Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17433 del 30/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/08/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 30/08/2016), n.17433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20383-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI

9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAGUSO, rappresentato e

difeso dagli avvocati MICHELE LANGIULLI, MAURIZIO SPORTELLI giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 35/10/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA 31/01/2013, depositata il 14/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA;

udito l’Avvocato Ragusa Giuseppe (delega avvocati Langiulli,

Sportelli, difensori del controricorrente), che si riporta agli

scritti.

Fatto

IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di M.F., medico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2004 al 2007, la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che, nella specie, l’attivita professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione, non essendo (tra l’altro) all’uopo rilevante la disponibilità di un dipendente con funzioni meramente esecutive.

Avverso la sentenza ricorre, su unico motivo, l’Agenzia delle Entrate. Il contribuente resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rimale comunicazione alle parti. Il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’unico motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione di legge ed, in particolare, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, è manifestamente infondato.

2. Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla rei controversa e stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: “il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Alla luce di tale principio, la sentenza impugnata e immune da censure.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

In considerazione delle questioni di diritto trattate (sulle quali vi è stata recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte), ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

Respinge il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2016

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