Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17435 del 19/08/2011

Cassazione civile sez. II, 19/08/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 19/08/2011), n.17435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.F. C.F. (OMISSIS), P.P. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSTABELLA

23, presso lo studio dell’avvocato LAVITOLA GIUSEPPE, rappresentati e

difesi dall’avvocato TEDDE MARCO;

– ricorrenti –

contro

STAP SRL P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA APOLLODORO 26, presso lo

studio dell’avvocato VENTURELLI NURI, rappresentata e difesa dagli

avvocati PORCU ANNA LAURA, MONTALTO CLAUDIO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 438/2005 della C.A. di Cagliari SEZ. DIST. di

SASSARI, depositata il 12/09/2005;

Preliminarmente la Corte fa presente che la procura depositata

dall’Avv. Montalto non è notarile, e quindi non e regolarmente

costituito;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato Manzia Claudio con delega depositata in uidenza

dell’Avv. Tedde Marco difensore dei ricorrenti che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 24-9-1997 G.F. e P.P. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari – Sezione Distaccata di Alghero la STAP s.r.l. e, premesso di essere fin dal 1961 nel possesso “uti domini” dei terreni dell’ex tenuta (OMISSIS), compresi gli insistenti fabbricati siti a monte della strada (OMISSIS), formalmente di proprietà della convenuta, facendovi pascolare il loro gregge di circa 600 – 700 ovini, arandoli tutti gli anni con i loro trattori e seminandovi erbai di orzo, grano, avena ed erba medica, recintandoli in parte con rete metallica e provvedendo alla periodica riparazione della recinzione, chiedevano che tali fondi fossero dichiarati di loro comune proprietà per intervenuta usucapione.

La società convenuta restava contumace.

Il Tribunale adito con sentenza del 23-4-2001 dichiarava gli immobili predetti di proprietà degli attori per intervenuta usucapione.

Proposta impugnazione da parte della società STAP cui resistevano il G. ed il P. la Corte di Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari con sentenza del 12-9-2005, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda introdotta da questi ultimi con atto di citazione notificato il 24-9-1997.

Per la cassazione di tale sentenza il G. ed il P. hanno proposto un ricorso affidato a due motivi; la STAP s.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 157, 243, 244, 245 e 253 c.p.c. nonchè motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, censurano la sentenza impugnata per aver ampliato la propria indagine valutando l’attendibilità dei testi pur in difetto di espressa censura da parte dell’appellante, che aveva impugnato la sentenza di primo grado sotto il diverso profilo della inammissibilità delle prove testimoniali ammesse con conseguente nullità dell’assunzione di tali prove.

Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, assumono che il giudice di appello, nella valutazione degli elementi di prova raccolti dal giudice di primo grado, ha formulato un giudizio di inattendibilità dei tre testi escussi in contrasto con la logica e con le leggi ed i canoni della razionalità che presiedono alla forma del ragionamento.

Con riferimento al teste M., i ricorrenti censurano la ritenuta inattendibilità delle sue dichiarazioni, motivata sulla base del fatto che questi, nato nel 1955, nel 1961 (anno in cui il G. ed il P. avevano iniziato a possedere “uti domini” i terreni per cui è causa), aveva soltanto sei anni, e dunque non sarebbe stato in grado di ricordare il compimento di semplici azioni quali quelle di coltivare e recintare i terreni e pascolare il gregge; al riguardo i ricorrenti sostengono che in realtà i ricordi presenti nella memoria a lungo termine hanno una durata fortemente superiore rispetto ai ricordi frutto della memoria a breve termine, e sono potenzialmente senza limiti.

Il G. ed il P. poi rilevano che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto non “sufficientemente appagante la deposizione del teste P.G. per non aver quest’ultimo precisato le ragioni della conoscenza dei luoghi; in tal modo le dichiarazioni del suddetto teste erano state valutate sotto il profilo della attendibilità, laddove semmai si sarebbero dovute censurare le modalità di assunzione del teste da parte del giudice di primo grado, l’unico che avrebbe potuto e dovuto far precisare al testimone i motivi della conoscenza dei luoghi.

Infine i ricorrenti affermano, quanto al teste Sk., che aveva dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa per essere procuratore e direttore della Porto Conte s.p.a., ovvero la società che aveva rilevato i terreni per cui è causa nel 1967, che inspiegabilmente la sentenza impugnata ha sostenuto che la sua deposizione aveva suscitato perplessità, atteso che, qualora si fosse ritenuto che il teste avesse voluto confermare in pieno l’assunto degli appellati, se ne sarebbe dovuto dedurre che per quasi quindici anni (fino alla vendita), la proprietaria avrebbe consapevolmente tollerato che il G. ed il P. “disponessero dei suoi terreni come padroni”; invero non era dato comprendere in cosa consistessero tali perplessità ed a quale regola di logica rispondessero, considerato che la predetta deposizione era stata rilasciata da un soggetto che, per il ruolo che rivestiva nella menzionata società, era particolarmente qualificato ed assolutamente in grado di capire le conseguenze delle proprie dichiarazioni in sede di prova testimoniale.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

Sotto un primo profilo si osserva che la Corte territoriale ha rilevato che la società appellante aveva censurato la sentenza di primo grado anche con riferimento alla inattendibilità dei testi (vedi pag. 8 della sentenza impugnata) e che i ricorrenti non hanno impugnato specificatamente tale statuizione; è comunque agevole osservare che il giudizio sulla attendibilità dei testi, così come la valutazione in genere delle risultanze delle prove, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale quindi, nell’esercitare questa prerogativa, non è certamente vincolato ad alcuna sollecitazione delle parti nell’attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali, più attendibili.

Il giudice di appello, poi, nell’esaminare le deposizioni dei testi assunti, ha affermato, quanto al teste M., nato nel (OMISSIS), che costui non solo non aveva precisato le ragioni della conoscenza dei fatti sui quali veniva interrogato, ma aveva confermato, esprimendo comunque valutazioni giuridiche a lui inibite, la veridicità di fatti risalenti ad un tempo (ovvero l’anno 1961) in cui egli aveva appena sei anni, cosicchè era assai difficile ritenere che di essi conservasse il ricordo; fa sentenza impugnata ha aggiunto che ciò comprometteva la credibilità del suddetto teste, la cui frequentazione del luoghi, d’altra parte, non doveva essere stata così assidua, considerato che non era stato in grado di precisare le colture che, nel lungo periodo a cui la deposizione si riferiva, sarebbero state praticate nei terreni.

La Corte territoriale, inoltre, non ha ritenuto sufficientemente appagante la deposizione del teste P., il quale, oltre a non precisare le ragioni della conoscenza dei fatti riferiti, si era limitato a confermarne la veridicità in modo troppo generico e sbrigativo, e che mal si conciliava con il particolare rigore che deve contraddistinguere la prova dell’acquisto della proprietà per usucapione.

Quanto infine al teste Sc., che aveva dichiarato di essere a conoscenza dei fatti in quanto procuratore e direttore della società Porto Conte s.p.a. che aveva rilevato i terreni nel 1967, il giudice di appello ha evidenziato le perplessità che suscitava la sua deposizione, considerato che, se il teste avesse voluto confermare l’assunto del G. e del P., se ne sarebbe dovuto dedurre che per quasi quindici anni la proprietaria avrebbe consapevolmente tollerato, nella più totale indifferenza, che gli appellati disponessero dei suoi terreni come padroni; ha quindi ritenuto assai dubbio che il teste, dichiarando che il G. ed il P. vi facevano pascolare le loro greggi, che aravano i campi e vi coltivavano il foraggio, tutte attività neutre e compatibili anche con una mera detenzione dei fondi, avesse riconosciuto che i medesimi se ne servissero come se fosse propri, assoggettandoli ad un potere di fatto che si manifestasse in attività inequivocabilmente corrispondenti all’esercizio della proprietà; la sentenza impugnata ha quindi concluso che non era stata raggiunta la prova convincente e rigorosa del fatto che tali attività fossero state esercitate “animo domini” e non per concessione, anche precaria, del proprietario (disinteressato ad un uso diretto dei terreni per uso agricolo) e, dunque, nella consapevolezza e nell’accettazione dell’altrui dominio.

Orbene è agevole rilevare, alla luce di tali argomentazioni, che la Corte territoriale, nella valutazione della prova testimoniale assunta e nel giudizio sulla attendibilità dei testi, ha esercitato correttamente i poteri discrezionali devoluti al riguardo al giudice di merito, offrendo una adeguata e logica motivazione in proposito (anche con riferimento alla carenza in ogni caso del requisito soggettivo per l’acquisto della proprietà per usucapione costituito dall'”animus domini”), come tale incensurabile in questa sede, dove i ricorrenti invero tendono inammissibilmente a prospettare una valutazione delle risultanze della suddetta prova testimoniale ad essi più favorevole.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese di giudizio, non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011

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