Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17434 del 19/08/2011

Cassazione civile sez. II, 19/08/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 19/08/2011), n.17434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.E. C.F. (OMISSIS), B.G. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DORA 1,

presso lo studio dell’avvocato LORIZIO ATHENA, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CONDEMI LUCA;

– ricorrenti –

contro

BO.MA. C. F. (OMISSIS), B.C.

G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso lo studio dell’avvocato STELLA

RICHTER GIORGIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PIZZIGONI GIOVANNI;

– controricorrenti –

e contro

A.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 497/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 09/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato Lorizio Athena difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorsO;

udito l’Avv. Stella Richter Giorgio difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorsO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 1997, Bo.Ma. e Ba.Cl. avevano convenuto di fronte al pretore di Bergamo E. e G. B., deducendo di aver acquistato dai predetti nel 1990 alcuni terreni, il cui accesso era stato garantito sia attraverso della vicinale (OMISSIS) sia attraverso la strada (OMISSIS) che era separata dalla quasi totalità dei terreni compravenduti da una roggia, per il cui attraversamento era stata posta a carico degli acquirenti la costruzione di un ponte, che, iniziata, era poi stata sospesa con provvedimento giudiziario a seguito di azione possessoria promossa da A.A..

Si chiedeva pertanto dichiararsi l’inesistenza della servitù e la condanna dei venditori al risarcimento dei danni conseguiti.

I convenuti resistevano alla domanda; provvedutosi alla chiamata in causa della A. il tribunale di Bergamo, con sentenza del 2001, respingeva la domanda attorea e regolava le spese.

I soccombenti proponevano appello, cui resistevano le controparti;

con sentenza in data 26.1/9.6.2005, la Corte di appello di Brescia, in accoglimento dell’appello, dichiarava l’inesistenza della servitù e condannava i B. al risarcimento dei danni che quantificava in complessivi Euro 9.954,78 oltre accessori e regolava le spese. In applicazione dei principi operanti in materia di servitù, attraverso un dettagliato esame dei diversi rogiti con cui si assumeva essere stata attuata la costituzione della servitù in questione, la Corte distrettuale escludeva che la stessa sussistesse e provvedeva quindi alla quantificazione dei danni.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di quattro motivi, i B.; resistono con controricorso le controparti ed entrambe le parti hanno presentato memoria, mentre l’ A. non ha spiegato attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente evidenziato come nella specie, il dettato dell’art. 366 c.p.c., n. 3 non sia stato osservato in ricorso;

infatti, la norma de qua impone, a pena di inammissibilità, che dalla lettura del ricorso sia possibile desumere una sufficiente conoscenza del fatto sostanziale e processuale, al fine di comprendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza impugnata (cfr. Cass. 5.2.2009, n 2831).

Orbene, nel caso di specie, a fronte di una sentenza di appello, qui impugnata, che dedica oltre sei pagine all’esposizione dello svolgimento del processo e che espone le ragioni del convincimento raggiunto in oltre venti pagine, i ricorrenti hanno proposto quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo si lamenta vizio di motivazione relativamente alla sussistenza o meno di servitù di passaggio con riferimento all’atto notarile del 28.1.1971.

Si assume infatti che laddove la sentenza impugnata riconosce che con tale atto si era costituita soltanto una servitù a favore del terreno di cui al mappale 301, ammetterebbe così che quanto meno in modo parziale un passo era stato effettivamente costituito.

Con il secondo mezzo, si lamenta violazione dell’art. 1062 c.c., atteso che la sentenza impugnata non avrebbe preso in esame la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, evidenziandosi al riguardo che sussistevano tutte le condizioni per l’applicazione di tale istituto: in tutte le pattuizioni invero si parlerebbe espressamente di fondi già individuati distintamente su cui era già scontata sin dal 1971, da parte degli stipulanti, la costituzione di una servitù di passo pedonale e carraio.

Sussisteva il requisito dell’apparenza, come emerge pacificamente dalle consulenze espletate.

Con il terzo motivo si lamenta vizio motivazionale relativamente all’atto divisionale del 1972; si assume che il diritto di servitù concerne anche il lotto 1744 che non viene assolutamente considerato in sentenza, mentre è proprio dal lotto in questione che può accedersi alla via (OMISSIS).

Con il quarto motivo si lamenta violazione dell’art. 1367 c.c. e delle regole generali di interpretazione di cui all’art. 1362 c.c. e segg..

Si tratta, come si vede di una questione che presenta obiettivi elementi di controversia, legati in larga misura allo stato dei luoghi ed alla natura degli atti che si sono susseguiti.

Ebbene, a fronte di una vicenda processuale che ha visto due sentenze di merito non coincidenti, entrambe rispettose dell’articolato porgersi della controversia, il ricorso presenta l’esposizione del fatto in circa trenta righe, senza dar conto alcuno della sentenza di primo grado, senza un cenno alla presenza in causa di A. A., senza chiarire in che modo e in che termini la controversia era insorta. Chiarito che neppure dalla giustapposizione del surricordato modo di redazione dello svolgimento del processo al contenuto dei motivi si ha modo di risalire a quella cognizione degli elementi indispensabili perchè il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti od atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, una chiara e completa visione oltre che dell’oggetto della impugnazione, dello svolgimento del processo e della posizione assunta dalle parti (Cass. 24.7.2007, n 16315) deve concludersi nel senso che la disposizione in argomento non sia stata osservata, con la conseguenza della inammissibilità del presente ricorso, che va pertanto dichiarata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese a favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011

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