Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17433 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, (ud. 08/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29033-2017 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è rappresentato e difeso

per legge;

– ricorrente –

contro

T.A.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTIO

CALVINO 33, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA CANNAS,

rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELE BRAGONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2157/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 03/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato dello Stato NATALE GAETANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. del 16 marzo 2011, T.A.P. evocava in giudizio il Ministero della Salute davanti al Tribunale di Firenze esponendo che, a causa delle trasfusioni di sangue somministrate nell’anno 1972 al coniuge, C.G., durante un ricovero presso il centro ortopedico Inail di Palermo e, successivamente, nell’anno (OMISSIS), presso l’Istituto Ortopedico Toscano “(OMISSIS)” di Firenze, dove lo stesso era stato sottoposto a due interventi chirurgici conseguenti ad un sinistro stradale, il C. era successivamente deceduto, in data (OMISSIS). Pertanto, chiedeva il risarcimento dei danni deducendo l’omesso controllo da parte del Ministero in ordine al sangue somministrato e la sussistenza del nesso causale sia con l’epatite sviluppata, che con il successivo decesso del coniuge.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Salute, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto e, nel merito, l’infondatezza della domanda.

Con ordinanza del 4 gennaio 2014, il Tribunale di Firenze, ritenuta infondata l’eccezione di prescrizione, accoglieva la domanda condannando l’amministrazione al pagamento della somma di Euro 180.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre alle spese del giudizio.

Avverso tale ordinanza proponeva appello il Ministero della Salute deducendo l’erroneità dell’ordinanza nella parte in cui aveva affermato la responsabilità extracontrattuale della amministrazione in relazione ad un evento trasfusionale effettuato nel (OMISSIS), in data anteriore sia alla scoperta del virus HCV, che del virus HBV, l’insussistenza della colpa dell’amministrazione, l’infondatezza della domanda e, in subordine, la riduzione della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, in relazione al grado di incidenza eziologica del contagio da trasfusione rispetto al decesso, oltre che la non cumulabilità del risarcimento integrale del danno con l’indennizzo ricevuto dal C. ai sensi della L. n. 210 del 1992.

Si costituiva T.A.P. spiegando appello incidentale per l’omessa liquidazione degli interessi compensativi o moratori da cumulare alla rivalutazione monetaria.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 3 ottobre 2017, accoglieva parzialmente l’appello principale del Ministero decurtando quanto ricevuto dall’infortunato in sede indennitaria, ai sensi della L. n. 210 del 1992, art. 2. Accoglieva, altresì, l’appello incidentale proposto da T.A.P. condannando il Ministero al pagamento del maggior importo di Euro 190.000 da devalutare sino alla data del decesso (13 giugno 2006) e, sulla somma come devalutata, riconoscere rivalutazione e interessi sugli importi, anno per anno, rivalutati, sino alla data di percepimento della indennità (luglio 2014), detraendo l’importo di Euro 77.468,57 ricevuto a titolo di indennizzo.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Ministero della Salute affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso T.A.P..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2056 e 1223 c.c., nonchè degli artt. 40 e 41 c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La decisione della Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato il quarto motivo di appello relativo alla domanda di riduzione proporzionale del danno risarcibile, in relazione al grado di incidenza causale sul decesso di C.G., della distinta patologia naturale rappresentata dal “Linfoma non Hodgkin” e recidiva di linfoma polmonare. In particolare, dal verbale della Commissione medica di La Spezia, emergerebbe che il decesso non era stato determinato dall’epatopatia HCV, ma dal “Linfoma non Hodgkin”, mentre l’epatite costituiva solo un antecedente causale. Il consulente di ufficio aveva ribadito che C. era deceduto per l’evoluzione della malattia neoplastica, “Linfoma non-Hodgkin”, precisando che tale patologia ha, con elevata frequenza, la propria genesi in una infezione da HCV, soprattutto tenendo conto dell’intervallo temporale tra le due patologie, epatica e quella del linfoma. Ma tale incidenza causale avrebbe una “prevalenza dal 20 al 40%”. Conseguentemente, la misura del danno avrebbe dovuto essere limitata a siffatta percentuale. Al contrario, la Corte territoriale avrebbe ascritto erroneamente l’intero decorso infausto alla trasfusione di sangue, ritenendo sussistente il nesso causale tra epatite e malattia insorta (linfoma). Contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, il Ministero avrebbe contestato efficacemente con l’atto di appello l’esistenza del nesso causale tra epatite HCV e insorgenza del linfoma. In secondo luogo, il giudice avrebbe dovuto comunque ridurre proporzionalmente il danno risarcibile, perchè la dipendenza causale dell’insorgenza del linfoma dalla epatopatia HCV si assesterebbe in una misura variabile tra il 20 e il 40% dei casi. Troverebbe applicazione l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di colpa medica, secondo cui qualora la produzione di un evento dannoso sia riconducibile alla concomitanza della condotta del sanitario e di un fattore naturale, il giudice deve procedere alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause. Pertanto, nel concorso tra causa umana (rappresentata dal presunto omesso controllo sul sangue dei donatori) e altre cause naturali del decesso (linfoma) non sarebbe possibile attribuire l’intero danno all’amministrazione. Anche dal parere dell’Ufficio Medico Legale del Ministero emergerebbe che la correlazione tra il linfoma e l’infezione epatica costituiva un profilo di frequente riscontro, per cui è stata formulata l’ipotesi che il virus C possa determinare conseguenze patologiche. L’infermità conseguente alla trasfusione costituisce un fattore che favorisce l’insorgenza di manifestazioni onco-ematologiche. Ma tale parere si esprime in termini di possibilità e non di automatismo, tra epatite e linfoma.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 1124, 1219 e 2056 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La decisione impugnata sarebbe errata nella parte in cui avrebbe accolto il secondo motivo di appello incidentale riguardo alla liquidazione degli interessi compensativi o moratori sulla somma riconosciuta in primo grado. Il motivo di appello incidentale avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto l’ordinanza che aveva definito il giudizio aveva quantificato il danno risarcibile in maniera onnicomprensiva e, quindi, riferibile anche agli interessi e alla rivalutazione monetaria. Al contrario, l’appello incidentale non conteneva censure relative alla correttezza del calcolo operato dal primo giudice per interessi e rivalutazione. In ogni caso, l’appello avrebbe dovuto essere rigettato perchè non aveva preso in esame la circostanza che il Tribunale aveva operato una liquidazione equitativa e comprensiva anche della voce relativa agli interessi ed alla rivalutazione.

In secondo luogo il conteggio operato dalla Corte territoriale sarebbe comunque errato perchè l’importo da devalutare era quello di Euro 163.000, che corrispondeva a quello minimo indicato nelle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano per il caso di decesso del coniuge. Al contrario, la Corte territoriale, dopo avere correttamente rideterminato l’importo da liquidare alla data della decisione di primo grado (dicembre 2013) in Euro 190.000, in luogo di Euro 180.000, avrebbe individuato la somma sulla quale effettuare il calcolo di devalutazione e successiva rivalutazione, non più in quella di Euro 163.000, ma in quella superiore di Euro 190.000, con conseguente evidente duplicazione di voci risarcitorie.

Il primo motivo è inammissibile con riferimento alla prima doglianza con la quale il Ministero rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, il nesso causale tra epatite e linfoma, affermato dal consulente sarebbe stato solo genericamente contestato dall’amministrazione. Il ricorrente sostiene di avere formulato in appello specifiche contestazioni, ma il motivo, con riferimento a tale profilo, è dedotto in violazione l’art. 366 c.p.c., n. 6, poichè parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere il contenuto dei motivi di appello riguardanti tale specifico aspetto della ricostruzione causale adottata dal Tribunale sulla base delle indicazioni del c.t.u..

Anche il secondo profilo, con il quale si richiede di ridurre proporzionalmente il danno risarcibile in relazione al grado di incidenza eziologica delle singole causa del decesso, è inammissibile perchè non specifico. La doglianza infatti non coglie nel segno, perchè il consulente d’ufficio, come affermato dalla Corte territoriale, rileva che con elevata frequenza la patologia conseguente al virus HCV determina il “Linfoma non Hodgkin”, e che tale patologia ha determinato la morte di C.G.. L’insorgenza del linfoma, inoltre, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, è temporalmente prossima all’infezione da HCV, costituendo ulteriore riscontro in concreto al giudizio scientifico di causalità. Conseguentemente, la statuizione della Corte territoriale rispetta il principio giurisprudenziale del “più probabile che non”. Rispetto a tale ricostruzione la censura della amministrazione non coglie nel segno poichè, in presenza di una valutazione di “elevata frequenza” (“sulla base di conoscenze scientifiche ormai consolidate si riconosce che le malattie linfatiche hanno, con elevata frequenza, nella loro genesi, una infezione da HCV, in particolare in aree di endemica infezione come l’Italia”) e in difetto di cause alternative (in nessun modo evidenziate dal ricorrente) ed in presenza dell’ulteriore elemento della contiguità temporale, la decisione di attribuire alla trasfusione e, quindi, alla infezione da HCV la causa esclusiva della malattia linfoproliferativa, che poi ha determinato il decesso, appare rispettosa del predetto principio giurisprudenziale (da ultimo, espresso da Cass. 20.02.2018 n. 4020).

Sotto altro profilo va rilevato che anche la dedotta possibile dipendenza causale dell’insorgenza del linfoma da una epatopatia in misura percentuale variabile tra il 20 e il 40% dei casi è dedotta in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 poichè la frase enucleata dalla consulenza e trascritta dal ricorrente, risulta insufficiente e sibillina (“la prevalenza va dal 20 al 40%”).

Inoltre, non appare pertinente il riferimento all’orientamento giurisprudenziale in tema di responsabilità medica tra condotta del sanitario e fattore naturale, poichè, in questo caso, il decesso del paziente C. non è determinato da un concorso di fattori, ma dalla causa umana, rappresentata dall’omesso controllo del sangue in sede di trasfusione, che ha determinato la patologia epatica che, sulla base di un giudizio causale in termini di preponderanza dell’evidenza, ha provocato il “Linfoma non Hodgkin”, che ha certamente determinato la morte di C.G..

In definitiva, non ricorre alcuna violazione di legge nella decisione del giudice di appello che in punto di causalità tra il decesso e la contrazione di epatite da HCV ha affermato che il primo è stato determinato dal “Linfoma non Hodgkin” e che, sulla scorta degli studi scientifici richiamati dal consulente, risultava dimostrato il nesso causale tra l’epatite e l’insorgenza del linfoma, non essendo menzionate altre cause concorrenti nella genesi del linfoma. Parte ricorrente avrebbe dovuto individuare la presenza di altre e diverse cause, rispetto all’epatite C, idonee a determinare il “Linfoma non Hodgkin”. Ma il tema non è affrontato in ricorso.

Per il resto le ulteriori doglianze prospettano non una violazione di legge, ma una richiesta di rivalutazione della ricostruzione in fatto proponendo un diverso apprezzamento degli elementi di prova ritenuto maggiormente appagante, rispetto a quello adottato dal giudice di appello. In questi termini, la doglianza si atteggia quale censura alla congruità della motivazione astrattamente riferibile all’art. 360, n. 5, ma si pone, in concreto, al di fuori del perimetro della norma, come delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte a partire dalle sentenze n. 8053 e 8054 del 2014.

Il secondo motivo, con riferimento alla prima questione posta, è inammissibile perchè dedotto in violazione l’art. 366 c.p.c., n. 6, per difetto di autosufficienza per omessa trascrizione del motivo di appello incidentale in relazione al quale la decisione della Corte d’Appello avrebbe statuito in violazione dell’art. 112 c.p.c. L’assunto secondo cui non sarebbe stato formulato, con l’appello incidentale, alcun motivo di censura in ordine alla correttezza del calcolo, non può essere verificato in questa sede. Nello stesso modo la tesi secondo cui il Tribunale avrebbe operato una liquidazione del tutto equitativa del danno e comprensiva anche di interessi e rivalutazione, soffre lo stesso limite ex art. 366 c.p.c., n. 6 con riferimento al testo dell’ordinanza di primo grado.

Merita invece positiva valutazione la doglianza relativa al calcolo dell’importo spettante alla danneggiata. La Corte, dopo avere correttamente evidenziato che l’importo da devalutare dalla data della decisione di primo grado sino a quella del decesso, è quello di Euro 163.080, erroneamente ha fatto riferimento al maggiore importo di Euro 190.000, sebbene, dalla ricostruzione del conteggio esposta in motivazione emerga con evidenza quali fossero le somme realmente dovute dal Ministero al momento della pronunzia del Tribunale di Firenze.

In particolare, la Corte territoriale ha, dapprima, indicato la somma comprensiva di capitale, interessi e rivalutazione monetaria da riferire alla data del fatto e liquidata in Euro 190.000, ma ha poi erroneamente utilizzando tale importo per i conteggi successivi, determinati dal pagamento delle somme spettanti a titolo di indennizzo.

Infatti, la somma che avrebbe dovuto essere oggetto di rivalutazione e interessi era quella di Euro 141.739,13, risultante, sulla base dei corretti conteggi contenuti in motivazione, dalla devalutazione al momento del fatto, del capitale di Euro 163.080.

Conseguentemente tale ultimo importo, riferito alla data di dicembre 2013, avrebbe dovuto essere devalutato fino alla data del decesso del C. (13 giugno 2006) e sull’importo come determinato, calcolare la rivalutazione e gli interessi, sulla somma, anno per anno rivalutata. Ciò dal 13 giugno 2006, sino alla data di corresponsione dell’indennizzo, pari ad Euro 77.468,53 (luglio 2014). Operata la decurtazione di tale importo, sulla somma residua saranno applicati gli interessi e la rivalutazione monetaria, sulla somma, anno per anno rivalutata, dal luglio 2014, sino alla pubblicazione della sentenza di appello (3 ottobre 2017); dopo tale data saranno applicati i consueti interessi legali, sino al saldo effettivo. In questi termini il secondo motivo deve trovare accoglimento; la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori adempimenti istruttori, va rideterminato l’importo oggetto di condanna nei termini indicati in premessa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo; dichiara inammissibile il primo motivo e decidendo nel merito condanna il Ministero della Salute al pagamento in favore di T.A.P. della somma di Euro 163.080, riferita alla data del 4 gennaio 2014, da devalutare fino alla data del 13 giugno 2006, con applicazione, sull’importo come determinato, della rivalutazione e degli interessi, sulla somma anno per anno rivalutata, sino alla data di luglio 2014. Da tale importo, come rideterminato, dovrà essere detratto quello di Euro 77.468,53 e sulla somma residua saranno applicati gli interessi e la rivalutazione monetaria, sulla somma, anno per anno rivalutata, dal luglio 2014, sino alla pubblicazione della sentenza di appello (3 ottobre 2017); dopo tale data saranno applicati i consueti interessi legali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il 8 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA