilevando che l’appellante aveva prodotto un certificato di destinazione urbanistico “ormai scaduto”, non ha dichiarato l’inefficacia di tale documento, nè ha fatto ridiscendere da essa il rigetto della domanda attrice: tale pronuncia, come emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata, è stata basata esclusivamente sulla ritenuta mancanza di prova certa in ordine all’effettiva titolarità in capo alla convenuta del diritto di proprietà del quale l’attore ha chiesto il trasferimento ex art. 2932 c.c.4) Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 112 c.p.c. Deduce che la Corte di Appello non poteva rilevare la mancanza di prova della proprietà del bene oggetto del preliminare in capo alla promettente venditrice, non avendo la controparte sollevato alcuna eccezione sul punto. Fa presente, comunque, che il giudice del gravame ha erroneamente ritenuto la mancanza di prova certa in ordine alla titolarità dell’immobile in capo alla convenuta in base a una lettura superficiale dei documenti in atti.

Il motivo, nella parte in cui denuncia il vizio di ultrapetizione, è infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la questione relativa all’appartenenza alla convenuta dell’immobile dalla stessa promesso in vendita non attiene alla legittimazione passiva, ma alla eseguibilità del contratto preliminare, in quanto presupposto necessario per l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto è che il promittente venditore sia proprietario del bene oggetto del contratto preliminare, dovendosi in mancanza ritenere precluso l’utile esperimento dell’azione ex art. 2932 c.c.. Il giudice di merito, pertanto, ben poteva rilevare anche d’ufficio l’eventuale insussistenza di tale imprescindibile requisito.

Appaiono invece meritevoli di accoglimento le censure mosse nella seconda parte del motivo in esame, con le quali si denunciano sostanzialmente vizi di motivazione, rimproverandosi alla Corte di merito la superficialità con cui ha proceduto all’esame dei documenti in atti, e il modo “incredibile” e “sorprendente” con cui dagli stessi ha tratto argomenti per sostenere la mancanza di prova circa la titolarità esclusiva del bene in capo alla Mu..

La Corte di Appello ha ritenuto che gli elementi acquisiti dimostravano: a) l’Inesattezza delle indicazioni catastali contenute nel preliminare, perchè nella visura catastale in atti, eseguita il 3-1-1998 la partita (n. 26632) era diversa da quella indicata nel preliminare (n. 4517), e la particella n. 63 risultava di minore estensione; b) l’incertezza in ordine alla titolarità esclusiva del diritto di proprietà, giacchè la visura eseguita in data 28-12-1998 dal notaio Ivan Basso, su incarico del M., aveva riguardato congiuntamente la Mu. e tale F., e l’ipoteca riscontrata in tale occasione risultava iscritta nei confronti di ” Mu.An. ed altri”.

Sulla base di tali rilievi, il giudice territoriale ha concluso affermando che non era stata offerta prova idonea che la convenuta fosse proprietaria esclusiva del bene promesso in vendita.

Tale convincimento, ad avviso di questa Corte, noe appare sorretto da una motivazione sufficiente e congrua sul piano logico. E’ evidente, infatti, che la proprietà del bene in capo alla promittente venditrice, non contestata dalla convenuta e risultante dalla visura catastale, non poteva essere esclusa sol perchè il notaio aveva chiesto tale visura anche nei confronti di altra persona (essendo verosimile, come dedotto dal ricorrente, che si trattasse del precedente proprietario dell’immobile nell’ultimo ventennio) e l’ipoteca era stata iscritta nei confronti di ” Mu. ed altri” (ben potendo trattarsi di ipoteca riguardante, oltre ai beni della convenuta, anche altri beni di proprietà di terzi); nè, tanto meno, legittimava di per sè una simile conclusione la rilevata inesattezza delle indicazioni catastali contenute nel preliminare (dovendosi piuttosto verificare se nel contratto preliminare il bene era stato sufficientemente individuato e determinato). La Corte territoriale, pertanto, non ha sottoposto ad una approfondita disamina logica gli elementi presi in considerazione.

Poichè i rilevati vizi di motivazione riguardano un punto decisivo della controversia, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto. Il giudice del rinvio che si individua in altra Sezione della Corte di Appello di Catania, provvederà anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi due motivi, dichiara inammissibile il terzo, accoglie parzialmente il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011

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