Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17435 del 31/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 31/08/2016, (ud. 10/12/2015, dep. 31/08/2016), n.17435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17250-2013 proposto da:

L.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato GUIDO MARIA

POTTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLO’ CASSATA giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

VODAFONE OMNITEL N.V., in persona del procuratore speciale Dott.

P.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA N.

257, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO LIMATOLA, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

TELECOM ITALIA S.P.A., (OMISSIS) in persona del Dott. P.A.

nella qualità di procuratore speciale della TELECOM ITALIA S.P.A. e

responsabile TELECOM ITALIA S.P.A. POLO LEGALE SUD, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA CUCCIA, rappresentata e difesa dall’avvocato

ROBERTO BOCCHINI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 46/2013 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 07/01/2013, R.G.N. 6954/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato GIANLUCA FLAMMIA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

I FATTI

L.P. convenne dinanzi al Giudice di pace di Palermo le compagnie telefoniche Telecom s.p.a. e Vodafone s.p.a., chiedendo di essere risarcito dei danni subiti in conseguenza del trasferimento, a suo dire arbitrario, della propria utenza telefonica dall’operatore Telecom all’operatore Vodafone.

Il giudice di primo grado respinse la domanda, rilevando, per la prima convenuta, il difetto di legittimazione passiva (per essersi limitata a ricevere la richiesta di trasferimento, dandovi corso), e, per la Vodafone, la legittimità del suo operato.

Il Tribunale di Palermo, investita dell’impugnazione proposta dall’attore – che si doleva della decisione sostenendo che Telecom avesse arbitrariamente assecondato la richiesta di trasferimento e che Vodafone vi avesse dato corso in assenza di alcuna sua personale istanza in tal senso -, la accolse limitatamente alle spese sopportate dall’appellante per la riattivazione dell’utenza con il primo gestore, avendo egli tempestivamente esercitato, D.Lgs. n. 185 del 1999, ex art. 5 il diritto di recesso dal contratto con il nuovo operatore (che, nella specie, era stato contattato, per il trasferimento dell’utenza, dal figlio del L.).

Nessun ulteriore danno venne ritenuto risarcibile dal Tribunale, in assenza di qualsivoglia, seria prova tempestivamente fornita dall’appellante (non ritenendosi degna di tal nome “la condizione di stress” cui il L. assumeva di essere stato sottoposto in conseguenza della vicenda che ancora oggi occupa questa Corte di legittimità).

Per la cassazione della sentenza del Tribunale siciliano L.P. ha proposto ricorso sulla base di 3 motivi di censura.

Resistono con controricorso entrambe le società appellate.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo – che lamenta la violazione del principio di soccombenza da parte del Tribunale nella liquidazione delle spese di giudizio – è del tutto privo di pregio.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che l’esito della controversia (che vide il L. solo parzialmente vittorioso, e in misura pressochè irrisoria rispetto all’intero contenuto della pretesa risarcitoria avanzata in sede di merito), e la disponibilità manifestata dalla Vodafone di rimborsare all’attore una somma addirittura superiore rispetto a quella poi liquidata in sede giudiziale giustificassero la compensazione delle spese del grado, così esercitando il proprio indiscutibile e incensurabile potere discrezionale che incontra, per costante insegnamento di questa Corte regolatrice, il solo limite (il cui superamento appare ictu oculi impredicabile, nella specie) costituito dall’integrale accoglimento della pretesa attorea.

Con il secondo e terzo motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate, attesane la intrinseca connessione, con le quali si lamenta il mancato riconoscimento degli ulteriori danni lamentati in sede di merito, sono manifestamente infondate.

Esse si sostanziano nella pedissequa riproposizione delle doglianze mosse, in sede di appello, alla sentenza di primo grado, e anelano ad una rivalutazione del merito della (di per se risibile) vicenda processuale, preclusa tout court dinanzi al giudice di legittimità volta che, come nella specie, il giudice d’appello, con motivazione scevra da errori logico-giuridici, il cui contenuto questa Corte interamente condivide e fa propria, ha escluso in radice l’esistenza di qualsivoglia danno in conseguenza dell’altrettanto radicale, relativo difetto di prova.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 1500, di cui 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2016

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