Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17432 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. I, 23/07/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 23/07/2010), n.17432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13055/2006 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – FUNZIONARIO CIPE, in persona

del legale rappresentante in carica, COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL

GOVERNO PER LE ATTIVITA’ DI CUI ALLA L. n. 219 del 1981, Titolo 8^,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

P.E., COMUNE DI NAPOLI;

– intimati –

sul ricorso 16801/2006 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA

56, presso lo studio dell’avvocato D’AMATO GIOVANNI, rappresentato e

difeso dagli avvocati SORGE AMEDEO, SORGE ALFREDO, giusta mandato

speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

COMUNE DI NAPOLI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – FUNZIONARIO

CIPE, COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE ATTIVITA’ DI CUI

AL TITOLO 8^ L. n. 219 del 1981;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3477/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

18/11/05, depositata il 09/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Visto il ricorso, notificato il 18/04/2006, proposto, dalla Presidenza del consiglio dei Ministri, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 18/11/05 – 9/12/05, resa nel contraddittorio di P.E., del Commissario Straordinario del Governo per le attività di cui alla L. n. 219 del 1981, Titolo 8^, nonchè del Comune di Napoli, che, pronunciando sull’appello proposto da P.E. avverso la sentenza del Tribunale civile di Napoli del 9/11/2001 (che aveva rigettato la domanda da esso introdotta al fine di vedere riconosciuto il suo diritto al compenso per l’attività di consulente di parte del CIPE – e poi del subentrato Comune di Napoli – da esso svolta – su incarico del funzionario CIPE del 12 febbraio 1996 – nel giudizio arbitrale attivato dal Consorzio CONSECOR e pervenuta al lodo, osservando come l’atto originario d’incarico del 12 febbraio integrasse una mera comunicazione interna priva di carattere negoziale, ed in ogni caso non vi fosse traccia di una sua avvenuta accettazione), ha accolto parzialmente l’appello stesso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del funzionario CIPE, condannando la stessa al pagamento di una somma di Euro 13.130,91, oltre interessi, nonchè delle spese del doppio grado di giudizio;

visti il controricorso ed il ricorso incidentale proposto dal P. con atto notificato il 23 maggio 2006;

vista l’istanza del novembre 2006, di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per dedotto, intervenuto atto di transazione rep. N. 58 del 6 ottobre 2006, con definizione della lite e con espressa previsione – all’art. 5 – di rinuncia delle parti al giudizio proposto innanzi alla Corte di Cassazione;

vista altresì la conforme richiesta formulata, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., dalla Procura Generale della Cassazione, il 12 aprile 2007;

vista l’ordinanza interlocutoria di questa Corte in data 25.9.2008 con la quale è stato assegnato al ricorrente il termine di 60 giorni per la produzione dell’atto di transazione;

rilevato che è stato prodotto nei termini il predetto atto di transazione;

ritenuto applicabile il principio per il quale, “quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall’obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l’interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere” (Sez. 3^, Sentenza n. 104 78 del 01/06/2004; Rv. 573295).

Ritenuto che le spese del giudizio di cassazione possono essere dichiarate compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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