Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17434 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, (ud. 08/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18781-2017 proposto da:

D.G., C.E., D.A.,

D.C., S.A. tutti in proprio e quale eredi di

S.N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANIMUCCIA 15,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA DONATO, rappresentati e difesi

dall’avvocato POMPEO DEL RE;

– ricorrenti –

contro

ANAS SPA, – AZIENDA NAZ.AUT.DELLE STRADE (OMISSIS) in persona del

Procuratore Speciale R.C., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

CILIBERTI, che la rappresenta e difende; GENERALI ITALIA SPA in

persona dei Dirigenti e legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo

studio dell’avvocato MICHELE ROMA, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

COMUNE CASOLI;

– intimato –

Nonchè da:

COMUNE CASOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NIZZA, 63, presso lo studio dell’avvocato

MARCO CROCE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO RUSSO;

– ricorrente incidentale –

contro

GENERALI ASSITALIA ASS.NI SPA, AZIENDA NAZ.AUT.DELLE STRADE

(OMISSIS), D.A., D.C., D.G.,

S.A., C.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 58/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 25/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2019 dal Consigliere Dott. CRISTIANO VALLE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo del

ricorso, assorbiti i ricorsi incidentali;

udito l’Avvocato ANTONIO AQUILINO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CILIBERTI;

udito l’Avvocato MICHELE ROMA;

udito l’Avvocato MANUEL DEL MONTE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.N., C.E., S.A., D.G., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori A. e C., convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Lanciano il Comune di Casoli e l’ANAS S.p.a. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’incidente stradale occorso allo stesso D.G. ed alla di lui moglie S.M., madre dei minori, che vi aveva perso la vita, in data (OMISSIS), sulla strada statale n. (OMISSIS), all’altezza dell’intersezione con la strada comunale (OMISSIS).

Nel contraddittorio del Comune di Casoli, dell’ANAS S.p.a. e dell’ASSITALIA Assicurazioni S.p.a. il giudice di primo grado rigettò la domanda, compensando le spese di causa, comprese quelle della consulenza medico legale di ufficio.

Su appello principale degli attori in primo grado ed incidentale del Comune di Casoli, la Corte di appello dell’Aquila rigettò entrambe le impugnazioni, con compensazione delle spese del grado.

Avverso la decisione della Corte territoriale ricorrono con cinque motivi C.E., S.A., G., A. e D.C., in proprio ed anche quali eredi di S.N., deceduto nelle more del giudizio.

Resistono con controricorso il Comune di Casoli, che propone ricorso incidentale con unico motivo, l’ANAS S.p.a. e la Generali Italia Assicurazioni S.p.a.

All’esito dell’adunanza camerale del 25 gennaio 2019 il Collegio ha ritenuto opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza per la rilevanza, anche nomofilattica, delle questioni dibattute.

L’ANAS S.p.a. ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo mezzo del ricorso principale è formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 112e 183 c.p.c. ed afferma che la Corte territoriale non ha rilevato che nella prima memoria autorizzata vi era stata allegazione degli enti convenuti anche ai sensi dell’art. 2051 c.c., come già peraltro prospettato in atto di citazione.

Il secondo motivo denuncia vizi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione all’art. 115 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata avrebbe ritenuto non contestate, dagli attori in primo grado, circostanze quali la velocità eccessiva e l’usura dei pneumatici e il mancato allaccio delle cinture di sicurezza dell’automezzo sul quale viaggiava la S.M..

Il terzo motivo del ricorso principale fa valere la manifesta illogicità della sentenza d’appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 1226 e 2056 c.c. per avere la Corte territoriale escluso di potere liquidare il danno in via equitativa.

Il quinto motivo di ricorso formula vizi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione ancora agli artt. 2043 e 2051 c.c. ed all’art. 112 c.p.c. non avendo la Corte territoriale ritenuto di ascrivere l’evento franoso del (OMISSIS) a quelli che avevano avuto luogo nel (OMISSIS).

Infine il quinto mezzo fa valere vizi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione all’art. 14 C.d.S. e art. 112 c.p.c. per avere escluso che le opere di contenimento sulle scarpate dovessero essere realizzate dal Comune di Casoli e dall’ANAS S.p.a.

Il Comune di Casoli censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione del principio di soccombenza, in quanto le spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi incluse quelle della consulenza tecnica di ufficio, erano state erroneamente compensate.

La questione principale e, comunque, preliminare (rispetto alle seguenti attinenti anche al risarcimento e liquidazione dei danni) è formulata nel primo motivo di ricorso e concerne la formulazione della domanda in primo grado, ossia se la domanda era stata proposta solo ai sensi dell’art. 2043 c.c. o anche dell’art. 2051 c.c.

Il motivo è fondato.

La sentenza in scrutinio ha escluso che ricorresse ipotesi di responsabilità da cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c.ed ha, pertanto, confermato la sentenza di primo grado ritenendo che il Tribunale avesse correttamente ritenuta non proposta ritualmente e tempestivamente la domanda ai sensi dell’art. 2051 c.c.

L’affermazione è errata.

Dalla prospettazione offerta in ricorso dai ricorrenti principali risulta, e tanto non è contestato dalle difese del Comune di Casoli, dell’ANAS S.p.a. e delle Assicurazioni Assitalia S.p.a., che non vi era stata alcuna formulazione di domanda risarcitoria fondata esclusivamente sull’art. 2043 c.c.

Nel ricorso per cassazione si trova affermato, alle pag. 5 e segg., che gli attori in primo grado avevano dedotto che il sinistro a seguito del quale il (OMISSIS) aveva perso la vita S.M. si era verificato: “poichè il ricorrente D.G., alla guida del Fiat Fiorino tg (OMISSIS), in (OMISSIS), nel percorrere la S.S. (OMISSIS), all’uscita da una semicurva (in corrispondenza dell’intersezione con la strada comunale (OMISSIS)), si trovava improvvisamente ed inopinatamente la sede stradale totalmente inondata di acqua mista a fango, sicchè pur procedendo a velocità moderata, sbandava ed invadeva di poco la corsia opposta, collidendo con il trattore per semirimorchio Fiat 190-42 tg (OMISSIS), di proprietà della COINTRA S.r.l., condotto da tale D.P.F.. L’urto era inevitabile, poichè il tratto di strada in parola era particolarmente viscido (per essere stato invaso dall’acqua mista a fango, defluiti dal lato destro della strada comunale (OMISSIS), per uno smottamento e per l’inadeguatezza della cunetta di scolo)…” e quindi prospettato le circostanze di fatto fondanti la responsabilità degli enti convenuti.

Detta allegazione in fatto, non smentita dalla difesa dei convenuti, vale a delineare ipotesi di responsabilità per custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c., senza che sia necessario che la detta norma sia riportata specificamente nella citazione.

La difesa di parte ricorrente principale ha altresì dedotto, e pure ciò non risulta oggetto di contestazione specifica, che in sede di prima memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., nel rito vigente prima delle modifiche di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80, applicabile nel caso di specie, la responsabilità degli enti convenuti sulla base dell’art. 2051 c.c. era ancora specificata, con la conseguenza che la precisazione della domanda, nel senso che essa doveva intendersi proposta ai sensi dell’art. 2051 c.c., era da considerarsi del tutto legittimamente effettuata.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che (Cass. n. 29212 del 06/12/2017): “Qualora l’attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell’art. 2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ex artt. 2050 o 2051 c.c., a meno che egli non abbia sin dall’atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, perchè compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata dai detti articoli”.

La Corte di Appello erra, inoltre, laddove nessuna valenza attribuisce, sul piano della ricostruzione dei fatti per i quali è causa, alla relazione peritale depositata dalla difesa degli attori in primo grado e riveniente dal procedimento penale che era stato aperto a carico di D.G. e conclusosi con decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano.

Nella detta relazione del tecnico incaricato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano si legge, come riportato in ricorso per cassazione, alle pag. 7 ed 8, quanto segue: “la mancata diligenza da parte dell’ente manutentore o chi per essa responsabilmente impegnato, comprese ditte terze appaltatrici di lavori di straordinaria manutenzione, per non aver provveduto, in considerazione delle precarie condizioni che caratterizzavano il sito di che si parla, ad apporre idonea segnaletica che preavvertisse della presenza di possibili insidie interessanti quel territorio, quali nella fattispecie riversamenti di terra e/o acqua sulla sede viaria” e “Dalla documentazione in atti nessun riferimento viene citato circa l’esistenza di segnaletica di limitazioni di velocità e/o di quanto altro idoneo a preavvertire le precarie condizioni del fondo stradale interessato da cedimenti del piano viabile e da smottamento del terreno, questi ultimi interessanti la parte destra della strada in particolare all’altezza della confluenza sullo stesso lato, della comunale denominata “Strada (OMISSIS)”…Dette componenti oggettivamente valutabili anche dalla documentazione fotografica versata nel fascicolo processuale, redatta nell’immediatezza del fatto dall’Autorità intervenuta a rilevare l’incidente (vedi repertorio fotografico A), lasciano individuare, con minima percentuale di errore, la pericolosa insidia per l’incolumità di persone e cose, costituita dal fenomeno di cui sopra da cui traeva origine la vicenda sinistrosa”.

La relazione peritale per l’Ufficio del P.M., di cui non ivi è contestazione sul rituale deposito sin dalla costituzione in giudizio delle parti, non è stata in alcun modo valutata dalla Corte territoriale, che pure era a conoscenza degli esiti del procedimento penale a carico del D., come ben risulta dal tenore complessivo del provvedimento impugnato.

La sentenza all’esame non appare adeguatamente motivata in relazione ai presupposti di esclusione della responsabilità per custodia (Cass. n. 09835 del 12/04/2013): “L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile” (in precedenza con identico tenore si veda Cass. n. 21508 de118/10/2011: nella specie la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva statuito la responsabilità dell’ente per i danni derivati dal mancato intervento manutentivo diretto alla rimozione, dalla sede stradale, del fango e dei detriti trasportati da piogge torrenziali, la presenza dei quali, dopo tali precipitazioni, rappresentava fattore di rischio conosciuto o conoscibile).

La sentenza impugnata ha, quindi, erroneamente sussunto la fattispecie concreta in quella di legge ed ha omesso valutazione di fatto storico, oggetto di discussione.

L’accoglimento del primo mezzo comporta l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso principale e dell’unico motivo del ricorso incidentale.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, che la deciderà adeguandosi a quanto statuito.

Al giudice del rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, principali ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti e l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello de L’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione sezione Terza civile, il 8 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA