Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17433 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. I, 23/07/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 23/07/2010), n.17433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11617/2009 proposto da:

MARRA ALFONSO LUIGI, nella qualità di procuratore di D.P.

N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 12802/2007 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 30/01/07, depositata il 31/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “rilevato che l’avv. Alfonso Luigi Marra ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte del 31 maggio 2007, n. 12802, nel giudizio proposto da D.P.N. contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, nella parte in cui non ha disposto la distrazione delle spese in suo favore; che l’intimata non ha svolto attività difensiva.

Osservato:

che l’errore denunciato è emendabile con la procedura sollecitata, apparendo la dedotta omissione ascrivibile a mero errore (tra le tante Cass. n. 2391 del 2009; n. 7538 del 2008), essendo stata formulata nel ricorso l’istanza di distrazione delle spese;

che l’art. 391 bis, c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale n. 119 del 1996, rende ammissibile l’istanza di correzione di errore materiale, anche se proposta oltre il termine indicato dalla norma, nella formulazione dichiarata illegittima, non essendo stata la disposizione, in questa parte, interessata dalle modificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 16; che, in accoglimento del ricorso, la sentenza andrà pertanto corretta nel senso che nel dispositivo devesi leggere distrae le spese in favore dell’Avv. Alfonso Luigi Marra;

che non vi sarà luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, poichè il relativo provvedimento ha natura amministrativa, non giurisdizionale, mirando a rendere aderente la formula al contenuto della decisione, ponendo rimedio ad un errore solo formale, estraneo al decisum, in quanto determinato da una divergenza evidente e facilmente individuabile, che lascia immutata la conclusione adottata (Cass. n. 30075 del 2008); che, pertanto, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

p.2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione della sentenza in data 31 maggio 2007, n. 12802, nel giudizio proposto da D.P.N. contro la Presidenza del Consiglio dei ministri nel senso che nel dispositivo devesi leggere “distrae le spese in favore dell’Avv. Alfonso Luigi Marra”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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