Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17434 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. I, 23/07/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 23/07/2010), n.17434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13262/2009 proposto da:

MARRA MARIA TERESA, quale procuratore di A.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2792/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dl

ROMA, depositata il 05/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “RILEVATO che A.C. ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte 5 febbraio 2009, n. 2792, nel giudizio da lei proposto nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella parte in cui, nel dispositivo, risulta indicato quale controricorrente, per mero errore materiale, il Ministero della giustizia;

che l’intimata non ha svolto attività difensiva.

Osservato:

che l’errore denunciato è emendabile con la procedura sollecitata apparendo la dedotta omissione ascrivibile a mero errore, risultando nell’epigrafe e nella narrativa correttamente indicata quale contro ricorrente la Presidenza del Consiglio dei ministri;

che, in accoglimento del ricorso, la sentenza andrà pertanto corretta nel senso che nel dispositivo devesi leggere, quale controricorrente condannata all’equa riparazione la Presidenza del Consiglio dei ministri, in luogo del Ministero della giustizia;

che, pertanto, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

p.2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione della sentenza di questa Corte del 5 febbraio 2009, n. 2792, nel giudizio proposto da A.C. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri nel senso che nel dispositivo devesi leggere, quale controricorrente condannata all’equa riparazione e alle spese la “Presidenza del Consiglio dei ministri”, in luogo del “Ministero della giustizia”;

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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