Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17436 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 17/06/2021), n.17436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1668/2020 proposto da:

S.M.A.R., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TRIONFALE n. 5637, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

FERABECOLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA

U.T.G. DI MILANO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato

e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui

Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 9257/2019 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 22/11/2019 R.G.N. 49058/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Milano, con il provvedimento n. 9257 del 22.11.2019, ha rigettato il ricorso proposto da S.M.A.R., cittadino del Bangladesh, avverso il diniego della competente Commissione territoriale in ordine alle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 e della protezione umanitaria.

2. Il richiedente, in sintesi, aveva dichiarato di avere lasciato il suo paese di origine per motivi politici in quanto membro del partito (OMISSIS) per la qual ragione aveva subito una aggressione nel 2013 e minacce di sequestro; aveva specificato che la polizia non accettò la denuncia perchè egli non aveva prove e testimoni da offrire e che in caso di ritorno in Bangladesh temeva di essere ucciso o dagli avversari politici ovvero dai componenti del gruppo criminale (OMISSIS).

3. A fondamento della decisione il Tribunale, premesso che non era necessaria una nuova audizione, ha rilevato che tutto il racconto era generico, superficiale e privo di dettagli; che non erano stati evidenziati fatti dai quali si potesse ricavare, per il richiedente, il rischio di andare incontro alla applicazione della pena di morte ovvero di altre forme di trattamenti inumani e degradanti; ha sottolineato che, dalle fonti consultate, il Bangladesh non si trovava in una situazione di conflitto armato tale da giustificare la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c); ha ritenuto, poi, che non vi erano neanche le condizioni per la concessione della protezione umanitaria atteso che l’attività lavorativa di aiuto commesso si era ormai conclusa e la frequenza di corsi di formazione professionale non potevano giustificare il riconoscimento della tutela richiesta.

4. Avverso il suddetto provvedimento del Tribunale S.M.A.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, successivamente illustrati con memoria ove ha chiesto che in relazione al primo fosse fissata la pubblica udienza.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 14 e 35 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere il Tribunale proceduto ad una nuova audizione di esso richiedente nonostante la mancanza in atti della videoregistrazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14.

3. Con il secondo motivo si censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè nel decreto impugnato non vi era stato alcun riferimento all’avvenuto deposito, da parte della difesa del richiedente, di una serie di documenti prodotti proprio per fornire una prova concreta del livello di integrazione in Italia.

4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per il mancato assolvimento, da parte del Tribunale, del dovere di cooperazione nell’accertamento dei fatti rilevanti al fine del riconoscimento della protezione internazionale, anche per quanto riguardava la verifica della situazione esistente nello Stato di provenienza.

5. Il primo motivo non è fondato.

6. Questa Corte si è più volte pronunciata (e ciò esclude la necessità di trattare in pubblica udienza il presente ricorso), sulla questione della rinnovazione dell’audizione del richiedente, nel senso che, in materia di protezione internazionale, ove venga impugnato il provvedimento di diniego della Commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, se non sono stati dedotti fatti nuovi o ulteriori temi di indagine, non ha l’obbligo di procedere all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni o delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa. (Cass. n. 25439/2020; Cass. n. 22875/2020).

7. Nella fattispecie, l’udienza è stata regolarmente fissata senza che fosse ritenuta necessaria la audizione, mentre il ricorrente non ha dedotto nella censura, nè ha dimostrato di averli allegati in precedenza, specifici e puntuali temi di indagine o fatti nuovi che la imponessero, ovvero di avere segnalato la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni in ordine al contenuto del colloquio espletato in sede amministrativa.

8. Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, deve essere esaminato preliminarmente il terzo motivo.

9. Esso è inammissibile, avendo il Tribunale specificato le fonti in concreto utilizzate e il contenuto dell’informazione da esse tratte e ritenute rilevanti ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tali informazioni rispetto alla situazione concreta del paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 4557/2021; Cass. n. 6736/2021).

10. Nel caso de quo il Tribunale ha indicato chiaramente l’autorità (da cui la fonte proveniva), la data e l’anno di pubblicazione: Human Rights Watch World Report 2017 – Bangladesh; Amnesty International Report 2016/2017 – Bangladesh). Ha consentito, pertanto, la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

11. Infine, anche il secondo motivo è inammissibile.

12. Il Tribunale ha valutato, con un accertamento di merito non sindacabile in questa sede perchè adeguatamente motivato, gli elementi che erano stati posti a fondamento della richiesta di protezione umanitaria, sottolineando la irrilevanza della frequenza dei corsi di formazione professionale nonchè dell’attività lavorativa di aiuto-commesso che oramai si era conclusa.

13. Ininfluente è anche la circostanza che, poco dopo la camera di consiglio del Tribunale, il richiedente sia divenuto titolare di una impresa individuale in Lambiate avente ad oggetto la vendita di fiori, piante e prodotti simili da giardino, perchè essa può essere, semmai, oggetto di reiterazione della domanda in sede amministrativa ma non può rilevare in una fase processuale ove il ricorso era stato già riservato in decisione.

14. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

15. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.

16. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA