Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17433 del 22/08/2011

Cassazione civile sez. I, 22/08/2011, (ud. 14/03/2011, dep. 22/08/2011), n.17443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27755/2005 proposto da:

SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (C.F.

(OMISSIS)), in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 48, presso l’avvocato

MAROTTA Nicola, che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO GEOSUD S.P.A.;

– intimato –

contro

INNOVEST S.P.A. (p.i. (OMISSIS)), in persona del Presidente del

C.d.A. pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO

75, presso l’Avvocato BRUNO CAPPONI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SCICOLONE MARCO, giusta procura a margine

dell’atto di intervento;

– interveniente –

sul ricorso 32465/2005(proposto da:

FALLIMENTO GEOSUD S.P.A. N.57058 (c.f. (OMISSIS)), in persona

del Curatore fallimentare Avv. T.D., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso l’avvocato PERAZZOLI

MARIA VIRGINIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce

al controricorso e ricorso incidentale;

– controracorrente e ricorrente incidentale –

contro

SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona

dei Commissari Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LIMA 48, presso l’avvocato MAROTTA NICOLA, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso al

ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2146/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/03/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

PERAZZOLI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

accoglimento dell’incidentale;

udito, per l’interveniente, l’Avvocato CAPPONI che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, assorbito il secondo e rigetto del terzo motivo del ricorso

principale e rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Curatore del Fallimento della Geosud s.p.a., dichiarata fallita dal Tribunale di Roma nel (OMISSIS) dopo essere stata ammessa al concordato preventivo con decreto del 12 dicembre 1994, convenne in giudizio dinanzi al medesimo Tribunale la Sicilcassa s.p.a., presso la quale la società fallita era titolare di conti correnti, per sentir revocare L. Fall., ex art. 67, comma 2 – quali atti di natura solutoria – alcune rimesse eseguite nell’anno precedente la domanda di ammissione al concordato su un conto corrente della società stessa, per complessive L. 6.250.051.026, con la conseguente condanna della banca convenuta alla restituzione in favore della curatela della somma anzidetta, oltre interessi dai versamenti sino al saldo.

La Sicilcassa, costituitasi, contestava sia la sua conoscenza dello stato di insolvenza della Geosud sia la natura solutoria delle rimesse. Interrotto a seguito della intervenuta messa in liquidazione coatta amministrativa della banca, il giudizio veniva riassunto nei confronti della liquidazione coatta, la quale si costituiva eccependo, a seguito della sopravvenuta declaratoria della insolvenza della Sicilcassa avente sede legale in (OMISSIS), l’incompetenza per territorio e per materia del Tribunale di Roma R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, ex art. 83, comma 3 (T.U.B.) in favore del Tribunale di Palermo. Espletata c.t.u. contabile con supplemento a chiarimenti, il Tribunale, respinta l’eccezione di incompetenza, accoglieva la domanda limitatamente all’importo di L. 4.549.295.602 e condannava la Sicilcassa in L.C.A. alla restituzione di tale somma alla curatela, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.

Proponeva appello la Sicilcassa in L.C.A. reiterando l’eccezione di incompetenza ai sensi dell’art. 83, comma 3 cit. T.U.B., e nel merito dolendosi della erronea individuazione delle rimesse revocabili, con particolare riguardo alla ricomprensione in esse di operazioni bilanciate, di giroconti e di un pagamento effettuato da un terzo garante a seguito della escussione del pegno di titoli e valori da lui costituito in favore della banca. Con sentenza depositata il 16 maggio 2005 e notificata il successivo 29 luglio, la Corte di Appello di Roma ha accolto parzialmente il gravame, riducendo l’importo complessivo delle rimesse oggetto di revoca a L. 2.011.695.602 (pari a Euro 1.038.954,07), e condannando la Sicilcassa in L.C.A. al pagamento di tale somma, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, in favore della curatela. Ha rilevato la Corte, quanto alla eccezione preliminare, che l’azione revocatoria proposta, da un lato, rientra tra le azioni che derivano dal fallimento della Geosud – ed è dunque, a norma della L. Fall., art. 24, di competenza del tribunale che l’ha dichiarato, dall’altro ha natura costitutiva e non è direttamente mirata a far valere nei confronti della Sicilcassa in L.C.A. una pretesa creditoria. Nel merito, ha osservato: – che, quanto alle operazioni bilanciate, la banca non ha assolto all’onere di provare la sussistenza di un accordo con la correntista per la esecuzione di tali operazioni; – che, quanto alla dedotta provenienza di alcune rimesse da altri conti correnti della società fallita, tale provenienza non risulta provata ed anzi trova smentita nell’esame degli estratti dei due conti correnti; – che invece, quanto al versamento della somma di L. 2.537.600.000, risultante compiuto dal garante O. – il quale aveva costituito titoli e valori in pegno con esplicito riferimento allo scoperto del conto corrente in questione-, se ne deve escludere la revocabilità, in difetto di prova che il suddetto importo sia stato fornito dalla società fallita o che sia stato recuperato dal solvens.

Avverso tale sentenza la Sicilcassa in LC.A. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 12 novembre 2005, formulando tre motivi. Resiste il Fallimento Geosud con controricorso e ricorso incidentale basato su due motivi, cui resiste la Sicilcassa con controricorso. Nelle more, con atto depositato in data 6 maggio 2009 è intervenuta in giudizio a norma dell’art. 111 c.p.c. la Innovest s.p.a., quale cessionaria dal Fallimento Geosud del diritto controverso, aderendo al ricorso incidentale proposto dal suo dante causa e chiedendo la condanna della Sicilcassa al pagamento direttamente in suo favore. Sicilcassa e Innovest hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve innanzitutto disporsi, a norma dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza.

2. L’intervento in questo giudizio di cassazione effettuato da Innovest s.p.a. è inammissibile. Il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa corte, che il collegio condivide, è infatti nel senso che il successore a titolo particolare nel rapporto controverso – fermo restando che il giudizio di cassazione si svolge comunque tra le parti originarie – può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito (entro i termini di decadenza), ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando un’espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quest’autonoma fase processuale che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito (cfr. Cass. n. 11375/2010; n. 10215/2007; n. 11322/2005).

3. Con il primo motivo di ricorso, la Liquidazione coatta di Sicilcassa s.p.a. si duole della statuizione della sentenza impugnata relativa alla competenza del Tribunale di Roma, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 83, 84, 86, 87, 88 e 89 (T.U.B.), degli artt. 42, 51, 52, 55 e in generale delle disposizioni contenute nel titolo 2^, capo 3^, sez. 2^, 3^ e 4 L. Fall., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostiene che la sentenza impugnata, con una motivazione lacunosa e in contraddizione con la conclusione cui approda, avrebbe in primo luogo violato le norme e i principi concernenti gli effetti del provvedimento che dispone l’apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di una banca. In particolare, fa riferimento al disposto dell’art. 83, comma 3 cit. T.U.B. – peraltro coerente con il principio espresso dalla L. Fall., artt. 52 e 201, secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa o proseguita alcuna azione, e per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale, nella specie Palermo. Tale norma, successiva a quella della L. Fall., art. 24, dovrebbe ritenersi in rapporto di specialità con tale disposizione generale; inoltre, tenendo presente il principio secondo cui i crediti verso un imprenditore insolvente vanno sempre accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, dovrebbe considerarsi che tale esigenza si pone per i creditori concorsuali della procedura che subisce la pretesa fatta valere da altra procedura concorsuale, non per i creditori di quest’ultima. 3.1 La doglianza è in parte fondata, nei limiti delle considerazioni che seguono. 3.2 Il problema del coordinamento tra la competenza funzionale prevista dalla L. Fall., art. 24 e quella prevista dall’art. 83 cit. T.U.B. – che non è in rapporto di specialità con la prima norma, operando le due norme su piani diversi- si pone in termini non dissimili da quello del coordinamento tra la prima norma e la L. Fall., art. 52 (la cui ratio è analoga a quella dell’art. 83 cit. T.U.B.) quando il convenuto in revocatoria fallimentare, fallito a sua volta nel corso del processo, non sia una banca. La soluzione, che è stata più volte indicata da questa corte (cfr. Cass. n. 7583/1994; n. 14998/2000; n. 2746/1963), e che il collegio condivide, del potenziale conflitto tra le competenze funzionali del tribunale che ha dichiarato il fallimento dell’attore e di quello che ha dichiarato il fallimento del convenuto deve essere nel senso che il primo resta competente a decidere circa la inefficacia dell’atto, mentre le pronunzie consequenziali alla dichiarazione di inefficacia competono al secondo tribunale, secondo le modalità stabilite per l’accertamento del passivo e dei diritti dei terzi. Del resto, la separazione, ai fini della competenza, tra le pronunce di accertamento e quelle di condanna pecuniaria non è da ritenere – contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente- artificiosa, rappresentando al contrario frutto del retto coordinamento di principi in apparente contrasto, come del resto affermato da consolidata giurisprudenza secondo cui, in caso di sottoposizione del convenuto a liquidazione coatta amministrativa, la temporanea improponibilìtà o improseguibilità afferisce alle sole azioni di condanna, non anche a quelle di accertamento (cfr.ex multis Cass. Sez. L n. 1097/2007; S.U. n. 141/2006; Sez. L. n. 11674/2005).

3.3 La corte di merito doveva pertanto limitarsi a decidere sulla domanda di accertamento della inefficacia degli atti solutori compiuti dalla fallita Geosud in favore della Sicilcassa, dichiarando l’improseguibilità, a norma del ricordato art. 83 cit. T.U.B., del giudizio in ordine alla domanda di condanna della Sicilcassa in L.C.A. alla restituzione in favore del Fallimento Geosud delle somme ricevute. La pronuncia di condanna che invece ha emesso deve quindi essere cassata senza rinvio e, decidendo sul ricorso, deve essere dichiarata la improseguibilità del processo con riferimento alla sola domanda di condanna. In tali limiti, dunque, il motivo viene accolto.

4. Il secondo motivo, formulato dalla Sicilcassa in L.C.A. in subordine -in quanto riguardante la illegittimità della disposta condanna al pagamento di interessi legali dalla domanda al soddisfo-, resta quindi assorbito nell’accoglimento, relativamente alla domanda di condanna, del primo motivo.

5. Con il terzo motivo, la Sicilcassa in L.C.A. si duole che sia stata esclusa dalla sentenza, per difetto di prova, la sussistenza nella specie di operazioni bilanciate e di giroconti, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2 e art. 2697 cod. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene, quanto alle prime, che per individuare la sussistenza di operazioni bilanciate non sarebbe necessaria la prova di un accordo espresso tra la correntista e la banca – in base al quale qualificare le rimesse come destinate non già al rientro dalla esposizione debitoria bensì a costituire specificamente la provvista di coeve o prossime operazioni a debito, di prelievo o di pagamenti mirati in favore di terzi-, ben potendo un accordo in tal senso “ricavarsi per implicito in base a presunzioni gravi, precise e concordanti” fondate sulla circostanza -non considerata dalla corte di merito, al pari di altri elementi sintomatici che sarebbero stati indicati nella perizia di parte- che le operazioni in questione sarebbero avvenute “in sostanziale contestualità e per importi praticamente coincidenti”. Va tuttavia osservato, da un lato: a)che la necessità della prova, a carico della banca, di un accordo -ossia di un ordine ricevuto e accettato o di una incontestata manifestazione di volontà- che impedisca al credito della banca di essere esigibile -e quindi alla rimessa di assumere la funzione di pagamento- costituisce principio più volte affermato da questa corte (cfr. ex multis Cass. n. 24084/2004; n. 23393/2007; n. 6190/2008; n. 15782/2010), che va qui ribadito; b)che, quanto alla valutazione in concreto in ordine alla prova di tale accordo, parte ricorrente si è limitata ad indicare due elementi che a suo giudizio risulterebbero “evidenti” e a far riferimento generico ad altri “elementi sintomatici” che sarebbero stati indicati nella sua perizia di parte.

In tal modo non rispettando il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa corte (cfr. ex multis Cass. n. 17915/2010;

n. 6023/2009; n. 6440/2007; n. 2977/2006), che il collegio condivide, secondo cui la denuncia di un difetto di motivazione su risultanze probatorie o processuali comporta l’onere di indicare specificamente il contenuto dei documenti trascurati o erroneamente interpretati dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e quindi delle prove stesse, che la Suprema Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. Analoghe considerazioni si impongono con riguardo alla prova -ritenuta dalla sentenza impugnata non fornita- circa la provenienza di alcune rimesse da altro conto corrente intrattenuto dalla stessa Geosud presso la medesima banca: anche qui il ricorrente si duole dell’omesso esame di documenti decisivi, senza tuttavìa precisare a quali documenti si riferisca nè tantomeno riportarne il contenuto, in tal modo non consentendo al collegio di compiere la richiesta verifica sulla congruità della motivazione. In conclusione, il rigetto del motivo esaminato si impone.

6. Con il ricorso incidentale, la Curatela del fallimento della Geosud censura la esclusione dalle rimesse revocabili del versamento effettuato dal garante O., denunciando vizio di motivazione (la corte avrebbe erroneamente escluso la revocabilità, non sussistendo in atti alcuna prova che il denaro utilizzato per la costituzione in origine della garanzia appartenesse al garante e non alla società fallita) e violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 67 (la corte di merito avrebbe commesso l’evidente errore di considerare non revocabile, detraendolo dall’importo complessivo delle rimesse dichiarate inefficaci dal tribunale, l’intero versamento di L. 2.537.600.000 eseguito dall’ O., mentre avrebbe dovuto considerare il versamento della sola somma di L. 880.549.185 da considerarsi revocabile in quanto avente funzione solutoria). Entrambe le censure vanno disattese. La prima perchè la corte di merito ha rettamente considerato che la Curatela non aveva assolto all’onere -su di essa gravante- di provare un fatto costitutivo della sua domanda di revoca, cioè la appartenenza alla società fallita del denaro utilizzato per la costituzione della garanzia. La seconda perchè (oltre ad essere erroneamente riferito,, ad una violazione di legge) involge questioni di fatto o errori di calcolo non denunciabili in questa sede.

7. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rinuisce i ricorsi, dichiara inammissibile l’intervento della Innovest s.p.a., accoglie come da motivazione il primo motivo, dichiara assorbito il secondo e rigetta il terzo. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa senza rinvio e, decidendo sul ricorso, dichiara che il processo non poteva essere proseguito con riferimento alla domanda di condanna. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2011

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