Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17433 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 24/05/2017, dep.13/07/2017),  n. 17433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9705/2016 proposto da:

B.S., V.V., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio dell’avvocato FULVIO LARDO,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIANNI CASADIO;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA

PATTERI e SERGIO PREDEN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1037/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 29/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

CONSIDERATO

che B.S. e V.V. chiesero l’accertamento del diritto al beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e successive modificazioni e integrazioni;

che il Tribunale accolse la domanda;

che la Corte d’appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, dichiarò inammissibile la originaria domanda sul rilievo della intervenuta decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47;

che per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso i predetti B. e V., affidato a un unico motivo;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito nella L. n. 438 del 1992, censurandosi la decisione per avere ritenuto applicabile alla domanda di rivalutazione contributiva il regime decadenziale di cui all’art. 47 del citato D.P.R.;

che la giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolare, Cass. 3/2/2012 n. 1629 ed ivi ampi richiami a precedenti) ha affermato il principio che la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 (convertito nella L. n. 438 del 1992) trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, potendo l’art. 47 citato, per l’ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprendere tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l’acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso nella previsione di legge anche l’accertamento relativo alla consistenza dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8;

che il giudice di legittimità è, altresì, fermo nell’affermare che con la domanda intesa all’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e, dunque, intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l’accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant’anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico (Cass. 04/04/2014 n. 7934; Cass. 30/06/2015 n. 13398);

che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, affermando la decadenza degli odierni ricorrenti dalla domanda giudiziale depositata il 19/2/2012, ben oltre il termine massimo di tre anni e trecento giorni (tenuto conto del tempo massimo per l’esaurimento del procedimento amministrativo) decorrente dalla presentazione della istanza amministrativa, avvenuta il 13.2.2006 ad opera del B. e il 5.12.2005 ad opera del V. (sul punto, tra le altre, Cass. 29/03/2010 n. 7527);

che a tanto consegue il rigetto del ricorso con liquidazione delle spese secondo soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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