Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17434 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 17/06/2021), n.17434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1585/2020 proposto da:

S.B., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato RAFFAELE RIGAMONTI;

– ricorrente –

nonchè

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA

U.T.G. DI MILANO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato

difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui

Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 9014/2019 del TRIBUNALE DI MILANO,

depositato il 17/11/2019 R.G.N. 54868/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con decreto del 17.11.2019 n. 9014 il Tribunale di Milano, rigettando il ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, proposto avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, ha respinto le istanze volte al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, avanzate in via gradata da S.B., cittadino del Gambia.

2. Il richiedente, di religione musulmana, in sintesi aveva dichiarato che viveva, insieme alla madre, con la famiglia del padre che aveva però un’altra moglie dalla quale aveva avuto quattro figli, tutti più grandi di lui; che era stato sempre maltrattato dai fratellastri i quali lo accusavano di “essere stato trovato da piccolo” e di essere, quindi, stato costretto, alla morte della madre ad andare via da casa per cercare i suoi genitori; che si era recato in Libia, con l’aiuto di un autotrasportatore, ove fu anche arrestato rimanendo in prigione un anno e che, riuscito a fuggire, ebbe l’occasione di venire in Italia; di non sapere, in caso di rientro in Gambia, dove andare.

3. A fondamento della decisione il Tribunale ha rilevato, in primo luogo, che il narrato non era credibile in quanto connotato da illogicità per cui non erano ravvisabili, alla base della fuga, ragioni di natura persecutoria o quanto meno che giustificassero la concessione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); dalle fonti consultate, ha ritenuto che non era emersa in Gambia, dall’insediamento del governo B., una situazione di conflitto armato nell’accezione prevista dalla legge. Analogamente, in ordine alla richiesta di protezione umanitaria, i giudici di merito hanno sottolineato che non sussistevano le condizioni di vulnerabilità che avrebbero consentito il rilascio di un permesso di soggiorno perchè, oltre all’assenza di cause di inclusione, le criticità psichiatriche del richiedente non erano state nè accertate nè approfondite e nessun piano terapeutico era stato indicato.

4. Avverso il provvedimento del Tribunale S.B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità dell’udienza del 10 maggio 2018 e la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis e art. 738 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè nel decreto di fissazione dell’udienza innanzi al Tribunale era stato specificato che essa avrebbe avuto ad oggetto unicamente l’esame di documenti e non anche l’audizione.

3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione, ex art. 360 c.p.c., in relazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, per l’errata valutazione, da parte del Tribunale, della credibilità del racconto e per la mancata attivazione del dovere di cooperazione incombente in capo all’organo decidente.

4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 6, per la mancata concessione della protezione umanitaria.

5. Con il quarto motivo si eccepisce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, n. 9, per avere il Tribunale omesso l’esame di un fatto decisivo della controversia rappresentato dalla documentazione medica depositata il (OMISSIS) e consistente nella relazione datata (OMISSIS) a firma della Dott.ssa M., dalla quale si evinceva che esso richiedente si trovava in condizioni psichiche assai precarie e perchè, nonostante fosse stata depositata la suddetta relazione in ottemperanza all’invito contenuto nell’ordinanza del 2.7.2018, il Tribunale aveva affermato che la documentazione richiesta non sarebbe stata depositata.

6. Il primo motivo non è fondato.

7. Invero, dalla lettura dell’impugnato provvedimento si evince che, all’udienza del 17.9.2018 (tenutasi a seguito di differimento di quella del 13.9.2018), il richiedente è stato sentito e ha riferito di ricordare e confermare le dichiarazioni rese alla Commissione territoriale in data 28.8.2017.

8. A prescindere, quindi, dal decreto di fissazione dell’udienza di comparazione, peraltro non integralmente riportato nell’articolazione della censura, deve evidenziarsi che il S. è stato messo in grado di rendere eventuali dichiarazioni integrative e, pertanto, alcuna violazione del diritto di difesa è ravvisabile in assenza, peraltro, della allegazione di un pregiudizio in concreto patito.

9. Il secondo motivo è, invece, fondato.

10. In primo luogo, va evidenziato che il Tribunale ha ritenuto la inverosimiglianza del racconto affidandosi ad una mera opinione soggettiva, quando invece è stato affermato, in sede di legittimità con un orientamento cui si intende dare seguito, che la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri obiettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente (di cui all’art. 5, comma 3 lett. c) del D.Lgs. cit.), senza dare rilievo esclusivo e determinante e mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. n. 2956/ 2020; Cass. n. 13257/2020).

11. In secondo luogo, deve precisarsi che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, una volta assolto da parte del richiedente asilo il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale nella quale siano presenti aspetti contraddittori che ne mettano in discussione la credibilità, in quanto è finalizzato proprio a raggiungere il necessario chiarimento su realtà e vicende che presentano una peculiare diversità rispetto a quelle di altri paesi e che, solo attraverso informazioni acquisite da fonti affidabili, riescono a dare una logica spiegazione alla narrazione del richiedente (Cass. n. 3016/2019; Cass. n. 24010/2020).

12. Anche il terzo ed il quarto motivo, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logico-giuridica, sono fondati.

13. Ai fini della verifica dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie la condizione di vulnerabilità per motivi di salute, normativamente tipizzata del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 11, lett. h) bis, come modificato dal D.Lgs. n. 145 del 2015, impone all’organo giudicante un’attenta e dettagliata disamina dei rischi eventualmente configurabili a carico del ricorrente in caso di rimpatrio (Cass. n. 15332 del 2020).

14. Ciò anche attraverso approfondimenti istruttori, se necessario officiosi, al fine di verificare la sussistenza di perduranti problematiche di salute (Cass. n. 14548 del 2020).

15. Anche la Corte di Giustizia (sent. 24.4.2018 causa C – 353/2016), in un caso di salute mentale sia pure relativo ad una fattispecie diversa, ha richiesto un accertamento più particolareggiato per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie che deve riguardare l’accertamento sulla gravità della patologia, la necessità ed urgenza di cure nonchè la presenza di gravi carenze del sistema sanitario del paese di provenienza.

16. Tali accertamenti, a parere di questa Corte, in relazione ad una patologia comunque acclarata, non possono non riguardare anche la circostanza dell’eventuale erogazione della prestazione medica presso strutture pubbliche o private, e in questo ultimo caso, se la prestazione stessa sia o meno a carico dell’assistito, con un costo ragionevole e compatibile con la sua condizione socio-economica.

17. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha dato atto nello storico del provvedimento che il Consultorio familiare (OMISSIS) aveva segnalato la presa in carico del S. per un totale di 8 incontri a partire dal mese di (OMISSIS); ha, poi, evidenziato che, alla scadenza del termine concesso, nessuna documentazione medica era stata depositata dal ricorrente.

18. In ordine ai profili sopra esposti, a prescindere se fosse stata o meno depositata la suddetta documentazione (deposito che la difesa del ricorrente assume essere avvenuto il (OMISSIS)), la verifica del Tribunale (che si è limitato ad affermare che alla mancanza della documentazione conseguiva l’impossibilità di valutare lo stato di salute psichica del S.) appare, però, generica e avrebbe dovuto, comunque, essere riscontrata con specifici elementi, tanto in relazione alla gravità e durata della malattia, quanto sulla circostanza se la prestazione medica in Gambia potesse essere curata e, in caso positivo, da strutture private a pagamento o dal servizio sanitario pubblico, accusabili al ricorrente.

19. Non essendo stata data, pertanto, corretta attuazione ai principi menzionati, la sentenza gravata va cassata in relazione ai motivi sopra accolti (secondo, terzo e quarto), rigettato il primo.

20. La causa va rinviata al Tribunale di Milano, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame sulla base dei principi sopra esposti e provvederà anche alla determinazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo, rigettato il primo; cassa il provvedimento in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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