Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17435 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9830-2017 proposto da:

S.I., P.F., S.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo

studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, rappresentati e

difesi dall’avvocato FEDERICO BARZON;

– ricorrenti –

contro

BANCA POPOLARE DI VINCENZA SPA in persona del suo procuratore

speciale Dott.ssa B.E., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA

SCAFARELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO SEBASTIANO;

– controricorrente –

e contro

ALCESTER BUSINESS SA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 90/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/04/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova S.I., P.F., S.C. e la Alcester Businees S.A. al fine di ottenere la declaratoria della natura simulata, o in subordine la revocazione, di tre atti di compravendita: il primo stipulato in data 10-6-2009 da S.C. ed avente ad oggetto un appartamento sito in (OMISSIS) per il prezzo di Euro 170.000,00; il secondo stipulato nella stessa data da S.I. e P.F. ed avente ad oggetto un appartamento sito in (OMISSIS) per il prezzo di Euro 170.000,00; il terzo stipulato in data 23-9-2009 da S.I. e P.F. ed avente ad oggetto un appartamento sito in (OMISSIS) per il prezzo di Euro 480.000,00; beni tutti acquistati dalla Alcester Businees S.A..

A sostegno della domanda la Banca dedusse di vantare, in virtù di D.I. n. 2077 del 2010 emesso dal Tribunale di Verona, un credito di Euro 430.995,03 nei confronti della S.B. Plastics Machinery srl, rispetto alle cui esposizioni S.I., P.F. e S.C. avevano prestato in data 216-2007 fideiussione omnibus.

Con sentenza 4-6-2015 l’adito Tribunale rigettò entrambe le domande.

Con sentenza 90/2017 del 13-1-2017 la Corte d’Appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla Banca, ha confermato il rigetto della domanda di simulazione, mentre, in riforma dell’impugnata sentenza, ha dichiarato l’inefficacia, nei confronti della Banca, dei tre menzionati atti.

In particolare la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha dapprima evidenziato che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, una volta prestata fideiussione a garanzia di future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. in base alla sola sussistenza dell’elemento soggettivo della consapevolezza del fideiussore e del terzo (nei caso – quale quello di specie – di atto oneroso) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore nonchè dell’elemento oggettivo dell’avvenuto accreditamento di denaro da parte della Banca; non è, invece, necessario accertare anche la dolosa preordinazione di cui all’art. 2901 c.c., comma 2, n. 2, in quanto il debito è sorto in data 21-6-2007, e quindi in epoca precedente agli atti dispositivi in questione (del 10-6-2009 e 23-10-2009); ciò posto, la Corte ha accertato, nel caso concreto, la sussistenza, in capo sia ai fideiussori sia alla società acquirente, della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore; nello specifico, infatti, ha evidenziato che, da una parte, i fideiussori (atteso che la Banca in data 29-9-2009 aveva rinnovato le linee di credito) erano certamente consapevoli della permanenza del debito in capo al debitore principale e del conseguente pregiudizio arrecato dagli atti dispositivi alle ragioni del creditore; dall’altra, che anche la società acquirente, società anonima avente sede in Lussemburgo e priva di un c/c in Italia, della quale non era stato possibile ricostruire la compagine societaria, doveva ritenersi consapevole di tale pregiudizio, avendo acquistato nel breve termine di tre mesi tre distinti immobili, tutti ad un prezzo inferiore a quello di mercato, successivamente concessi in locazione agli stessi venditori per canoni anch’essi inferiori a quelli di mercato.

Avverso detta sentenza S.I., P.F., Christian S. propongono ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.

La Banca Popolare di Vicenza SpA resiste con controricorso, illustrato anche da successiva memoria.

La Alcester Businees S.A. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., si dolgono, innanzitutto, che la Corte territoriale abbia escluso, pur essendo stati compiuti atti dispositivi anteriori al sorgere del credito, la necessità di accertare la dolosa preordinazione; al riguardo evidenziano che il credito doveva ritenersi sorto dopo le compravendite immobiliari in questione (poste in essere nel 2009), in quanto il menzionato decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona per Euro 430.995,03 era stato emesso nel 2010 sulla base di saldo debitorio dei 10-6-2010; l’ricorrenti sostengono, inoltre, l’insussistenza della consapevolezza, in capo sia ai fideiussori sia alla società acquirente, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore; al riguardo evidenziano, quanto ai fideiussori, che, al momento del compimento degli atti dispositivi, non risultava alcun debito di SB Plastics nei confronti della Banca (come confermato dal rinnovo delle linee di credito, avvenuto in data 29-9-2009, quindi successivamente ai detti atti); quanto alla società acquirente, che la stessa non era un “operatore professionale”, e non poteva quindi conoscere le condizioni economiche della controparte nè desumerle solo per la “scansione temporale delle cessioni” e l’asserita “sproporzione tra le rispettive prestazioni”.

Il motivo è infondato.

Va, in primo luogo, precisato che, per consolidato principio di questa S.C., razione revocatoria ordinaria, rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, è esperibile, oltre che nei confronti del debitore principale, anche nei confronti del fideiussore, anch’egli infatti rispondente delle sue obbligazioni con tutto il suo patrimonio, per gli atti di disposizione patrimoniale dallo stesso compiuti (Cass. 22465/2006; 3675/2011; 591/1999; 2115/91).

Siffatta azione presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza del debito, ancorchè non certo o determinato nel suo ammontare, e non anche la concreta esigibilità dello stesso, potendo essere proposta, per espressa previsione dell’art. 2901 c.c., per crediti condizionati o non ancora scaduti, o, per principio giurisprudenziale pacifico (cass. 5619/2016; 23666/2015; 1883/2012), anche eventuali.

Ne consegue che il debito del fideiussore, obbligato in solido con il debitore principale per il pagamento del debito di quest’ultimo nei confronti del creditore, sorge nel momento stesso in cui sorge la fideiussione, se in quel momento sussiste il debito del debitore principale; pertanto in tema di azione revocatoria promossa dalla banca accreditarice contro il fideiussore del cliente accreditato (caso di specie), la relazione cronologica tra il credito tutelato dell’atto impugnato per revocazione, assunta dall’art. 2901 c.c. come criterio discriminatore dell’alternativa tra necessità della dolosa preordinazione dell’atto e sufficienza della mera consapevolezza del pregiudizio derivatone alle ragioni del creditore, va apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento, e non a quello, eventualmente successivo nel tempo, dell’effettivo prelievo da parte dell’accreditato o, ancor più (come sostenuto dai ricorrenti) dell’instaurazione della procedura monitoria per il recupero del suo credito.

In ordine, poi, alla dedotta questione della sussistenza della consapevolezza del pregiudizio, il motivo è inammissibile, tendendo ad una riconsiderazione dell’accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale, non sindaca bile in sede di legittimità.

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727e 2729 c.c., si dolgono che la Corte territoriale abbia presunto la sussistenza della consapevolezza, in capo al terzo Alcester Businees S.A., del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore in base a circostanze prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Il motivo è inammissibile, non essendo stato rispettato il canone fissato da Cass. sez. unite 1785/2018 per la deduzione della violazione “in iure” dei paradigmi normativi sulle presunzioni semplici, essendosi invece i ricorrenti, anche in tal caso, limitati a prospettare una diversa ricostruzione in fatto quale esito dei pretesi ragionamenti presuntivi.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente ai 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 10.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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